{"id":1450,"date":"2015-02-08T15:30:24","date_gmt":"2015-02-08T15:30:24","guid":{"rendered":"https:\/\/novastudia.com\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2\/"},"modified":"2023-08-24T14:27:05","modified_gmt":"2023-08-24T14:27:05","slug":"a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novastudia.com\/it\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2\/","title":{"rendered":"Novastudia Newsletter gennaio 2015"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;145323&#8243;]<\/p>\n<p class=\"bodytext\">SOMMARIO<\/p>\n<p class=\"bodytext\">ALIMENTI<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Ogm, confermato il divieto di coltivazione del mon810 (D.IM. 23 gennaio 2015).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">AMBIENTE<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Continua lento l&#8217;iter dei reati ambientali (D.D.L. 26 febbraio 2014, N. 1345).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">ANTIRICICLAGGIO<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Approvata dalla Commissione per gli Affari economici e monetari e per le libert\u00e0 civili del Parlamento Europeo la quarta Direttiva europea contro il riciclaggio di denaro (IV Direttiva UE).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">DIRITTO UE<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Prenotazione voli online: va indicato il prezzo complessivo in ogni fase (Corte Giust. UE, V Sez., sent. 15 gennaio 2015, causa C-573\/13).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Pubblicate le regole tecniche sul documento informatico (d.P.C.M. 13 novembre 2014, in G.U. 12 gennaio 2015, n. 8).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">DIRITTO DEL LAVORO<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Il lavoratore deve provare l&#8217;esistenza di condotte del datore dirette alla sua emarginazione (Corte Cass., sez. Lavoro, sent. 23 gennaio 2015, n. 1258).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">DIRITTO PENALE<\/p>\n<p class=\"bodytext\">L&#8217;errore di diritto \u00e8 scusabile se incolpevole data la sua inevitabilit\u00e0 (Corte Cass., sez. III Pen., sent. 26 gennaio 2015, n. 3412).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p class=\"bodytext\">La Guardia di Finanza pu\u00f2 ampliare le verifiche senza obbligo di comunicarlo al contribuente (Corte Cass., sez. Tributaria, sent. 21 gennaio 2015, n. 992).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">MARCHI E BREVETTI<\/p>\n<p class=\"bodytext\">In vigore il Patent box, regime agevolato per lo sfruttamento di marchi e brevetti, introdotto dalla Legge di Stabilit\u00e0\u00a02015 (d.l. n. 3\/2015, \u00abMisure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti\u00bb in G.U. il 24 gennaio 2015).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">PRIVACY<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Diritto all\u2019oblio e rimozione dei risultati di Google: i primi provvedimenti del Garante.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">RESPONSABILITA&#8217; DEGLI ENTI<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Sono confiscabili, in caso di \u201creato in contratto\u201d, le somme percepite dall\u2019ente non giustificate dai costi concretamente sostenuti per l\u2019esecuzione della prestazione (Corte Cass., sez. VI Penale, sent. 22 dicembre 2014, n. 53430).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n<p class=\"bodytext\">La titolarit\u00e0 di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell\u2019evento, un automatico addebito di responsabilit\u00e0 colposa a carico del garante (Corte Cass., sent. 27 gennaio 2015, n. 3786).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">TRUST<\/p>\n<p class=\"bodytext\">I Beni del trust sono intestati solo formalmente al trustee e quindi sono esclusi dal suo patrimonio (Corte Cass., sez. II Pen., sent. 3 dicembre 2014, n. 50672).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p class=\"bodytext\">DIRITTO DI FAMIGLIA<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Il bambino nato da maternit\u00e0\u00a0surrogata all&#8217;estero \u00e8 figlio dei genitori committenti italiani (CEDU, sez. II, sent. 27 gennaio 2015, Paradiso e Campanelli c. Italia).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">INCENTIVI<\/p>\n<p class=\"bodytext\">incentivi alle assunzioni introdotti con la Legge di Stabilit\u00e0\u00a0del 2015.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">PROFESSIONISTI E IMPRESE<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO<\/p>\n<p class=\"bodytext\">ALIMENTI<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Ogm, confermato il divieto di coltivazione del mon810 (D.IM. 23 gennaio 2015).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Il Ministro della Salute, il Ministro delle politiche agricole e quello dell&#8217;Ambiente, hanno firmato il 23 gennaio 2015 il decreto che sancisce il divieto di coltivazione di mais Ogm MON810. Il provvedimento proroga per un periodo di ulteriori 18 mesi dalla sua entrata in vigore il divieto gi\u00e0 emanato con il precedente decreto interministeriale del 12 luglio 2013.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">La decisione anticipa il recepimento in Italia della nuova Direttiva in materia di OGM che sancisce il diritto degli Stati Membri di limitare o proibire la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul territorio nazionale, anche se questi sono autorizzati a livello europeo, per motivi di natura economica ed agricola.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">AMBIENTE<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Continua lento l&#8217;iter dei reati ambientali (D.D.L. 26 febbraio 2014, N. 1345).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Il 26 gennaio 2015 le commissioni riunite 2\u00aa (Giustizia) e 13\u00aa (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato hanno concluso l\u2019esame del testo gi\u00e0 approvato dalla Camera del D.D.L. n. 1345 \u201cDisposizioni in materia di delitti contro l&#8217;ambiente\u201d.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Il progetto di legge in questione interviene sul quadro normativo dei reati ambientali, prevedendo un inasprimento delle sanzioni e l\u2019introduzione di nuove fattispecie nel codice penale, con anche il fine di contrastare l\u2019azione delle organizzazioni criminali. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale dovrebbe essere inserito il Titolo VI-bis (\u201cDei delitti contro l&#8217;ambiente\u201d) in cui verrebbero introdotti gli articoli 452-bis (Inquinamento ambientale), 452-quater (Delitti colposi contro l&#8217;ambiente), 452-quinquies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivit\u00e0\u00a0); 452-sexies (Impedimento del controllo), 452-septies (Circostanze aggravanti), 452-octies (Ravvedimento operoso), 452-novies (Confisca), 452-decies (Ripristino dello stato dei luoghi).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">ANTIRICICLAGGIO<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Approvata dalla Commissione per gli Affari economici e monetari e per le libert\u00e0 civili del Parlamento Europeo la quarta Direttiva europea contro il riciclaggio di denaro (IV Direttiva UE).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">\u00c8 stata approvata il 27 gennaio 2015 dalla Commissione per gli Affari economici e monetari e per le libert\u00e0 civili del Parlamento Europeo la quarta Direttiva europea contro il riciclaggio di denaro, volta ad accrescere la trasparenza in merito alla propriet\u00e0 delle societ\u00e0 e dei trust e di fornire alle autorit\u00e0 strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Il testo introduce in tutti i Paesi europei un registro centralizzato di informazioni riguardo alla propriet\u00e0 effettiva degli enti giuridici di cui sopra; inoltre, al fine di intercettare operazioni di antiriciclaggio internazionale sono previsti meccanismi di cooperazione sovranazionale.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">I reati fiscali vengono inclusi cos\u00ec fra i reati presupposto di riciclaggio.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">DIRITTO UE<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Prenotazione voli online: va indicato il prezzo complessivo in ogni fase (Corte Giust. UE, V Sez., sent. 15 gennaio 2015, causa C-573\/13).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Nell\u2019ambito di un sistema di prenotazione elettronica, il prezzo finale da pagare deve essere complessivamente precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la loro prima indicazione. Ci\u00f2 vale non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente ed operato dalla singola compagnia, bens\u00ec anche per il prezzo complessivo nel caso di tratta con pi\u00e0\u00b9 trasbordi.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Tale interpretazione risulta tanto dal tenore quanto dalla ratio e dall\u2019obiettivo della normativa dell\u2019Unione, volta a garantire che i clienti possano operare un raffronto effettivo dei prezzi dei servizi aerei praticati dai vari vettori. \u00c8 quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione con sentenza del 15 gennaio 2015 nella causa C-573\/13.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Pubblicate le regole tecniche sul documento informatico (d.P.C.M. 13 novembre 2014, in G.U. 12 gennaio 2015, n. 8).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">\u00c8 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015 il D.P.C.M. del 13 novembre 2014, che contiene le \u201cRegole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonch\u00e9 di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell\u2019amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005\u201d.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Il provvedimento entrer\u00e0 in vigore il prossimo 11 febbraio e contiene importanti previsioni in materia di formazione del documento informatico, indicando fra l\u2019altro le operazioni necessarie per garantirne le caratteristiche di immodificabilit\u00e0 e di integrit\u00e0 (art. 3) e dando disposizioni in materia di copie e in materia di sicurezza per garantire la c.d. \u201ctenuta del documento\u201d (art. 8). Inoltre, specifiche previsioni disciplinano la formazione dei documenti amministrativi informatici e dei fascicoli, registri e repertori informatici.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">DIRITTO DEL LAVORO<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Il lavoratore deve provare l\u2019esistenza di condotte del datore dirette alla sua emarginazione (Corte Cass., sez. Lavoro, sent. 23 gennaio 2015, n. 1258).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">La Corte di Cassazione con sentenza 23 gennaio 2015 n. 1258\/15 ha precisato che ai fini della configurabilit\u00e0 del mobbing lavorativo, devono ravvisarsi da parte del datore di lavoro comportamenti, anche protratti nel tempo, rilevatori, in modo inequivoco, di un\u2019esplicita volont\u00e0 di quest\u2019ultimo di emarginazione del dipendente. Occorre pertanto dedurre e provare la ricorrenza di una pluralit\u00e0 di condotte tutte dirette all\u2019espulsione dal contesto lavorativo, e comunque connotate da un alto tasso di vessatoriet\u00e0 e prevaricazione, nonch\u00e9 sorrette da un intento persecutorio e tra loro intrinsecamente collegate dall\u2019unico fine intenzionale di isolare il dipendente.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">DIRITTO PENALE<\/p>\n<p class=\"bodytext\">L\u2019errore di diritto \u00e8 scusabile se incolpevole data la sua inevitabilit\u00e0 (Corte Cass., sez. III Pen., sent. 26 gennaio 2015, n. 3412).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">La Suprema Corte con sentenza 26 gennaio 2015, n. 3412 ha precisato che l\u2019esclusione della colpevolezza nelle contravvenzioni non pu\u00f2 essere determinata dall\u2019errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale, quindi da mero errore di interpretazione.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Tale errore \u00e8 scusabile quando determinato da un atto della P.A. o da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante da cui l\u2019agente tragga la convinzione della correttezza dell\u2019interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceit\u00e0 della propria condotta.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p class=\"bodytext\">La Guardia di Finanza pu\u00f2 ampliare le verifiche senza obbligo di comunicarlo al contribuente (Corte Cass., sez. Tributaria, sent. 21 gennaio 2015, n. 992).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">La Corte di Cassazione con la sentenza n. 992, del 21 gennaio 2015, ha affermato che la Guardia di Finanza pu\u00f2 ampliare le verifiche senza dover essere obbligata ad avvertire il soggetto accertato in quanto gli obblighi informativi sono previsti dallo Statuto di cui alla legge n. 212\/2000 ma la mancata osservanza non rende l\u2019accertamento nullo. Prima dell\u2019entrata in vigore del c.d. \u201cDecreto Sviluppo\u201d (decreto legge n. 70\/2011), la disposizione dello Statuto del contribuente che fissa un limite temporale preciso alla durata delle verifiche fiscali , ai sensi dell\u2019art. 12, comma 5, l. n. 212\/2000, cos\u00ec recitava: \u00abLa permanenza degli operatori civili o militari dell\u2019amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non pu\u00f2 superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessit\u00e0 dell\u2019indagine individuati e motivati dal dirigente dell\u2019ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell\u2019ufficio, per specifiche ragioni\u00bb. Tale norma \u00e8 stata continuamente oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza, soprattutto negli anni pi\u00f9 recenti, con decisioni che sono giunte a conclusioni talvolta estreme e contrastanti.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Con il d.l. n. 70\/2011, il legislatore con l\u2019art. 7, comma 2, lett. c), ha aggiunto il seguente periodo all\u2019art. 12, comma 5, Statuto del contribuente, che afferma: \u00abIl periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, cos\u00ec come l\u2019eventuale proroga ivi prevista, non pu\u00f2 essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilit\u00e0 semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell\u2019Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente\u00bb.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">La novit\u00e0 introdotta dal d.l. n. 70\/2011 comporta, pertanto, che il periodo massimo di durata della verifica fiscale presso il contribuente \u00e8 differenziato in funzione del regime contabile da questi adottato:<\/p>\n<p class=\"bodytext\">&#8211; per i soggetti in contabilit\u00e0 ordinaria sono previsti 30 giorni, prorogabili, con atto motivato, di ulteriori 30;<\/p>\n<p class=\"bodytext\">per i soggetti in contabilit\u00e0 semplificata sono previsti 15 giorni, prorogabili di ulteriori quindici in caso di motivate esigenze d\u2019indagine. In tutti i casi, precisa e ribadisce la nuova disposizione, ad avere rilevanza ai fini del calcolo dei giorni di durata della verifica sono \u00abi giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell\u2019Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente\u00bb.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">MARCHI E BREVETTI<\/p>\n<p class=\"bodytext\">In vigore il Patent box, regime agevolato per lo sfruttamento di marchi e brevetti, introdotto dalla Legge di Stabilit\u00e0 2015 (d.l. n. 3\/2015, \u00abMisure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti\u00bb in G.U. il 24 gennaio 2015).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">\u00c8 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio 2015 ed entrato in vigore il giorno successivo, il d.l. n. 3\/2015 (c.d. \u201cInvestment compact\u201d) che ha modificato la disciplina del c.d. Patent box, il regime agevolato per lo sfruttamento di marchi e brevetti introdotto dalla Legge di Stabilit\u00e0 2015, prevedendone l\u2019estensione anche ai marchi commerciali e includendo, tra le condizioni per la fruizione dell&#8217;agevolazione, lo svolgimento di attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo anche in outsourcing.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">L&#8217;art. 5 del decreto (\u00abModifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito d&#8217;imposta per acquisto beni strumentali nuovi\u00bb) dispone che:<\/p>\n<p class=\"bodytext\">&#8211; nelle attivit\u00e0 immateriali per le quali \u00e8 possibile fruire del regime agevolato (abbattimento del 50%, ai fini della formazione del reddito complessivo, dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo di opere dell&#8217;ingegno, marchi, e brevetti) sono inclusi anche i marchi commerciali (e non pi\u00e0\u00b9 solo i marchi funzionalmente equivalenti a brevetti), nonch\u00e9 i disegni e i modelli;<\/p>\n<p class=\"bodytext\">&#8211; nel caso in cui i redditi siano realizzati nell&#8217;ambito di operazioni intercorse con societ\u00e0 che direttamente o indirettamente controllano l&#8217;impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societ\u00e0 che controlla l&#8217;impresa, ai fini della fruizione del beneficio non \u00e8 pi\u00e0\u00b9 necessaria la stipulazione di un un accordo di ruling internazionale con l&#8217;amministrazione finanziaria ai sensi dell&#8217;art. 8 del D.L. n. 269\/2003, divenendo detto accordo una mera facolt\u00e0;<\/p>\n<p class=\"bodytext\">&#8211; lo svolgimento di attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo, posta dal comma 41 dell&#8217;art. 1 della Legge di Stabilit\u00e0 come condizione per la fruizione dell&#8217;agevolazione, pu\u00f2 essere realizzato mediante contratti di ricerca stipulati non solo con universit\u00e0 o enti di ricerca e organismi equiparati, ma anche con societ\u00e0 diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l&#8217;impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societ\u00e0 che controlla l&#8217;impresa.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">PRIVACY<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Diritto all\u2019oblio e rimozione dei risultati di Google: i primi provvedimenti del Garante.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">L&#8217;Autorit\u00e0 Garante per la Privacy ha adottato i primi provvedimenti relativi ai ricorsi di cittadini a cui Google ha negato la deindicizzazione delle pagine contenenti informazioni ritenute dagli interessati lesive della propria reputazione. Le segnalazioni e i ricorsi pervenuti al Garante, riguardano la richiesta di rimozione di risultati di ricerca relativi a vicende processuali. In seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea del 13 maggio 2014, che ha stabilito che Google deve cancellare dai risultati di ricerca relativi a nomi di privati cittadini le informazioni \u201cinadeguate, non pertinenti o non pi\u00e0\u00b9 pertinenti\u201d qualora i cittadini lo richiedano, la compagnia di Mountain View ha pubblicato un modulo per il \u201cdiritto all\u2019oblio\u201d grazie al quale gli utenti possono chiedere la cancellazione dei risultati associati al loro nome.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">L\u2019eventuale deindicizzazione delle pagine \u00e8 valutata da Google sulla base di alcuni elementi, tra cui l\u2019interesse pubblico a conoscere la notizia, il tempo trascorso dall\u2019avvenimento, l\u2019accuratezza della notizia e la rilevanza della stessa nell\u2019ambito professionale di appartenenza. Se la societ\u00e0 rigetta la richiesta, gli utenti italiani possono fare ricorso al Garante per la privacy o all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Ad oggi l\u2019Autorit\u00e0 per la protezione dei dati personali si \u00e8 pronunciata su nove casi.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">In sette provvedimenti il Garante non ha accolto la richiesta degli interessati, ritenendo corretta la valutazione di Google che aveva ritenuto prevalente l\u2019interesse pubblico verso le informazioni.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">L\u2019Autorit\u00e0 ha invece accolto il ricorso di due cittadini. Nel primo caso, relativo a documenti pubblicati su un quotidiano online, perch\u00e9 erano presenti numerose informazioni eccedenti riferite anche a persone estranee alla vicenda giudiziaria riportata. Nel secondo caso, riguardante informazioni pubblicate su un blog, perch\u00e9 le informazioni erano \u201cinserite in un contesto idoneo a ledere la sfera privata della persona\u201d e in violazione delle norme del Codice privacy e del codice deontologico che impone di diffondere dati personali nei limiti dell\u2019\u201dessenzialit\u00e0 dell\u2019informazione riguardo a fatti di interesse pubblico\u201d e di non descrivere abitudini sessuali riferite a una determinata persona identificata o identificabile.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">L\u2019Autorit\u00e0 ha quindi prescritto a Google di deindicizzare le pagine segnalate.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">RESPONSABILITA&#8217; DEGLI ENTI<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Sono confiscabili, in caso di \u201creato in contratto\u201d, le somme percepite dall\u2019ente non giustificate dai costi concretamente sostenuti per l\u2019esecuzione della prestazione (Corte Cass., sez. VI Penale, sent. 22 dicembre 2014, n. 53430).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">La Suprema Corte di Cassazione, sez. VI penale, con la pronuncia n. 53430\/2014, depositata il 22 dicembre, si \u00e8 pronunciata in merito all\u2019estensione del quantum confiscabile ex art. 19 d.lgs. n. 231\/2001, nei confronti di una societ\u00e0 indiziata di essersi avvalsa del reato \u201cfra gli altri &#8211; di truffa ai danni dello Stato ex art. 640, n. 2 c.p. per assicurarsi una commessa a seguito di appalto.\u201d<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Il fatto in specie costituiva tipo di \u201creato in contratto\u201d per cui l\u2019ente ha fornito regolari prestazioni alla pubblica amministrazione pur riconosciuta una genesi illecita \u201cper le illiceit\u00e0 nella procedura di gara per l\u2019affidamento &#8211; alla costituzione del rapporto negoziale.\u201d<\/p>\n<p class=\"bodytext\">In tal caso il penalmente rilevante incide sulla fase di formazione della volont\u00e0 contrattuale o sull\u2019esecuzione del negozio, pur il contratto restando valido e in tal caso il profitto confiscabile va concretamente determinato al netto dell\u2019effettiva utilit\u00e0 acquisita dal danneggiato, nell\u2019ambito del rapporto sinallagmatico con l\u2019ente.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n<p class=\"bodytext\">La titolarit\u00e0 di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell\u2019evento, un automatico addebito di responsabilit\u00e0 colposa a carico del garante (Corte Cass., sent. 27 gennaio 2015, n. 3786).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3786\/15, depositata il 27 gennaio ha precisato che la titolarit\u00e0 di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell\u2019evento pregiudizievole, un automatico addebito di responsabilit\u00e0 colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione da parte del garante di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilit\u00e0 ed evitabilit\u00e0 dell\u2019evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire, sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante medesimo e l\u2019evento dannoso.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">\u00c8 necessario accertare se, pur nell\u2019ipotesi in cui il datore di lavoro avesse rispettato tutte le norme cautelari, l\u2019evento lesivo si sarebbe egualmente verificato.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Ci\u00f2 perch\u00e9, conclude il Giudice, ribadendo un consolidato orientamento di legittimit\u00e0 (Cass., sez. IV Pen., n. 16761\/2010), in tema di reati colposi, l\u2019addebito soggettivo dell\u2019evento richiede non soltanto che l\u2019evento dannoso sia prevedibile, ma altres\u00ec che lo stesso sia evitabile dall\u2019agente con l\u2019adozione delle regole protettive idonee a tal fine, non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con una valutazione ex ante, non avrebbe comunque potuto essere evitato.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">TRUST<\/p>\n<p class=\"bodytext\">I Beni del trust sono intestati solo formalmente al trustee e quindi sono esclusi dal suo patrimonio (Corte Cass., sez. II Pen., sent. 3 dicembre 2014, n. 50672).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">La Corte di Cassazione nella sentenza n. 50672, depositata il 3 dicembre 2014 ha precisato che i beni conferiti in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee, venendo essi intestati a questo, che ha il potere e l\u2019obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformit\u00e0 delle disposizioni del trust. Viene, quindi, riconosciuta una mera intestazione formale del patrimonio separato al trustee, rimanendo, invece, beni e rapporti giuridici conferiti, ancorati al fine determinato dal regolamento del trust che il trustee ha l\u2019obbligo di perseguire.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">La violazione di questo vincolo funzionale e la destinazione, pertanto, dei beni conferiti in trust a finalit\u00e0 proprie del trustee e\/o comunque a finalit\u00e0 diverse da quelle per cui il trust \u00e8 stato istituito concreta quella interversione del possesso in propriet\u00e0 che costituisce l\u2019essenza del delitto di cui all\u2019art. 646 c.p.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p class=\"bodytext\">DIRITTO DI FAMIGLIA<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Il bambino nato da maternit\u00e0 surrogata all&#8217;estero \u00e8 figlio dei genitori committenti italiani (CEDU, sez. II, sent. 27 gennaio 2015, Paradiso e Campanelli c. Italia).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">La CEDU, sez. II, nel caso Paradiso e Campanelli c. Italia del 27 gennaio 2015 ha risolto ambiguit\u00e0 in tema di maternit\u00e0 surrogata dato che la giurisprudenza interna e delle corti UE \u00e8 divisa sul punto. La maternit\u00e0 surrogata, anche dopo la pronuncia n. 162\/2014 della Consulta, continua ad essere vietata in Italia.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">La giurisprudenza si \u00e8 sempre divisa sul riconoscimento dello status di figlio dei committenti. La Cassazione, con la decisione n. 24001\/2014, in un identico caso, lo ha dichiarato figlio di nessuno ed adottabile: l\u2019ordinamento italiano, per il quale la madre \u00e8 colei che partorisce, contiene un espresso divieto, rafforzato da sanzione penale, della surrogazione di maternit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Per la CEDU questa soluzione \u00e8 una extrema ratio e per vari motivi non c\u2019\u00e8 stato un equo bilanciamento degli interessi in gioco, soprattutto quello supremo del bimbo ad avere un legame familiare (parentale, genetico od altro) con i genitori committenti, i quali pertanto sono stati risarciti con \u20ac 30.000 oltre oneri accessori.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">INCENTIVI<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Incentivi alle assunzioni introdotti con la Legge di Stabilit\u00e0 del 2015.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Gli incentivi alle assunzioni introdotti con la Legge di Stabilit\u00e0 del 2015 prevedono contributi zero per tre anni, a chi recluta un nuovo dipendente a tempo indeterminato.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Se un&#8217;azienda proporr\u00e0 fin da subito un inquadramento stabile al lavoratore, per 36 mesi non dovr\u00e0 pagare gli accantonamenti previdenziali all&#8217;INPS.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Hanno diritto alle agevolazioni tutte le imprese che assumono fin da subito un lavoratore a tempo indeterminato o che convertono in un contratto stabile un precedente rapporto precario gi\u00e0 in essere, per esempio un impiego a termine o una collaborazione a progetto (co.pro).<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Il dipendente reclutato per\u00f2 non deve aver lavorato con altri contratti a tempo indeterminato presso qualsiasi impresa nei sei mesi che precedono la data dell&#8217;assunzione.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">PROFESSIONISTI E IMPRESE<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">\u00c8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015 il decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014, disciplinante l\u2019istituzione presso il Ministero della Giustizia del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, al quale possono iscriversi anche avvocati, commercialisti e notai, introdotti dalla l. n. 3\/2012, con la finalit\u00e0 di consentire la possibilit\u00e0 di sdebitarsi anche a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO<\/p>\n<p class=\"bodytext\">L&#8217;avvocato Nicola Tilli il 5 e 6 febbraio 2015 terr\u00e0 per la Scuola di Specializzazione per le professioni Forensi dell&#8217;Universit\u00e0 di Urbino delle lezioni in tema di \u201cLegal compliance: le varie conformit\u00e0 normative in un quadro di integrazione 231, sicurezza sul lavoro, antiriciclaggio, codice privacy, ambiente\u201d e di \u201cLa compliance antiriciclaggio e l&#8217;introduzione della normativa sulla voluntary disclosure\u201d.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">* * *<\/p>\n<p class=\"bodytext\">L&#8217;avvocatessa Miriam Polini il 12 febbraio 2015 terr\u00e0 per la Scuola di Specializzazione per le professioni Forensi dell&#8217;Universit\u00e0 di Urbino una lezione sul tema La tutela normativa del Made in Italy.<\/p>\n<p class=\"bodytext\">* * *<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Newsletter a cura di Novastudia Milano:<\/p>\n<p class=\"bodytext\">slt@novastudia.com<\/p>\n<p class=\"bodytext\">Il presente documento \u00e8 una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potr\u00e0 pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale n\u00e9 utilizzato a base di operazioni straordinarie, n\u00e9 preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un&#8217;analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space empty_h=&#8221;2&#8243;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;145323&#8243;] SOMMARIO ALIMENTI Ogm, confermato il divieto di 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