{"id":1453,"date":"2015-03-08T15:30:24","date_gmt":"2015-03-08T15:30:24","guid":{"rendered":"https:\/\/novastudia.com\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2\/"},"modified":"2023-08-24T14:26:45","modified_gmt":"2023-08-24T14:26:45","slug":"a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novastudia.com\/it\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2\/","title":{"rendered":"Novastudia Newsletter febbraio 2015"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;167755&#8243;]SOMMARIO<\/p>\n<p>FEBBRAIO 2015<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ALIMENTI<\/p>\n<p>Piano straordinario Made in Italy da 260 milioni di euro (D.M. 26 febbraio 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AMBIENTE<\/p>\n<p>SISTRI: a che punto siamo?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ANTIRICICLAGGIO<\/p>\n<p>Responsabilit\u00e0 degli enti ai sensi del D.lgs. 231\/2001 e autoriciclaggio (art. 25-octies d.lgs. 231\/2001).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO UE<\/p>\n<p>La Corte chiarisce la nozione di \u00abtariffe minime salariali\u00bb dei lavoratori distaccati (Corte Giust. UE, sent. 12 febbraio 2015, causa C-396\/13).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p>Diritto all&#8217;oblio: Approvato dall\u2019autorit\u00e0 Garante il protocollo di verifica delle misure che Google adotter\u00e0 per la tutela della privacy degli utenti italiani (Garante Privacy, Provv. n. 30 del 22 gennaio 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DEL LAVORO<\/p>\n<p>Il Jobs act \u00e8 legge: ecco i punti principali dei decreti attuativi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO PENALE<\/p>\n<p>Minaccia di effettuare un (finto) controllo fiscale nei confronti dell&#8217;attivit\u00e0 commerciale se non gli avesse pagato una somma di denaro per evitarlo: \u00e8 truffa, non estorsione (Corte Cass., sez. II Pen., sent. 24 febbraio 2015 n. 8170).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p>Con una sola operazione commerciale la societ\u00e0 non pu\u00f2 detrarre i costi sostenuti (Corte Cass., sez. Tributaria, sent. 25 febbraio 2015, n. 3746).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MARCHI E BREVETTI<\/p>\n<p>L&#8217;uso altrui del marchio patronimico della societ\u00e0 di capitali \u00e8 illecito (Corte Cass., sez. I Civ., sent. 25 febbraio 2015, n. 3806\/1).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n<p>Cala il sipario sul caso eternit (Corte Cass., sent. 23 febbraio 2015, n. 7941).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>INCENTIVI<\/p>\n<p>Credito d\u2019imposta per investimenti in beni strumentali (circ. Agenzia Entrate n. 5\/E del 19 febbraio 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ALIMENTI<\/p>\n<p>Piano straordinario Made in Italy da 260 milioni di euro (D.M. 26 febbraio 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il ministro dello Sviluppo ha firmato il decreto di attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l\u2019attrazione degli investimenti in Italia per il quale sono stati stanziati 260 milioni di euro. Di seguito gli obiettivi del piano.<\/p>\n<p>1- Incrementare il volume dell&#8217;export, espandendo la presenza internazionale in particolare nei Paesi in cui il potenziale \u00e8 maggiore. Si punta ad incrementare i flussi di export di beni e servizi di circa 50 miliardi di euro entro il triennio.<\/p>\n<p>2- Aumentare il numero complessivo delle imprese esportatrici, ponendo in condizione le aziende potenzialmente esportatrici. Negli ultimi anni il numero medio di imprese che operano con l&#8217;estero si \u00e8 aggirato intorno alle 200.000 unit\u00e0: nell\u2019ambito di tale numero, si ritiene che potrebbe crescere di circa 20.000 unit\u00e0 il numero delle imprese stabilmente esportatrici (tra le 70.000 potenziali).<\/p>\n<p>3- Cogliere le opportunit\u00e0 legate alla crescita della domanda globale e all\u2019incremento della classe media nei mercati emergenti, sempre pi\u00f9 orientata verso modelli di consumo vicini al modello di specializzazione produttiva dell\u2019export italiano. Si stima una crescita della classe media mondiale di circa 800 milioni di persone nei prossimi 15 anni.<\/p>\n<p>4- Accrescere la capacit\u00e0 di intercettare investimenti esteri; si punta ad ottenere 20 miliardi di dollari di flussi aggiuntivi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AMBIENTE<\/p>\n<p>SISTRI: a che punto siamo?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La normativa in materia di rifiuti \u00e8 stata pi\u00f9 volte modificata attraverso una serie di disposizioni che hanno inciso su diversi profili della materia e su specifiche tipologie di rifiuti, anche al fine di adeguare la disciplina nazionale a quella europea. Diversi interventi hanno riguardato la disciplina relativa alla tracciabilit\u00e0 dei rifiuti.<\/p>\n<p>Il D.M. 20 marzo 2013 ha stabilito i termini di riavvio progressivo del SISTRI per consentirne la messa a regime da marzo 2014. Successivamente il D.L. 150\/2013 ha stabilito l&#8217;allungamento fino al 31 dicembre 2014 del periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti (c.d. doppio binario) e previsto l&#8217;applicazione delle sanzioni SISTRI solo a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2015. Ulteriori disposizioni in materia sono state apportate dal c.d. decreto competitivit\u00e0 (D.L. 91\/2014) che all&#8217;art. 14 commi 2 e 2-bis, disciplina le modalit\u00e0 per adottare un intervento di semplificazione del SISTRI e fissa al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI disponendo, nel contempo, l&#8217;avvio delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio medesimo. L&#8217;art. 35, comma 10, del D.L. 133\/2014 (c.d. \u201csblocca Italia\u201d) riguarda invece l&#8217;affidamento della nuova concessione del SISTRI dal 2016, consentendo al Ministero dell&#8217;ambiente di avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle relative procedure.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ANTIRICICLAGGIO<\/p>\n<p>Responsabilit\u00e0 degli enti ai sensi del d.lgs. 231\/2001 e autoriciclaggio (art. 25-octies d.lgs. 231\/2001).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il legislatore con la legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha inserito nel d.lgs 231\/2001 il nuovo art. 25-octies \u201cRicettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilit\u00e0 di provenienza illecita, nonch\u00e9 autoriciclaggio\u201d, unendo tali fattispecie agli illeciti gi\u00e0 previsti e puniti. Dal 1\u00b0 gennaio 2015 \u00e8 punito a titolo di autoriciclaggio (con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da cinquemila a venticinquemila euro)<\/p>\n<p>\u201cchiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attivit\u00e0 economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilit\u00e0 provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l\u2019identificazione della loro provenienza delittuosa\u201d. La reclusione sar\u00e0 da uno a quattro anni e la multa da<\/p>\n<p>duemilacinquecento a dodicimila e cinquecento euro \u201cse il denaro, i beni o le altre utilit\u00e0 provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni\u201d; sar\u00e0 nuovamente applicata la pi\u00f9 grave pena (di cui al primo comma dell\u2019art. 648-ter) qualora il denaro, i beni o le altre utilit\u00e0 provengano da un delitto commesso \u201ccon le condizioni e le finalit\u00e0\u201d relative alla fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO UE<\/p>\n<p>La Corte chiarisce la nozione di \u00abtariffe minime salariali\u00bb dei lavoratori distaccati (Corte Giust. UE, sent. 12 febbraio 2015, causa C-396\/13).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La direttiva relativa al distacco dei lavoratori prevede che, in materia di tariffe minime salariali, le condizioni di lavoro e di occupazione garantite ai lavoratori distaccati siano fissate dalla normativa dello Stato membro ospitante e\/o, nel settore edile, dai contratti collettivi di applicazione generale nello Stato membro ospitante.<\/p>\n<p>La Corte ricorda poi che la direttiva persegue un duplice obiettivo: da un lato, mira a garantire una leale concorrenza tra le imprese nazionali e quelle che svolgono una prestazione di servizi transnazionale; dall\u2019altro, ha lo scopo di garantire ai lavoratori distaccati l\u2019applicazione di un nucleo di norme imperative di protezione minima da parte dello Stato membro ospitante. La Corte sottolinea per\u00f2 che la direttiva non ha armonizzato il contenuto sostanziale di tali norme, sebbene essa fornisca talune informazioni in merito: rileva allora che la direttiva fa espresso rinvio alla legislazione o alla prassi nazionale dello Stato membro ospitante per determinare le tariffe minime salariali, purch\u00e9 tale definizione non abbia l\u2019effetto di ostacolare la libera prestazione dei servizi tra gli Stati membri.<\/p>\n<p>Da quanto precede la Corte giunge alla conclusione che le modalit\u00e0 di calcolo delle tariffe e i criteri ad esso applicati devono parimenti essere di competenza dello Stato membro ospitante.<\/p>\n<p>Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che la direttiva non osta ad un calcolo del salario minimo su base oraria e\/o a cottimo, basato sull\u2019inquadramento dei lavoratori in gruppi retributivi, purch\u00e9 tale calcolo e tale inquadramento siano effettuati sulla base di norme vincolanti e trasparenti, accertamento questo che spetta al giudice nazionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p>Diritto all&#8217;oblio: Approvato dall\u2019autorit\u00e0 Garante il protocollo di verifica delle misure che Google adotter\u00e0 per la tutela della privacy degli utenti italiani (Garante Privacy, provv. n. 30 del 22 gennaio 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 stato approvato dal Garante per la Privacy il protocollo di verifica previsto nel provvedimento adottato nel luglio scorso nei confronti della societ\u00e0 di Mountain View. Si passa pertanto dalla fase delle prescrizioni impartite dal Garante a Google a quella della loro realizzazione pratica, che dovr\u00e0 essere ultimata entro il 15 gennaio 2016. Google adotter\u00e0 tutte le misure a tutela della privacy degli utenti italiani prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali e, per la prima volta in Europa, dovr\u00e0 assoggettarsi a verifiche periodiche che monitorino l&#8217;avanzamento dei lavori di adeguamento della propria piattaforma ad una normativa nazionale. Il documento prevede aggiornamenti trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori e la possibilit\u00e0 per l&#8217;Autorit\u00e0 di effettuare presso la sede americana di Google verifiche di conformit\u00e0 alla disciplina italiana delle misure in via di implementazione. In base al protocollo, l&#8217;Autorit\u00e0 potr\u00e0 monitorare costantemente le modifiche che Google deve apportare ai trattamenti dei dati personali degli utenti che usufruiscono dei suoi servizi, tra cui il motore di ricerca, la posta elettronica, la diffusione di filmati (tramite YouTube) ed il social network proprietario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DEL LAVORO<\/p>\n<p>Il Jobs act \u00e8 legge: ecco i punti principali dei decreti attuativi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nei prossimi giorni verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i primi due decreti attuativi del Jobs Act (Legge n. 183\/2014), approvati in via definitiva nel Consiglio dei Ministri dello scorso 20 febbraio, disciplinanti il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e gli ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati che dovrebbero entrare in vigore tra il mese di marzo e quello di maggio.<\/p>\n<p>Gli altri decreti attuativi della riforma del lavoro dovranno essere posti al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per i prescritti pareri perch\u00e9 diventino operativi, e riguardano il riordino delle tipologie contrattuali (con l&#8217;eliminazione delle co.co.pro. e dal 1\u00c2\u00b0 gennaio 2016 l&#8217;applicazione delle norme sul lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione personale con contenuto ripetitivo ed etero- organizzati dal datore di lavoro), la revisione della disciplina delle mansioni e le disposizioni sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro. Nei seguenti paragrafi le principali novit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2014\">\n<li>Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione della legge n. 183 del 2014.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Contratto a tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l\u2019entrata in vigore del decreto prevista per marzo, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti).<\/p>\n<p>Si applica anche ai contratti a tempo determinato o di apprendistato nei casi in cui vengano convertiti in contratto a tempo indeterminato (art. 1).<\/p>\n<p>Quanto alla disciplina dei licenziamenti, per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro cos\u00ec come previsto per tutti i lavoratori (art. 2).<\/p>\n<p>Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata \u201cl\u2019insussistenza del fatto materiale contestato\u201d; negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti \u201clicenziamenti ingiustificati\u201d, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all&#8217;anzianit\u00e0 di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalit\u00e0 del giudice (art. 3).<\/p>\n<p>La regola applicabile ai nuovi licenziamenti \u00e8 quella del risarcimento in misura pari a due mensilit\u00e0 per ogni anno di anzianit\u00e0 di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.<\/p>\n<p>Per evitare di andare in giudizio si potr\u00e0 fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilit\u00e0. Con l\u2019accettazione il lavoratore rinuncia alla causa (art. 6).<\/p>\n<p>Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223\/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell\u2019indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilit\u00e0) (art. 10).<\/p>\n<p>In caso di licenziamento collettivo intimato senza l\u2019osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, cos\u00ec come previsto per i licenziamenti individuali.<\/p>\n<p>Per le piccole imprese tuttavia la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati \u00e8 prevista un\u2019indennit\u00e0 crescente di una mensilit\u00e0 per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilit\u00e0 (art. 9).<\/p>\n<p>La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati a norma dell\u2019articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 183 del 2014 che dovrebbe entrare in vigore nel mese di maggio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il decreto introduce la NASPI, nuova assicurazione sociale per l\u2019impiego. Vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1\u00b0 maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l\u2019impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della NASPI sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33.<\/p>\n<p>La durata della prestazione \u00e8 pari ad un numero di settimane corrispondente alla met\u00e0 delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.<\/p>\n<p>L\u2019ammontare dell\u2019indennit\u00e0 \u00e8 commisurato alla retribuzione e non pu\u00f2 eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta progressivamente del 3% al mese.<\/p>\n<p>L\u2019erogazione della NASPI \u00e8 condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Viene introdotto in via sperimentale, per quest\u2019anno, l&#8217;ASDI, assegno di disoccupazione che verr\u00e0 riconosciuto a chi, scaduta la NASPI, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessit\u00e0. La durata dell\u2019assegno, che sar\u00e0 pari al 75% dell\u2019indennit\u00e0 NASPI, \u00e8 di 6 mesi e verr\u00e0 erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c\u2019\u00e8 la l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione DIS-COL (disoccupazione per i collaboratori).<\/p>\n<p>Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell\u2019anno precedente l\u2019evento di disoccupazione alla data del predetto evento.<\/p>\n<p>Il suo importo \u00e8 rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione \u00e8 pari alla met\u00e0 delle mensilit\u00e0 contributive versate e non pu\u00f2 eccedere i 6 mesi. Anche questa indennit\u00e0 \u00e8 condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sar\u00e0 pi\u00f9 semplice far passare il lavoratore da una mansione all&#8217;altra, compreso il cosiddetto demansionamento, in caso di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale. Nel testo c&#8217;\u00e8 un passaggio dedicato alla &#8220;tutela del posto di lavoro, della professionalit\u00e0 e delle condizioni di vita&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il vecchio sussidio di disoccupazione sar\u00e0 rapportato a quanti contributi il lavoratore ha versato. Chi ha la &#8220;carriera contributiva&#8221; pi\u00f9 importante avr\u00e0 diritto a una maggior durata dell&#8217;Aspi, anche oltre ai 18 mesi massimi fissati fino a ora. L&#8217;Aspi sar\u00e0 esteso anche ai collaboratori, almeno finch\u00e9 queste figure professionali non saranno definitivamente cancellate dal contratto a tutele crescenti. Per chi si trover\u00e0 nelle situazioni pi\u00f9 difficili, potrebbe essere introdotto un &#8220;secondo Aspi&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Non si potr\u00e0 pi\u00f9 autorizzare la CIG in caso di cessazione definitiva di attivit\u00e0 aziendale. Ci saranno nuovi limiti di durata sia per la cassa integrazione ordinaria (che ora \u00e8 di due anni) sia per quella straordinaria (che \u00e8 di quattro). L&#8217;obiettivo \u00e8 di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori con tutele uniformi e legate alla storia contributiva del lavoratore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sar\u00e0 estesa anche alle lavoratrici prive di contratto a tempo indeterminato, sar\u00e0 fatto attraverso contratti di solidariet\u00e0 &#8220;attivi&#8221; che dovrebbero permettere a tutti di conciliare meglio i tempi di lavoro e di vita.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Saranno rafforzato le politiche attive per favorire il venirsi incontro di domanda e offerta con la costituzione di un&#8217;agenzia nazionale per il lavoro, che nelle speranze del governo dovrebbe funzionare come nel modello tedesco.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO PENALE<\/p>\n<p>Minaccia di effettuare un (finto) controllo fiscale nei confronti dell&#8217;attivit\u00e0 commerciale se non gli avesse pagato una somma di denaro per evitarlo: \u00e8 truffa, non estorsione (Corte Cass., sez. II Pen., sent. 24 febbraio 2015 n. 8170).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Suprema Corte con la sentenza del 24 febbraio 2015, n. 8170 ha precisato che la differenza tra il delitto di estorsione e quello di truffa aggravata dall&#8217;ingenerato timore di un pericolo immaginario si rinviene nel diverso elemento oggettivo, la cui sussistenza va apprezzata con giudizio ex post. Si ha estorsione nel caso in cui il danno viene prospettato come sicuro ad opera del soggetto agente se la vittima non cede alla richiesta minatoria. Ricorre la truffa se il danno immaginario viene indotto per il tramite di artifici e raggiri e l\u2019agente non sia in grado di realizzare la minaccia del danno stesso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p>Con una sola operazione commerciale la societ\u00e0 non pu\u00f2 detrarre i costi sostenuti (Corte Cass., sez. Tributaria, sent. 25 febbraio 2015, n. 3746).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3746, del 25 febbraio 2015, ha affermato che una societ\u00e0 creata solo con la finalit\u00e0 di dedurre dei costi non possa, con una sola operazione commerciale, detrarsi i costi sostenuti. n tema di reddito di impresa non sono, quindi, deducibili i costi sostenuti per la gestione di un immobile destinato esclusivamente al godimento personale dei soci e degli amministratori in forza di un regolare contratto di locazione.<\/p>\n<p>Per la Corte di Cassazione le perdite di bilancio indicate e l\u2019assenza di personale sono elementi che fanno scattare la presunzione dell\u2019impresa creata al solo scopo di ottenere i benefici fiscali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MARCHI E BREVETTI<\/p>\n<p>L&#8217;uso altrui del marchio patronimico della societ\u00e0 di capitali \u00e8 illecito (Corte Cass., sez. I Civ., sent. 25 febbraio 2015, n. 3806\/1).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In tema di marchio patronimico di societ\u00e0 di capitali e quindi di propriet\u00e0 industriale, un segno distintivo costituito da nome anagrafico e validamente registrato come marchio non pu\u00f2 essere adottato, in settori merceologici identici o affini, come marchio e\/o come denominazione sociale di altra impresa: cos\u00ec, si configura scorrettezza professionale in caso di inserimento, nella denominazione sociale, del cognome di uno dei soci coincidente col nome precedentemente incluso in un marchio gi\u00e0 registrato da terzi, salvo vi sia una reale esigenza descrittiva inerente l\u2019attivit\u00e0, i prodotti o i servizi offerti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n<p>Cala il sipario sul caso eternit (Corte Cass., sent. 23 febbraio 2015, n. 7941).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il caso in parola \u00e8 il noto caso Eternit, il processo a carico dei responsabili della gestione della societ\u00e0 Eternit S.p.A. che a partire dal 1952 avrebbero determinato il decesso di quasi 2mila operai lavoratori in stabilimenti italiani: sarebbe stata omessa la realizzazione di precauzioni, impianti \u201cdi ventilazione, di aspirazione e di protezione personale &#8211; e segnaletiche finalizzati a prevenire malattie od infortuni poi rivelatasi mortali, ai sensi degli artt. 434 c.p. (Procurato disastro) e 437 c.p. (Omessa applicazione dei dispositivi di sicurezza destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro).\u201d<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7941\/15, depositata il 23 febbraio 2015 ha annullato senza rinvio ravvisando il decorso della prescrizione per tutte le imputazioni ed annullando di seguito il disposto risarcimento a favore delle parti civili costituite.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>INCENTIVI<\/p>\n<p>Credito d\u2019imposta per investimenti in beni strumentali (circ. Agenzia Entrate n. 5\/E del 19 febbraio 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate, con circolare n. 5\/E diffusa il 19 febbraio 2015, ha fornito chiarimenti a tutto campo sul credito d\u2019imposta introdotto dall\u2019art. 18 del Decreto Competitivit\u00e0 (d.l. n. 91\/2014). \u00c8 riconosciuto un credito d\u2019imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217; avvocato Nicola Tilli il 5 e 6 febbraio 2015 ha svolto per la Scuola di Specializzazione per le professioni Forensi dell&#8217;Universit\u00e0 di Urbino lezioni in tema di \u201cLegal compliance: le varie conformit\u00e0 normative in un quadro di integrazione 231, sicurezza sul lavoro, antiriciclaggio, codice privacy, ambiente\u201d e di \u201cLa compliance antiriciclaggio e l&#8217;introduzione della normativa sulla voluntary disclosure\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>* * *<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;avvocatessa Miriam Polini il 12 febbraio 2015 ha svolto per la Scuola di Specializzazione per le professioni Forensi dell&#8217;Universit\u00e0 di Urbino una lezione sul tema La tutela normativa del Made in Italy.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>* * *<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Newsletter a cura di Novastudia Milano:<\/p>\n<p>slt@novastudia.com<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il presente documento \u00e8 una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potr\u00e0 pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale n\u00e9 utilizzato a base di operazioni straordinarie, n\u00e9 preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un&#8217;analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.[\/vc_column_text][vc_empty_space empty_h=&#8221;2&#8243;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;167755&#8243;]SOMMARIO FEBBRAIO 2015 &nbsp; ALIMENTI Piano straordinario Made 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