{"id":1456,"date":"2015-06-08T15:30:24","date_gmt":"2015-06-08T15:30:24","guid":{"rendered":"https:\/\/novastudia.com\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2\/"},"modified":"2023-08-28T14:33:16","modified_gmt":"2023-08-28T14:33:16","slug":"a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novastudia.com\/it\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2\/","title":{"rendered":"Novastudia Newsletter aprile 2015"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;122430&#8243;]SOMMARIO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ALIMENTI<\/p>\n<p>Ogm: confermato anche dalla giurisprudenza il divieto di coltivazione del mon810 (Cass., sez. III Pen., sent. 16 aprile 2015, n. 15834).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AMBIENTE<\/p>\n<p>L&#8217;appaltatore \u00e8 , di regola, il produttore del rifiuto (Cass., sez. III Pen., sent. 26 marzo 2015 n. 12971).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ANTIRICICLAGGIO<\/p>\n<p>Riciclaggio: \u00e8sufficiente il mero trasferimento fra conti correnti dei fondi provenienti da reato (Cass., sez. II Penale, sent. 13 marzo 2015, n. 10746).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO UE<\/p>\n<p>L&#8217;assicuratore \u00e8obbligato a comunicare informazioni supplementari al cliente (Corte Giust. UE, Sez. V, sent. 29 aprile 2015, causa C-51\/13).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p>Il reato informatico si verifica nel luogo dell\u2019accesso abusivo (Cass., SS.UU. Penali, sent. 24 aprile 2015, n. 17325).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DEL LAVORO<\/p>\n<p>Ai fini della liquidazione equitativa del danno da demansionamento, il giudice deve tener conto dell\u2019insieme dei pregiudizi sofferti (Cass., sez. Lavoro, sent. 28 aprile 2015, n. 8581).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO PENALE<\/p>\n<p>La custodia cautelare in carcere come extrema ratio (Legge 16 aprile 2015, n. 47, \u201cmodifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari\u201d, in G.U. n. 94 del 23 aprile 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p>Accertamento fiscale: la Lista Falciani \u00e8 utilizzabile come prova dell\u2019evasione (Cass., sez. VI Civile T, ord. 28 aprile 2015, n. 8606).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MARCHI E BREVETTI<\/p>\n<p>Merce visibilmente falsa, la fiducia che il consumatore ripone nel bene non subisce alcun nocumento (Cass., sez. II Pen., sent. 8 aprile 2015 n. 14090\/15).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PRIVACY<\/p>\n<p>Internet delle cose e i potenziali rischi per la tutela della privacy (Comunicato Garante Privacy 28 aprile 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RESPONSABILITA&#8217; DEGLI ENTI<\/p>\n<p>L&#8217;ambiente di lavoro in cui operano stabilmente pi\u00f9 lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi (Cass., sez. III Pen., sent. 24 aprile 2015, n. 17119).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n<p>La titolarit\u00e0 di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell\u2019evento, un automatico addebito di responsabilit\u00e0 colposa a carico del garante (Cass., sent. 27 gennaio 2015, n. 3786).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TRUST<\/p>\n<p>Aver costituito un trust \u00e8 irrilevante ai fini di potersi legittimamente opporre a un sequestro (Cass., sez. II Pen., sent.16 aprile 2015, n.15804).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DI FAMIGLIA<\/p>\n<p>Il c.d. \u201cDivorzio Breve\u201d \u00e8 legge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>INCENTIVI<\/p>\n<p>Incentivi per i contratti di sviluppo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PROFESSIONISTI E IMPRESE<\/p>\n<p>Il Registro Imprese parla inglese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ALIMENTI<\/p>\n<p>Ogm: confermato anche dalla giurisprudenza il divieto di coltivazione del mon810 (Cass., sez. III Pen., sent. 16 aprile 2015, n. 15834).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione con sentenza n. 15834 depositata il 16 aprile 2015 ha confermato il provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di Pordenone che disponeva il sequestro preventivo di due terreni utilizzati per la coltivazione di mais OGM 810, in relazione al reato di cui all&#8217;art. 4, co. 8, d.L. 91\/2014. Il Tribunale di Pordenone, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame interposta nell&#8217;interesse dell&#8217;indagato, con ordinanza del 22 settembre 2014, disponeva a sua volta il mantenimento della misura cautelare in atto.<\/p>\n<p>Gli ermellini hanno confermato divieto di coltivazione mon810 sostenendo che la direttiva 2001\/18 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio fissa la normativa che presiede alle forme di utilizzo e di circolazione degli OGM, che persegue la finalit\u00e0 di garantire la tutela dell&#8217;ambiente, della vita e della salute degli uomini, degli animali e delle piante, assicurando che la immissione in campo aperto e la vendita dei prodotto autorizzato non possano essere impedite, posto che, fino a prova contraria, tale prodotto non va considerato un pericolo.<\/p>\n<p>Gli Stati membri possono opporsi alla circolazione dei soli organismi non autorizzati e ad essi \u00e8 vietato impedire o anche soltanto limitare la immissione in commercio o nell&#8217;ambiente di un OGM tranne nei casi previsti dalla c.d. \u201cclausola di salvaguardia\u201d (art. 23). \u00c8 prevista, infatti, la possibilit\u00e0 per gli Stati comunitari di adottare tutte le misure opportune:<\/p>\n<p>&#8211; per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati (OGM) in altri prodotti (c.d. misure di coesistenza);<\/p>\n<p>&#8211; per evitare la presenza dei primi in altre colture, come quelle convenzionali o biologiche;<\/p>\n<p>&#8211; prevenire l&#8217;impatto della eventuale commistione, che impedirebbe ai produttori e ai consumatori di scegliere tra produzione convenzionale e geneticamente modificata;<\/p>\n<p>prevenire la potenziale perdita economica che verrebbe indotta dalla presenza involontaria di OGM in altri prodotti.<\/p>\n<p>AMBIENTE<\/p>\n<p>L&#8217;appaltatore \u00e8, di regola, il produttore del rifiuto (Cass., sez. III Pen., sent. 26 marzo 2015 n. 12971).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione con sentenza depositata il 26 marzo 2015 n. 12971 ha chiarito che il committente non ha alcun potere giuridico di impedire l&#8217;evento del reato di abusiva gestione dei rifiuti commesso dall&#8217;appaltatore, poich\u00e9 ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori nel suo interesse ai sensi dell&#8217;articolo 1662 c.c., ad esempio verificando la conformit\u00e0 dei materiali utilizzati a quelli pattuiti o l&#8217;esecuzione delle opere a regola d&#8217;arte ma non gli \u00e8 consentito di interferire sullo svolgimento dei lavori a tutela degli interessi ambientali, salvo nel caso in cui questi coincidano col suo interesse contrattuale. Ha la facolt\u00e0 di controllare la qualit\u00e0 dei materiali utilizzati per il riempimento del terreno ma non il potere (n\u00e9 certamente l&#8217;obbligo) di chiedere all&#8217;appaltatore se \u00e8 abilitato allo smaltimento dei rifiuti e, tanto meno, di impedire all&#8217;appaltatore non autorizzato di smaltire i rifiuti che lui utilizza per lo svolgimento dell&#8217;appalto. In tema di reati ambientali, l&#8217;appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un\u2019opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, \u00e8, di regola, il produttore del rifiuto. Su di lui gravano, quindi, i relativi oneri, pur potendosi verificare casi in cui, per la particolarit\u00e0 dell\u2019obbligazione assunta, o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull\u2019attivit\u00e0 dell\u2019appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ANTIRICICLAGGIO<\/p>\n<p>Riciclaggio: \u00e8 sufficiente il mero trasferimento fra conti correnti dei fondi provenienti da reato (Cass., sez. II Penale, sent. 13 marzo 2015, n. 10746).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 10746\/2015 depositata il 13 marzo ha chiarito che non occorre l&#8217;accertamento giudiziale del reato presupposto, essendo bastevole quello incidentale del giudice procedente. N\u00e9 impedisce l\u2019integrazione del reato ex art. 648-bis c.p. l&#8217;intervenuta archiviazione a carico dei quattro indagati per i reati fiscali presupposti, trattandosi questi di provvedimenti non suscettibili di giudicato e, dunque, non di sentenze irrevocabili \u00e2\u20ac\u201c le quali, per ci\u00f2 solo, se assolutorie, impedirebbero la sussistenza del reato conseguente di riciclaggio. Con riferimento al flusso finanziario che conduce i fondi di provenienza delittuosa verso conti correnti ubicati in territorio straniero, la Cassazione ritiene che, per incardinare la giurisdizione italiana non occorre il superamento della soglia del tentativo ex art. 56 c.p. &#8211; idoneit\u00e0 ed univocit\u00e0 del tentativo \u00e2\u20ac\u201c in territorio nazionale: pi\u00f9 semplicemente occorre che venga realizzata in territorio nazionale parte della condotta poi concretizzata o perfezionata in terra straniera.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO UE<\/p>\n<p>L&#8217;assicuratore \u00e8 obbligato a comunicare informazioni supplementari al cliente (Corte Giust. UE, Sez. V, sent. 29 aprile 2015, causa C-51\/13).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Gli Stati membri possono imporre alle imprese di assicurazioni sulla vita di comunicare informazioni diverse da quelle previste dall&#8217;allegato II e dall&#8217;art. 31 della Direttiva 92\/96 sulla base di principi generali di diritto interno, quali gli \u00abstandard aperti e\/o norme non scritte\u00bb, purch\u00e9 i dati richiesti siano chiari, precisi e necessari alla comprensione effettiva da parte del contraente degli elementi essenziali dell\u2019impegno e garantiscano (all\u2019assicurazione) una sufficiente certezza del diritto, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. La base giuridica interna di questo onere deve rispettare i requisiti imposti dall\u2019art. 31 \u00c2\u00a7.3.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p>Il reato informatico si verifica nel luogo dell\u2019accesso abusivo (Cass., SS.UU. Penali, sent. 24 aprile 2015, n. 17325).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il quesito posto alle Sezioni Unite era il seguente: &#8220;Se, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all&#8217;art. 615-ter, cod. pen., sia quello in cui si trova il soggetto che si introduce nel sistema o, invece, quello nel quale \u00e8 collocato il server che elabora e controlla le credenziali di autenticazione fornite dall&#8217;agente&#8221;.<\/p>\n<p>Per le SS.UU. va affermato il seguente principio di diritto:<\/p>\n<p>&#8220;Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all&#8217;art. 615-ter cod. pen., \u00e8 quello nel quale si trova il soggetto che effettua l&#8217;introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DEL LAVORO<\/p>\n<p>Ai fini della liquidazione equitativa del danno da demansionamento, il giudice deve tener conto dell\u2019insieme dei pregiudizi sofferti (Cass., sez. Lavoro, sent. 28 aprile 2015, n. 8581).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza n. 8581 depositata il 28 aprile 2015 ha affermato che ai fini della liquidazione equitativa del danno da demansionamento, il giudice deve tener conto dell\u2019insieme dei pregiudizi sofferti, compresi quelli esistenziali, purch\u00e9 sia provata nel giudizio l\u2019autonomia e la distinzione degli stessi. Deve perci\u00f2 provvedere all\u2019integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell\u2019ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravit\u00e0 della lesione e, quindi, delle particolarit\u00e0 del caso concreto e della reale entit\u00e0 del danno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO PENALE<\/p>\n<p>La custodia cautelare in carcere come extrema ratio (Legge 16 aprile 2015, n. 47, \u201cmodifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari\u201d, in G.U. n. 94 del 23 aprile 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015 ed entrer\u00e0 in vigore lo 8 maggio 2015, la legge 16 aprile 2015, n. 47, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari. La custodia cautelare in carcere potr\u00e0 essere disposta in casi eccezionali e soltanto quando, dopo un\u2019attenta e rigorosa valutazione, il giudice riterr\u00e0 le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, inadeguate.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p>Accertamento fiscale: la Lista Falciani \u00e8 utilizzabile come prova dell\u2019evasione (Cass., sez. VI Civile \u00e2\u20ac\u201c T, ord. 28 aprile 2015, n. 8606).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 8605 e 8606 del 28 aprile 2015 si \u00e8 pronunciata per la prima volta sulla questione relativa all&#8217;utilizzabilit\u00e0 dei dati bancari tratti dalla c.d. \u201cLista Falciani\u201d come elementi probatori su cui fondare una rettifica fiscale. Gli atti si fondavano sulle movimentazioni del conto corrente esistente presso una banca svizzera ed intestato al contribuente: la particolarit\u00e0 di tali dati bancari risiede nel fatto che essi sono stati illecitamente sottratti alla banca svizzera da un suo dipendente, a questo sequestrati da parte dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria francese e infine trasmessi all\u2019Amministrazione finanziaria italiana dalla omologa autorit\u00e0 francese attraverso i canali di collaborazione previsti dalla Direttiva n. 77\/799\/CEE e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia \u00e2\u20ac\u201c Francia.<\/p>\n<p>I contribuenti ritenevano inutilizzabili i dati bancari della cosiddetta \u201cLista Falciani\u201d perch\u00e9 acquisiti attraverso una condotta illecita. La Corte di Cassazione ha chiarito che l\u2019Amministrazione finanziaria, nella sua attivit\u00e0 di accertamento dell&#8217;evasione fiscale pu\u00f2 avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilit\u00e0 discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dalla Amministrazione in violazione di un diritto del contribuente. Sono perci\u00f2 utilizzabili, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario, senza che assuma rilievo l\u2019eventuale reato commesso dal dipendente stesso e la violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari (che non gode di tutela nei confronti del fisco). Spetter\u00e0 quindi al giudice di merito, in caso di contestazioni fiscali mosse al contribuente, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro con le difese del contribuente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MARCHI E BREVETTI<\/p>\n<p>Merce visibilmente falsa, la fiducia che il consumatore ripone nel bene non subisce alcun nocumento (Cass., sez. II Pen., sent. 8 aprile 2015 n. 14090\/15).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione nella sentenza n. 14090, depositata lo 8 aprile 2015 ricorda che<\/p>\n<p>integra il delitto ex art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di oggetti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilit\u00e0 della contraffazione grossolana. La norma tutela, in via principale e diretta, non gi\u00e0 la libera determinazione dell\u2019acquirente, bens\u00ec la fede pubblica, da intendersi come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell\u2019ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio.<\/p>\n<p>Afferma che il reato disciplinato dall&#8217;art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) \u00e8 un reato di pericolo e per la sua configurazione non serve la realizzazione dell\u2019inganno; di conseguenza non ricorre l\u2019ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanit\u00e0 della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilit\u00e0 che gli acquirenti siano tratti in inganno.<\/p>\n<p>PRIVACY<\/p>\n<p>Internet delle cose e i potenziali rischi per la tutela della privacy (Comunicato Garante Privacy 28 aprile 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 per gli oggetti di \u201cdialogare\u201d ed interagire tra loro attraverso sensori, senza l\u2019intervento umano e mediante reti di comunicazione elettronica, presenta indubbi vantaggi per la vita di tutti i giorni: si tratta di sistemi di interconnessione che spaziano dalla domotica ai wearable (dispositivi indossabili, anche al fine di comunicare informazioni sullo stato di salute), ai dispositivi di geolocalizzazione e di navigazione assistita. Tutti questi dispositivi sono in grado di raccogliere, registrare ed elaborare dati di utenti \u00abspesso inconsapevoli\u00bb, dati che consentono la ricostruzione di dettagliati profili basati sui comportamenti delle persone, sulle loro abitudini e perfino sulla loro salute, creando un monitoraggio particolarmente incisivo sulla vita privata, con potenziali condizionamenti della libert\u00e0 individuale. Il Garante della Privacy ha pertanto deciso di avviare una consultazione pubblica al fine di valutare il fenomeno per individuare le \u00abmisure necessarie per assicurare agli utenti la massima trasparenza nell\u2019uso dei loro dati personali e per tutelarli contro possibili abusi\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RESPONSABILITA&#8217; DEGLI ENTI<\/p>\n<p>Nel sequestro e nella confisca del profitto del reato deve prescindersi da parametri di tipo prettamente aziendalistico (Cass., sez. III Pen., sent. 14 aprile 2015, n. 15249).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Cassazione, sez. III Penale, con la pronuncia n. 15249\/2015, ha chiarito che nella definizione ai fini del sequestro e della confisca del profitto del reato deve prescindersi in generale da parametri di tipo prettamente aziendalistico quali quelli del profitto lordo o profitto netto, tanto pi\u00f9 se l&#8217;impresa \u00e8 totalmente votata all&#8217;illecito: il profitto non si identifica con l&#8217;utile d&#8217;impresa o il reddito di esercizio n\u00e9 si sovrappone ad essi sicch\u00e9 non si pu\u00f2 strutturalmente scorporare il costo sostenuto per ottenerlo, soprattutto se l&#8217;investimento, in quanto cosa destinata a commettere il reato e dunque a produrre il profitto, potrebbe essere di per s\u00e9 oggetto di confisca &#8211; se l&#8217;impresa non \u00e8 totalmente votata al delitto, allorquando il corrispettivo costituisca il compenso di un&#8217;attivit\u00e0 che, ancorch\u00e9 acquisita illecitamente, non infici tuttavia la regolarit\u00e0 della prestazione sinallagmatica resa al terzo, di esso non potr\u00e0 tenersi conto nella quantificazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n<p>L&#8217;ambiente di lavoro in cui operano stabilmente pi\u00f9 lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi (Cass., sez. III Pen., sent. 24 aprile 2015, n. 17119).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione nella sentenza n. 17119, depositata il 24 aprile 2015 ha chiarito che se in un medesimo ambiente di lavoro operano stabilmente pi\u00f9 lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da rapporti di appalto, di somministrazione o di altro tipo giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro \u00e8tenuto all\u2019elaborazione del documento di valutazione del rischio. Qualora, all&#8217;esito dell&#8217;elaborazione del documento, dovessero risultare situazioni di pericolo, al datore di lavoro che non possa in altro modo intervenire per eliminarle non resta che impedire che in quei luoghi prosegua l\u2019attivit\u00e0 lavorativa dei propri dipendenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TRUST<\/p>\n<p>Aver costituito un trust \u00e8 irrilevante ai fini di potersi legittimamente opporre a un sequestro (Cass., sez. II Pen., sent. 16 aprile 2015, n.15804).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3786\/15, depositata 16 aprile 2015 ha chiarito che aver costituito un trust \u00e8 irrilevante, ai fini di potersi legittimamente opporre a un sequestro, se quello strumento sia stato utilizzato al fine di sottrarre i beni alla confisca: non si pu\u00f2, infatti, n\u00e9 consentire n\u00e9 ammettere che il semplice utilizzo di un lecito istituto giuridico sia sufficiente ad eludere la rigida normativa prevista nel diritto penale a presidio di norme inderogabili di diritto pubblico. Anzi, da sempre l\u2019atto gratuito a favore dei congiunti \u00e8 considerato l\u2019elemento indiziario pi\u00f9 significativo e ex se sufficiente a far ritenere la simulazione dell\u2019atto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DI FAMIGLIA<\/p>\n<p>Il c.d. \u201cDivorzio Breve\u201d \u00e8 legge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge \u201cDisposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonch\u00e9 di comunione tra i coniugi\u201d che introduce il divorzio breve.<\/p>\n<p>Il lasso temporale scende a 12 mesi per la separazione giudiziale (ossia quando il divorzio viene richiesto da uno dei coniugi) e 6 mesi per quella consensuale (anche se in origine instaurata giudizialmente), indipendentemente dalla presenza o meno di figli.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>INCENTIVI<\/p>\n<p>Incentivi per i contratti di sviluppo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Al fine di dare continuit\u00e0 all\u2019attuazione della disciplina relativa ai contratti di sviluppo sono state ridefinite le modalit\u00e0 e i criteri per la concessione delle agevolazioni in conformit\u00e0 con le disposizioni del nuovo regolamento (UE) n. 651\/2014, valide per il periodo 2014 &#8211; 2020 che consentono la presentazione di programmi di sviluppo nei settori industriale, della tutela ambientale e del turismo.<\/p>\n<p>I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o pi\u00f9 imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete.<\/p>\n<p>L\u2019investimento minimo previsto per l\u2019accesso \u00e8 di 20 milioni di euro, ovvero 7,5 milioni di euro per i programmi riguardanti esclusivamente il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.<\/p>\n<p>La dotazione finanziaria iniziale dello strumento \u00e8 di 250 milioni di euro rivenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 ed aventi un vincolo di ripartizione territoriale dell\u201980% al Mezzogiorno e del 20% alle regioni del Centro-Nord. All\u2019iniziale dotazione si potranno aggiungere ulteriori risorse derivanti dalla programmazione comunitaria e nazionale per il periodo 2014-2020.<\/p>\n<p>Il termine iniziale per la presentazione, da parte delle imprese interessate, delle istanze di accesso alle agevolazioni \u00e8 stato fissato con decreto direttoriale 29 aprile 2015 alle ore 12.00 del 10 giugno 2015. I modelli da utilizzare per la presentazione dei progetti di investimento sono disponibili a partire dal 4 maggio 2015.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PROFESSIONISTI E IMPRESE<\/p>\n<p>Il Registro Imprese parla inglese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Registro delle Imprese \u00e8 pronto per essere raccontato al mondo. Per favorire l&#8217;internazionalizzazione e facilitare i rapporti con l&#8217;estero, i certificati e le visure camerali vedranno affiancata alla loro versione italiana anche quella in lingua inglese, arricchendo cos\u00ec l&#8217;offerta dei documenti ufficiali che possono essere richiesti all&#8217;anagrafe delle imprese delle Camere di Commercio Italiane.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il progetto si inserisce nell&#8217;ambito del cosiddetto decreto &#8220;Destinazione Italia&#8221; che punta a creare misure per favorire gli investimenti in Italia da parte delle imprese estere e dall&#8217;altra facilitare l&#8217;accoglienza delle imprese italiane nell&#8217;ambito delle economie straniere. Le imprese italiane, impegnate in attivit\u00e0 di import-export, saranno cos\u00ec agevolate nel momento di fornire la documentazione richiesta dalle Autorit\u00e0 straniere. Vi sar\u00e0 dunque la possibilit\u00e0 di ottenere un certificato in lingua inglese allo sportello della Camera di Commercio senza doversi avvalere di una traduzione giurata con un risparmio sia in termini di tempo che di costi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>* * *<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Newsletter a cura di Novastudia Milano:<\/p>\n<p>slt@novastudia.com<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il presente documento \u00e8una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potr\u00e0 pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale n\u00e9 utilizzato a base di operazioni straordinarie, n\u00e9 preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un&#8217;analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.[\/vc_column_text][vc_empty_space empty_h=&#8221;2&#8243;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;122430&#8243;]SOMMARIO &nbsp; ALIMENTI Ogm: confermato anche dalla giurisprudenza 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