{"id":1459,"date":"2015-04-08T15:30:24","date_gmt":"2015-04-08T15:30:24","guid":{"rendered":"https:\/\/novastudia.com\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2\/"},"modified":"2015-04-08T15:30:24","modified_gmt":"2015-04-08T15:30:24","slug":"a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novastudia.com\/it\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2\/","title":{"rendered":"Novastudia Newsletter marzo 2015"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;389737&#8243;]SOMMARIO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ALIMENTI<\/p>\n<p>Coltivazione OGM: pubblicata la legge che lascia libert\u00e0 decisionale agli Stati UE (Dir. UE 2015\/412).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AMBIENTE<\/p>\n<p>Il Senato approva il d.d.l. sui delitti contro l&#8217;ambiente (d.d.l. n. 1345, Disposizioni in materia di delitti contro l&#8217;ambiente).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ANTIRICICLAGGIO<\/p>\n<p>Autoriciclaggio: voluntary disclosure obbliga all&#8217;adeguamento dei modelli organizzativi (art. 25-octies d.lgs. 231\/2001).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO UE<\/p>\n<p>Abusi di mercato: La Corte chiarisce la nozione di informazione privilegiata (Corte Giust. UE, sent. 11 marzo 2015, causa C-628\/13).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p>E-book e libri: no della UE alla imposta al consumo unica per entrambi (Corte Giust. UE, sent. 5 marzo 2015, cause C-479\/13, Commissione c. Francia, e C-502\/13, Commissione c. Lussemburgo).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DEL LAVORO<\/p>\n<p>Dalla Legge di stabilit\u00e0 al Jobs act: gli incentivi all&#8217;assunzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO PENALE<\/p>\n<p>Trattativa chiusa online, ma la merce non arriva: condannato il venditore che aveva anche cancellato l&#8217;account (Cass., sez. VI Pen., sent. 10 marzo 2015 n. 10136).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p>I costi sostenuti per la gestione di un immobile destinato esclusivamente ai soci sono indeducibili (Cass., Sez. Trib., sent. 25 febbraio 2015, n. 3746).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MARCHI E BREVETTI<\/p>\n<p>Marchio patronimico, ditta, segni distintivi e confondibilit\u00e0 (Cass., sez. I civ., sent. 25 febbraio 2015, n. 3806).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RESPONSABILIT\u00c0 DEGLI ENTI<\/p>\n<p>Il modello da adottare ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non trova applicazione se la malattia della persona offesa non supera i 40 giorni (Cass., Sez. IV Pen., sent. 24 febbraio 2015, n. 8531).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n<p>Infortunio del lavoratore addetto ad un impianto di verniciatura automatico: imprudenza o responsabilit\u00e0 del datore di lavoro (Cass., Sez. IV Pen., sent. 2 marzo 2015, n. 9193).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TRUST<\/p>\n<p>aliquota dello 8% se il disponente conferisce in trust i beni immobili di cui \u00e8 proprietario, nominando s\u00e9 stesso come trustee (Cass., sez. VI Civ., ord. 24 febbraio 2015, n. 3735).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>FAMIGLIA<\/p>\n<p>Solo 10 giorni di convivenza ma niente assegno di mantenimento (Cass., sez. VI civ., ord. 26 marzo 2015, n. 6164).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>INCENTIVI<\/p>\n<p>Doppia agevolazione per le imprese che svolgono attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo e le formalizzano attraverso marchi, brevetti (l. 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, c.d. legge di stabilit\u00e0 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ALIMENTI<\/p>\n<p>Coltivazione OGM: pubblicata la legge che lascia libert\u00e0 decisionale agli Stati UE (Dir. UE 2015\/412).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione la direttiva UE 2015\/412 del Parlamento Europeo e del Consiglio dello 11 marzo 2015 che modifica la direttiva 2001\/18\/CE circa la possibilit\u00e0 degli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.<\/p>\n<p>La direttiva raccomanda la necessit\u00e0 di includere anche motivazioni diverse rispetto alla sicurezza alimentare o ambientale come cause sufficienti per proibire la coltivazione di OGM sui territori dell&#8217;Unione (Stati membri o regioni).<\/p>\n<p>I motivi sufficienti per proibire la coltivazione di OGM attengono a: a) obiettivi di politica ambientale; b) pianificazione urbana e territoriale; c) uso del suolo; d) impatti socio-economici; e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo l&#8217;articolo 26-bis; f) obiettivi di politica agricola; g) ordine pubblico.<\/p>\n<p>La norma riconosce inoltre che andr\u00e0 posta particolare attenzione alla prevenzione di eventuali contaminazioni transfrontaliere a partire da uno Stato membro in cui la coltivazione sia autorizzata verso uno Stato membro limitrofo in cui sia vietata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AMBIENTE<\/p>\n<p>Il Senato approva il d.d.l. sui delitti contro l&#8217;ambiente (d.d.l. n. 1345, Disposizioni in materia di delitti contro l&#8217;ambiente).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Senato ha approvato il 4 marzo scorso il d.d.l. n. 1345, recante disposizioni in materia di delitti contro l&#8217;ambiente. Il testo, gi\u00e0 approvato dalla Camera, \u00e8 stato modificato per cui torna ora alla Camera per l&#8217;approvazione definitiva.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il d.d.l. introdurrebbe nel codice penale quattro nuovi reati:<\/p>\n<p>il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis);<\/p>\n<p>il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater);<\/p>\n<p>il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattivit\u00e0 (art. 452-sexies);<\/p>\n<p>il delitto di impedimento del controllo.<\/p>\n<p>I termini di prescrizione per i reati ambientali sono raddoppiati.<\/p>\n<p>\u00c8 prevista una diminuzione dei due terzi delle pene in caso di ravvedimento operoso.<\/p>\n<p>In sede di condanna o patteggiamento per reati ambientali sono previsti la confisca dei beni ed il ripristino dello stato dei luoghi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ANTIRICICLAGGIO<\/p>\n<p>Autoriciclaggio: voluntary disclosure obbliga all&#8217;adeguamento dei modelli organizzativi (art. 25-octies d.lgs. 231\/2001).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il legislatore con la legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha modificato la responsabilit\u00e0 amministrativa degli enti collettivi tramite l&#8217;inserimento nel d.lgs 231\/2001 del nuovo art. 25-octies includendo l&#8217;autoriciclaggio nel catalogo dei reati che possono determinare una possibile responsabilit\u00e0 amministrativa in capo all&#8217;ente che lo commette.<\/p>\n<p>I proventi da evasione fiscale od i risparmi da dichiarazione infedele si considerano autoriciclati se impiegati in attivit\u00e0 economiche, finanziarie, imprenditoriali.<\/p>\n<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2015 l&#8217;ente \u00e8 punito a titolo di autoriciclaggio con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da cinquemila a venticinquemila euro. Sembra perci\u00f2 opportuno adeguare rapidamente ed efficacemente i modelli organizzativi e gestionali per la natura che essi rivestono di circostanza esimente, per cui in caso di condanna dei vertici l&#8217;ente non incorrer\u00e0 in sanzioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO UE<\/p>\n<p>Abusi di mercato: La Corte chiarisce la nozione di informazione privilegiata (Corte Giust. UE, sent. 11 marzo 2015, causa C-628\/13).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia della dell&#8217;Unione europea con sentenza 11 marzo 2015, nella causa C-628\/13, ha statuito che per prevenire qualsiasi abuso di informazioni privilegiate, l&#8217;informazione deve essere comunicata al pubblico anche se il suo detentore non sa quale influenza precisa essa avr\u00e0 sui prezzi degli strumenti finanziari. In caso contrario, il detentore dell&#8217;informazione potrebbe allegare l&#8217;esistenza di un&#8217;incertezza per trarne profitto a discapito degli altri soggetti intervenienti sul mercato. Una direttiva UE (2003\/6\/CE del 28 gennaio 2003), relativa all&#8217;abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, vieta l&#8217;abuso di informazioni privilegiate e obbliga gli emittenti di strumenti finanziari a rendere pubblica qualsiasi informazione privilegiata che li riguardi direttamente, vale a dire qualsiasi informazione avente carattere preciso che possa influire in maniera sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari. Un&#8217;altra direttiva, la 2003\/124\/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalit\u00e0 di esecuzione della direttiva 2003\/6 per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, chiarisce che un&#8217;informazione si reputa precisa allorch\u00e9 consente di valutare se le circostanze o l&#8217;evento costituenti il suo oggetto possano avere un effetto sui prezzi degli strumenti finanziari. La Corte, con sentenza 11 marzo 2015 nella causa C-628\/13, dichiara che dal tenore letterale delle direttive non risulta che le informazioni a carattere preciso siano unicamente quelle che permettono di stabilire in quale senso pu\u00f2 variare il prezzo degli strumenti finanziari. Soltanto le informazioni vaghe o generiche, che non consentono di trarre alcuna conclusione riguardo al loro possibile effetto sui prezzi degli strumenti finanziari, possono essere considerate non precise. In proposito la Corte sottolinea che un investitore ragionevole pu\u00f2 fondare la propria decisione d&#8217;investimento su informazioni che non necessariamente gli consentono di prevedere in un senso determinato la variazione del prezzo degli strumenti finanziari. Inoltre, l&#8217;accresciuta complessit\u00e0 dei mercati finanziari rende particolarmente difficile una stima esatta del senso nel quale pu\u00f2 realizzarsi la variazione del prezzo degli strumenti finanziari. Se un&#8217;informazione potesse essere considerata precisa soltanto a condizione che consenta di stabilire il senso in cui avr\u00e0 luogo la variazione del prezzo degli strumenti finanziari, il detentore dell&#8217;informazione potrebbe allegare l&#8217;esistenza di un&#8217;incertezza al riguardo per astenersi dal rendere pubbliche talune informazioni e trarne cos\u00ec profitto a discapito degli altri soggetti che intervengono sul mercato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p>E-book e libri: no della UE alla imposta al consumo unica per entrambi (Corte Giust. UE, sentt. 5 marzo 2015, cause C-479\/13, Commissione c. Francia, e C-502\/13, Commissione c. Lussemburgo).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il 5 marzo 2015 la Corte di Giustizia UE ha reso due pronunce &#8220;gemelle&#8221; in materia di tassazione di libri ed e-book. In breve, Francia e Lussemburgo hanno negli scorsi anni disposto l&#8217;abbassamento delle aliquote IVA sugli e-book rispettivamente al 5,5% ed al 3%: questo in violazione della direttiva 2006\/112\/CE con cui vengono date linee guida comunitarie per l&#8217;imposizione fiscale al consumo.<\/p>\n<p>In particolare, la direttiva vieta in toto la possibilit\u00e0 per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte per la fornitura di servizi elettronici: secondo la Corte la vendita di e-book non si atteggia a cessione di beni, intesi nella loro accezione pi\u00f9 materiale fatta propria dalla direttiva (art. 14), ma a fornitura di servizi elettronici poich\u00e8 per la fruizione \u00e8 necessario un ulteriore dispositivo non ricompreso nella vendita; al contrario sarebbe ben possibile il ribasso delle aliquote nei tradizionali libri su supporto fisico.<\/p>\n<p>La decisione della Corte \u00e8 di particolare attualit\u00e0 in Italia: la Legge di Stabilit\u00e0 2015 prevede al momento la riduzione dell&#8217;aliquota sugli e-book dal 22% al 4%: si \u00e8 fatto genericamente riferimento a tutte le pubblicazioni vendute su supporto fisico o mediante comunicazione elettronica, esponendosi dunque alla possibilit\u00e0 di violazione della normativa comunitaria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DEL LAVORO<\/p>\n<p>Dalla Legge di Stabilit\u00e0 al Jobs act: gli incentivi all&#8217;assunzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La legge di Stabilit\u00e0 2015 ed il Jobs act prevedono una serie di incentivi all&#8217;assunzione.<\/p>\n<p>La Legge di Stabilit\u00e0 2015 prevede innanzitutto un esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015.<\/p>\n<p>Questo riguarda tutti i lavoratori privi di occupazione a tempo indeterminato da almeno 6 mesi, o che non abbiano avuto rapporti di dipendenza a tempo indeterminato con l&#8217;impresa (comprese societ\u00e0 collegate e controllate) nei tre mesi antecedenti all&#8217;entrata in vigore della legge (dal 29 settembre 2014) o per cui l&#8217;incentivo sia gi\u00e0 stato usufruito.<\/p>\n<p>L&#8217;agevolazione concerne l&#8217;esonero triennale (36 mesi) dal versamento dei contributi previdenziali, fino a un massimale annuo di euro 8.060. Sono esclusi dall&#8217;esonero i premi ed i contributi dovuti all&#8217;INAIL. \u00c8 possibile usufruire dell&#8217;incentivo anche in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato (o da precedente contratto a lavoro intermittente) a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>Quanto invece al Contratto di apprendistato possono essere assunti giovani di et\u00e0 compresa tra i 15 ed i 29 anni.<\/p>\n<p>La contribuzione per gli apprendisti \u00e8 pari al 10%.<\/p>\n<p>Per le aziende fino a 9 dipendenti viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni di contratto; per gli anni successivi al terzo la contribuzione \u00e8 pari al 10%.<\/p>\n<p>In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l&#8217;agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi. Per i contratti sottoscritti a partire dal 1\u00b0 gennaio 2015, l&#8217;intero costo sostenuto dal datore di lavoro diventa deducibile dalla base imponibile IRAP.<\/p>\n<p>Ancora, un credito di imposta viene riconosciuto a favore di tutte le imprese che investono in attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo a prescindere dal fatturato. Sono previste agevolazioni fiscali per le imprese che assumono nuovi lavoratori per potenziare l&#8217;attivit\u00e0 di ricerca anche avviando nuovi progetti.<\/p>\n<p>Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato sottoscritti dal 1\u00b0 gennaio 2015 viene ammessa in deduzione ai fini IRAP a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfettario riferibili sempre al costo del lavoro.<\/p>\n<p>Infine, il decreto attuativo del Jobs Act sul contratto a tutele crescenti statuisce che &#8220;i datori di lavoro privati che procedano all&#8217;assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti gi\u00e0 parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA&#8221; beneficiano dell&#8217;estinzione di tutte le violazioni contributive, assicurative e fiscali connesse all&#8217;eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro precedente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO PENALE<\/p>\n<p>Trattativa chiusa online, ma la merce non arriva: condannato il venditore che aveva anche cancellato l&#8217;account (Cass., sez. VI Pen., sent. 10 marzo 2015 n. 10136).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Suprema Corte con sentenza 10 marzo 2015 n. 10136 ha chiarito che in materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalit\u00e0 di esecuzione del contratto rispetto a quelle inizialmente concordate con l&#8217;altra parte, quando sia posta in essere con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l&#8217;elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza dei reato di cui all&#8217;art. 640 c.p. a maggior ragione quando colui che ha proposto in vendita la merce in uno degli aggregatori di riferimento per la compravendita di merce, eBay, una volta fatto l&#8217;affare si cancella dal mercato web, come nel caso di specie \u00e8 accaduto. Integra dunque il reato previsto dall&#8217;art. 640 c.p. la condotta fraudolenta di chi si accredita sul sito e pone in vendita un bene, ricevendone il corrispettivo senza procedere alla consegna e rendendo difficile la possibilit\u00e0 di risalire al venditore. Circa la sussistenza degli artifici e raggiri non illogicamente sono state valutate indizianti della truffa sia la cancellazione dell&#8217;account successiva alla conclusione della transazione che la reiterazione di fatti analoghi da parte dello stesso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p>I costi sostenuti per la gestione di un immobile destinato esclusivamente ai soci sono indeducibili (Cass., Sez. Trib., sent. 25 febbraio 2015, n. 3746).<\/p>\n<p>L&#8217;Amministrazione Finanziaria, a seguito della constatazione che in undici anni di attivit\u00e0 le operazioni attive di una societ\u00e0 si erano estrinsecate unicamente nella locazione di un immobile, emetteva avvisi di accertamento in cui disconosceva i costi illegittimamente dedotti per materie prime, servizi, ammortamenti, oneri di gestione, ristrutturazione, etc.<\/p>\n<p>Proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la societ\u00e0 accertata otteneva sentenza favorevole, con successiva conferma nel giudizio di secondo grado proposto dall&#8217;ente creditore. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale, constatato che l&#8217;oggetto sociale emergente dallo statuto ricomprendeva tutte le attivit\u00e0 svolte dalla societ\u00e0 (quali acquisto, ricostruzione e riadattamento di immobili, affitto, gestione, etc.) riteneva che la contribuente avesse svolto le attivit\u00e0 previste dal suo oggetto senza infrangere alcuna disposizione normativa, in quanto l&#8217;attivit\u00e0 sociale poteva limitarsi all&#8217;acquisto ed alla gestione di un unico immobile, altres\u00ec locato ai due soci con regolare contratto. A seguito di ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha accolto il motivo di impugnazione proposto dall&#8217;Amministrazione Finanziaria, limitandosi a richiamare in materia l&#8217;orientamento da tempo consolidato, secondo cui un&#8217;operazione economica isolata non diretta al mercato, compiuta da una societ\u00e0 commerciale, quand&#8217;anche l&#8217;atto costitutivo o lo statuto sociale prevedano che il sodalizio possa compiere operazioni di acquisto, ristrutturazione, vendita e locazione d&#8217;immobili di per s\u00e9 sola non pu\u00f2 valere a dare consistenza ad un&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale capace di giustificare l&#8217;inerenza dell&#8217;operazione passiva dell&#8217;attivit\u00e0 svolta.&#8221;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MARCHI E BREVETTI<\/p>\n<p>Marchio patronimico, ditta, segni distintivi e confondibilit\u00e0 (Cass., sez. I civ., sent. 25 febbraio 2015, n. 3806).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La sentenza in esame trae origine da un conflitto tra segni distintivi di due imprese (in forma di societ\u00e0 di capitali) operanti nel settore pubblicitario: la ricorrente con marchio comunitario, e la resistente con marchio in parte patronimico ed eponima ditta e denominazione sociale. Proprio la &#8220;parte&#8221; patronimica di quest&#8217;ultimo marchio ricomprendeva in s\u00e9 il marchio della ricorrente, che lamentava dunque la confondibilit\u00e0 tra segni.<\/p>\n<p>La ricorrente risultava soccombente in primo e secondo grado avanti al Tribunale ed alla Corte d&#8217;appello di Palermo; la Suprema Corte tuttavia cassa con rinvio la pronuncia della Corte d&#8217;appello.<\/p>\n<p>Rilevano infatti i Giudici di cassazione che le corti territoriali avrebbero innanzitutto omesso di valutare che il conflitto non era limitato al raffronto tra i marchi ma anche a quello tra il marchio della ricorrente e la denominazione sociale &#8211; ditta dell&#8217;impresa (nonch\u00e8 all&#8217;insegna), cosa per s\u00e9 vietata dal principio di unitariet\u00e0 dei segni distintivi esplicitato a livello generale dall&#8217;art. 22 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (e pi\u00f9 in piccolo dagli artt. 12 d.lgs. 30\/2005, e 2564 e 2568 c.c.) .<\/p>\n<p>Inoltre l&#8217;uso di un segno patronimico, non solo nel marchio ma anche nella denominazione sociale, \u00e8 frutto di una scelta nel caso delle societ\u00e0 di capitali come la resistente bench\u00e9 lo stesso sia stato &#8220;ereditato&#8221; dalla precedente forma giuridica rivestita: per le societ\u00e0 di capitali non vi sono obblighi civilistici nella denominazione come invece accade per le societ\u00e0 di persone; inoltre nel settore di riferimento l&#8217;uso del patronimico non \u00e8 affatto necessitata dai servizi offerti ed anzi potrebbe rappresentare un elemento di confondibilit\u00e0 qualora avesse funzione distintiva e non meramente descrittiva, con ci\u00f2 configurando pure astrattamente un illecito concorrenziale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RESPONSABILIT\u00c0 DEGLI ENTI<\/p>\n<p>Il modello da adottare ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non trova applicazione se la malattia della persona offesa non supera i 40 giorni (Cass., Sez. IV Pen., sent. 24 febbraio 2015, n. 8531).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Tribunale di Varese condannava due societ\u00e0 (in persona dei rispettivi legali rappresentanti) al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad \u20ac 15.480.000,00, in relazione all&#8217;illecito di cui all&#8217;art. 12, comma II, d.lgs. n. 231\/2001. Il Giudice di primo grado infatti, aveva ritenuto gli amministratori delle societ\u00e0 (quali soggetti in posizione apicale) responsabili del delitto di lesioni personali colpose ex art. 590, comma III, c.p. a danno di un loro dipendente, violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto non era stato adottato alcun preventivo modello di organizzazione e di gestione relativo ad una politica aziendale per la salute della sicurezza idoneo a prevenire il reato loro imputato. A seguito di ricorso per cassazione proposto da entrambe le societ\u00e0, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di primo grado impugnata, in quanto non si era verificata a danno del lavoratore alcuna ipotesi di lesione grave ai sensi dell&#8217;art. 583 c.p. (malattia o incapacit\u00e0 di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni). Infatti, \u00e8 stato chiarito come, in conformit\u00e0 all&#8217;art. 25-septies, comma III, d.lgs. 231\/2001, la responsabilit\u00e0 giuridica dell&#8217;ente richieda con riferimento alla commissione del reato di lesioni colpose il verificarsi di un&#8217;ipotesi di lesione grave, ossia di una lesione comportante la determinazione di una malattia della durata superiore ai 40 giorni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n<p>Infortunio del lavoratore addetto ad un impianto di verniciatura automatico: imprudenza o responsabilit\u00e0 del datore di lavoro (Cass., Sez. IV Pen., sent. 2 marzo 2015, n. 9193).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In data 30 ottobre 2006 un lavoratore addetto ad un impianto di verniciatura automatico, ritenendo che la corsa dell&#8217;elevatore non fosse ben calibrata, al fine di regolare la giusta profondit\u00e0, inseriva il braccio destro tra due pezzi dell&#8217;ingranaggio rimanendovi incastrato e procurandosi cos\u00ec gravi lesioni. Con sentenza del 07 maggio 2012, il Tribunale di Pesaro, pur imputando al lavoratore infortunato un comportamento imprudente, condannava il legale rappresentante della societ\u00e0 (datore di lavoro) per il reato di lesioni colpose gravi, aggravato dalla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 35 del d.lgs. n. 626\/1994 e art. 61 del d.P.R. n. 547\/1955). Tale decisione veniva confermata dalla Corte d&#8217;Appello di Ancona in data 21 novembre 2013. Avverso quest&#8217;ultima decisione proponeva ricorso per cassazione la societ\u00e0 imputata, in particolare eccependo (in uno dei sette motivi di ricorso) un vizio di motivazione in ordine al nesso causale: la Corte d&#8217;Appello avrebbe sottovalutato il comportamento gravemente imprudente del lavoratore, inosservante di specifiche direttive aziendali e tale da porsi ben oltre alla mera negligenza o imperizia nello svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa. La Suprema Corte, constatato il decorso del termine prescrizionale ai sensi della nuova formulazione dell&#8217;art. 157 c.p. (nella specie 7 anni e 6 mesi), ha dovuto dichiarare l&#8217;estinzione del reato. Ciononostante, i giudici di legittimit\u00e0 hanno evidenziato come l&#8217;obbligo del giudice di pronunciarsi sull&#8217;assoluzione dell&#8217;imputato per motivi attinenti al merito sia riscontrabile esclusivamente nel caso in cui gli elementi rilevatori dell&#8217;insussistenza del fatto ovvero della sua non attribuibilit\u00e0 emergano in modo incontrovertibile: ci\u00f2 non era da ritenersi riscontrabile nel caso di specie, non potendo trovare applicazione l&#8217;art. 129, comma II, c.p.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TRUST<\/p>\n<p>aliquota dello 8% se il disponente conferisce in trust i beni immobili di cui \u00e8 proprietario, nominando s\u00e9 stesso come trustee (Cass., sez. VI Civ., ord. 24 febbraio 2015, n. 3735).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il corretto trattamento impositivo indiretto dell&#8217;atto di costituzione di un trust auto dichiarato \u00e8 &#8220;garanzia&#8221;, richiede di assoggettare lo stesso ad imposizione in misura proporzionale, con l&#8217;aliquota residuale (e massima) dello 8%. Tale assunto \u00e8 stato precisato dalla Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, con l&#8217;ordinanza n. 3735 del 24 febbraio 2015. Va applicata l&#8217;imposta sulle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di un vincolo di destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull&#8217;attribuzione di danaro, conferita in trust e destinata ad essere investita a beneficio di terzi. L&#8217;atto di dotazione di un trust paga l&#8217;imposta di donazione immediatamente e, quindi, non se ne rimanda l&#8217;applicazione al momento in cui il trustee distribuir\u00e0 il patrimonio del trust ai beneficiari. Tale assunto, invece, \u00e8 stato precisato dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con la ordinanza n. 3737 del 24 febbraio 2015.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>FAMIGLIA<\/p>\n<p>Solo 10 giorni di convivenza ma niente assegno di mantenimento (Cass., sez. VI civ., ord. 26 marzo 2015, n. 6164).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione con ordinanza 2 dicembre 2014 e depositata il 26 marzo 2015, n. 6164 ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva di ottenere dall&#8217;ex marito l&#8217;assegno di mantenimento: la breve durata del matrimonio, solo dieci giorni di convivenza e meno di cento giorni dalla data del matrimonio al deposito del ricorso per separazione, non permetterebbe l&#8217;effettiva instaurazione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi.<\/p>\n<p>La Corte ha ribadito che in materia di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell&#8217;assegno ma non anche &#8211; salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi &#8211; sul riconoscimento dell&#8217;assegno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>INCENTIVI<\/p>\n<p>Doppia agevolazione per le imprese che svolgono attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo e le formalizzano attraverso marchi, brevetti (l. 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, c.d. legge di stabilit\u00e0 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Doppia agevolazione per le imprese che svolgono attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo e le formalizzano attraverso marchi, brevetti, etc. Si potr\u00e0 infatti usufruire sia del credito d&#8217;imposta per R&amp;S che del patent box. Entrambi gli strumenti sono stati introdotti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u00e0 2015).<\/p>\n<p>L&#8217;unica condizione prevista per l&#8217;ottenimento del credito d&#8217;imposta \u00e8 che si tratti di imprese.<\/p>\n<p>Ai fini della determinazione del credito d&#8217;imposta sono agevolabili, tra l&#8217;altro, le spese per il personale altamente qualificato impiegato nelle attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, iscritto a un ciclo di dottorato presso una universit\u00e0 italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione UNESCO ISCED (International Standard Classification of Education).<\/p>\n<p>Sono altres\u00ec agevolabili le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nonch\u00e9 le spese relative a contratti di ricerca stipulati con universit\u00e0, enti di ricerca e organismi equiparati, competenze tecniche e privative industriali relative a un&#8217;invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova variet\u00e0 vegetale anche acquisite da fonti esterne. Non sono invece agevolabili le spese per il personale (ausiliario e tecnico), costi relativi a immobili e terreni, costi per studi di fattibilit\u00e0, altri costi di esercizio.<\/p>\n<p>Quando inoltre al patent box, introdotto dalla Legge di Stabilit\u00e0 2015, questo prevede che la quota di reddito e del valore della produzione che possa essere oggetto di agevolazione venga definita in base al rapporto tra i costi di attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l&#8217;accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale eleggibile e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. Si fa riferimento con ci\u00f2 ai costi fiscalmente rilevanti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Prof. Avv. Serafino Ruscica, responsabile di Novastudia Milano e Novastudia Roma per la Formazione, ha svolto a Palermo una lezione per Scuola Nazionale dell&#8217;Amministrazione nell&#8217;ambito delle attivit\u00e0 di formazione previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 per i dipendenti della Regione Sicilia. Il corso, in tema di prevenzione della corruzione, ha avuto ad oggetto:<\/p>\n<p>&#8211; analisi delle aree di rischio obbligatorie: area acquisizione e progressione personale;<\/p>\n<p>analisi delle aree di rischio obbligatorie: area affidamento di lavori, servizi e forniture.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>* * *<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Novastudia Milano e Novastudia Roma organizzano l&#8217;evento formativo &#8220;La compliance nei settori farmaceutico e biomedico&#8221; che si svolger\u00e0 a Roma in data del 9 aprile 2015. La scheda informativa e d&#8217;iscrizione all&#8217;evento \u00c8 scaricabile sul sito www.novastudia.it<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>* * *<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Newsletter a cura di Novastudia Milano:<\/p>\n<p>slt@novastudia.com<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il presente documento \u00e8 una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potr\u00e0 pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale n\u00e9 utilizzato a base di operazioni straordinarie, n\u00e9 preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un&#8217;analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.[\/vc_column_text][vc_empty_space empty_h=&#8221;2&#8243;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;389737&#8243;]SOMMARIO &nbsp; ALIMENTI Coltivazione OGM: pubblicata la legge 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