{"id":1461,"date":"2015-07-12T15:30:24","date_gmt":"2015-07-12T15:30:24","guid":{"rendered":"https:\/\/novastudia.com\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3\/"},"modified":"2023-08-28T14:48:53","modified_gmt":"2023-08-28T14:48:53","slug":"a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novastudia.com\/it\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3\/","title":{"rendered":"Novastudia Newsletter luglio\/agosto 2015"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;195418&#8243;]SOMMARIO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ALIMENTI<\/p>\n<p>Arriva la legge sull&#8217;agricoltura sociale (Disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati il 05 agosto 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AMBIENTE<\/p>\n<p>L&#8217;Italia \u00e8 stata condannata per l&#8217;inesatta applicazione della Direttiva Rifiuti (Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea, sent. 16 luglio 2015, C-653\/13).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ANTIRICICLAGGIO<\/p>\n<p>Chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate in materia di Voluntary disclosure (Circolare Ag. Ent., 11 agosto 2015, n. 30\/E).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO UE<\/p>\n<p>La Germania non pu\u00f2 mantenere i suoi valori limite per alcune sostanze chimiche presenti nei giocattoli (Corte di giustizia dell\u2019Unione Europea, sent. 9 luglio 2015 C- 360\/14P).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p>Dichiarazione dei Diritti in Internet (28 luglio 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO PENALE<\/p>\n<p>Consegna di assegni postdatati poi non onorati e truffa contrattuale (Cass. n. 33441\/2015 del 29 luglio 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p>Le sanzioni amministrative-tributarie del de cuius non si trasmettono agli eredi in caso di pagamento rateale delle somme dovute in base agli istituti definitori dell&#8217;accertamento e deflattivi del contenzioso (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 29\/E del 07.08.2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PRIVACY<\/p>\n<p>Richiesta o rinnovo della carta di identit\u00e0: prevista la possibilit\u00e0\u00a0di inserire il consenso o il diniego alla donazione di organi (Garante Privacy, provvedimento 4 giugno 2015, n. 333).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n<p>Pubblicato il nuovo codice di prevenzione incendi (Decreto 3 agosto 2015, G.U., n. 192 del 20 agosto 2015 Suppl. Ordinario n. 51).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TRUST<\/p>\n<p>Atti di disposizione a titolo gratuito: pignoramento senza revocatoria col nuovo art. 2929-bis c.c.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PROFESSIONISTI E IMPRESE<\/p>\n<p>La ricerca telematica dei beni pignorabili.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ALIMENTI<\/p>\n<p>Arriva la legge sull&#8217;agricoltura sociale (Disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati il 05 agosto 2015).<\/p>\n<p>E&#8217; stato approvato dalla Camera il 5 agosto il disegno di legge sull&#8217;agricoltura sociale che intende valorizzare il ruolo multifunzionale dell&#8217;impresa agricola chiamata cos\u00ec a fornire servizi socio-sanitari ed educativi attraverso l&#8217;inserimento socio-lavorativo nelle aree rurali.<\/p>\n<p>Secondo il disegno di legge approvata rientrano nella definizione di agricoltura sociale quelle attivit\u00e0 svolte dall&#8217;imprenditore agricolo (di cui all&#8217;art. 2135 del codice civile) in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali che prevedono:<\/p>\n<ol>\n<li>a) l&#8217;inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilit\u00e0 (chiunque \u00e8 riconosciuto tale dalla normativa nazionale o presenti menomazioni che possano ostacolare la partecipazione all&#8217;ambiente di lavoro) e lavoratori svantaggiati (non avere un impiego retribuito da almeno sei mesi; avere un&#8217;et\u00e0 compresa tra i 15 ed i 24 anni; non possedere un diploma di scuola superiore o aver completato la formazione a tempo pieno da non pi?&#8217;? di due anni e non aver un impiego regolarmente retribuito; aver superato i 50 anni d&#8217;et\u00e0; essere un adulto che vive solo con persone a carico; essere occupato in professioni caratterizzate da un tasso di disparit\u00e0 uomo-donna che supera almeno del 25% la disparit\u00e0 media; appartenere ad una minoranza etnica), persone svantaggiate e minori in et\u00e0 lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;<\/li>\n<li>b) prestazioni e attivit\u00e0 sociali e di servizio per le comunit\u00e0 locali mediante l&#8217;utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell&#8217;agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilit\u00e0 e di capacit\u00e0, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;<\/li>\n<li>c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l&#8217;ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;<\/li>\n<li>d) progetti finalizzati all&#8217;educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversit\u00e0 nonch\u00e9 alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l&#8217;organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in et\u00e0 prescolare e di persone in difficolt\u00e0 sociale, fisica e psichica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AMBIENTE<\/p>\n<p>L&#8217;Italia \u00e8 stata condannata per l&#8217;inesatta applicazione della Direttiva Rifiuti (Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea, sent. 16 luglio 2015, C-653\/13).<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea con sentenza del 16 luglio 2015 causa C-653\/13 Commissione\/Italia ha constatato che l\u2019Italia non ha correttamente eseguito la sentenza del 2010 e l&#8217;ha condannata a pagare, da un lato, una penalit\u00e0 di EUR 120.000 per ciascun giorno di ritardo nell&#8217;attuazione della sentenza del 2010 e, dall&#8217;altro, una somma forfettaria di EUR 20 milioni.<\/p>\n<p>Con una sentenza del 4 marzo 2010 Commissione\/Italia (causa C-297\/08) la Corte di Giustizia aveva infatti gi\u00e0 concluso che l&#8217;Italia, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nelle vicinanze del luogo di produzione e non avendo adottato tutte le misure necessarie per evitare di mettere in pericolo la salute umana e di danneggiare l&#8217;ambiente nella regione Campania, era venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della c.d. direttiva rifiuti.<\/p>\n<p>La direttiva 2006\/12\/CE relativa ai rifiuti ha l&#8217;obiettivo di proteggere la salute umana e l&#8217;ambiente. Gli Stati membri hanno il compito di assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, nonch\u00e9 di limitare la loro produzione, in particolare promuovendo tecnologie pulite e prodotti riciclabili e riutilizzabili.<\/p>\n<p>Essi devono in tal modo creare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che consenta all&#8217;Unione nel suo insieme e ai singoli Stati membri di garantire lo smaltimento dei rifiuti.<\/p>\n<p>L\u2019Italia ha trasposto la direttiva \u00abrifiuti\u00bb nel 2006 e, per quanto riguarda la regione Campania, una legge regionale ha definito 18 zone territoriali omogenee in cui si doveva procedere alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei rispettivi bacini.<\/p>\n<p>In seguito alla ben nota situazione di crisi nello smaltimento dei rifiuti manifestatasi nella regione<\/p>\n<p>Campania nel 2007, la Commissione propose un ricorso per inadempimento contro l\u2019Italia, imputandole la mancata creazione, in quella regione, di una rete integrata ed adeguata di impianti atta a garantire l\u2019autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti sulla base del criterio della prossimit\u00e0 geografica.<\/p>\n<p>La Commissione riteneva infatti che tale situazione rappresentasse un pericolo per la salute umana e per l\u2019ambiente.<\/p>\n<p>Con la sentenza del 4 marzo 2010, la Corte constat\u00f2 che l\u2019Italia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2006\/12.<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito del controllo dell\u2019esecuzione della sentenza della Corte, la Commissione \u00e8 giunta alla conclusione che l\u2019Italia non ha garantito un\u2019attuazione corretta della prima sentenza ed ha cos\u00ec proposto un nuovo ricorso per inadempimento contro l\u2019Italia.<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea con sentenza del 16 luglio 2015 ha perci\u00f2 constatato che l\u2019Italia non ha correttamente eseguito la sentenza del 2010 e l&#8217;ha condannata a pagare, da un lato, una penalit\u00e0 di EUR 120.000 per ciascun giorno di ritardo nell\u2019attuazione della sentenza del 2010 e, dall\u2019altro, una somma forfettaria di EUR 20 milioni.<\/p>\n<p>La Corte ha convalidato gli argomenti della Commissione, in particolare per quanto riguarda il problema dell\u2019eliminazione delle \u00abecoballe\u00bb e il numero insufficiente di impianti aventi la capacit\u00e0 necessaria per il trattamento dei rifiuti urbani nella regione Campania. La Corte ha sottolineato inoltre che, tenuto conto delle notevoli carenze nella capacit\u00e0 della regione Campania di smaltire i propri rifiuti, \u00e8 possibile dedurre che una siffatta grave insufficienza a livello regionale pu\u00f2 compromettere la rete nazionale di impianti di smaltimento dei rifiuti, la quale cesser\u00e0 cos\u00ec di presentare il carattere integrato e adeguato richiesto dalla direttiva. Ci\u00f2 pu\u00f2 compromettere seriamente la capacit\u00e0 dell\u2019Italia di perseguire l\u2019obiettivo dell\u2019autosufficienza nazionale nello smaltimento dei rifiuti.<\/p>\n<p>La Corte ha poi rilevato che l\u2019inadempimento addebitato all\u2019Italia si \u00e8 protratto per pi\u00f9 di cinque anni, il che costituisce un periodo considerevole.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 dunque l\u2019Italia non ha attuato correttamente la sentenza del 2010, la Corte ha deciso di infliggerle una penalit\u00e0 giornaliera e una somma forfettaria, in quanto dette sanzioni finanziarie costituiscono un mezzo appropriato al fine di garantire l\u2019esecuzione integrale della prima sentenza.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda la penalit\u00e0 giornaliera di \u20ac 120.000, questa \u00e8 suddivisa in tre parti, ciascuna di un importo giornaliero di \u20ac 40.000, calcolate per categoria di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti organici). Quanto alla somma forfettaria di \u20ac 20 milioni, la Corte ha tenuto conto, ai fini del calcolo della stessa, del fatto che un inadempimento dell\u2019Italia in materia di rifiuti \u00e8 stato constatato in pi\u00f9 di 20 cause portate dinanzi alla Corte. Orbene, una simile reiterazione di condotte costituenti infrazione da parte di uno Stato membro in un settore specifico dell\u2019azione dell\u2019Unione pu\u00f2 richiedere l\u2019adozione di una misura dissuasiva, come la condanna al pagamento di una somma forfettaria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ANTIRICICLAGGIO<\/p>\n<p>Chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate in materia di Voluntary disclosure (Circolare Ag. Ent., 11 agosto 2015, n. 30\/E).<\/p>\n<p>\u00c8 stata diffusa l&#8217;11 agosto 2015 la Circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate n. 30\/E che fornisce ulteriori precisazioni sull\u2019applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186\/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all\u2019estero.<\/p>\n<p>Dopo le prime indicazioni contenute nella circolare n. 10\/E dello scorso marzo e in quella n. 27\/E di luglio, la circolare n. 30\/E dell\u201911 agosto fornisce ulteriori chiarimenti in merito all&#8217;ambito oggettivo della collaborazione volontaria, degli adempimenti a carico del contribuente, all&#8217;ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria nonch\u00e9 degli aspetti sanzionatori.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO UE<\/p>\n<p>La Germania non pu\u00f2 mantenere i suoi valori limite per alcune sostanze chimiche presenti nei giocattoli. (Corte di giustizia dell\u2019Unione Europea, sent. 9 luglio 2015 C- 360\/14P).<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea con sentenza del 9 luglio 2015 C- 360\/14P ha confermato la precedente decisione del Tribunale UE relativa al divieto, posto dalla Commissione alla Germania, di mantenere i suoi valori limite per alcune sostanze chimiche presenti nei giocattoli.<\/p>\n<p>Nel 2009 l\u2019Unione Europea ha adottato una nuova Direttiva Giocattoli nell\u2019ambito della quale venivano fissati nuovi valori limite per talune sostanze chimiche presenti nei prodotti ludici, in particolare, metalli pesanti, arsenico, antimonio e mercurio.<\/p>\n<p>La Germania, che aveva votato contro tale direttiva in seno al Consiglio, riteneva che i valori limite applicabili nel suo Paese per il piombo, il bario, l\u2019antimonio, l\u2019arsenico e il mercurio offrissero una migliore tutela, posto che tali valori corrispondevano alla precedente direttiva \u00abgiocattoli\u00bb del 1988. Chiedeva, dunque, alla Commissione l\u2019autorizzazione a mantenere tali valori precedenti, ma con decisione del 1\u00b0 marzo 2012 la Commissione respingeva tale richiesta con riferimento all\u2019antimonio, l\u2019arsenico e il mercurio, autorizzando, invece, il mantenimento dei valori limite tedeschi per il piombo e il bario ma solo fino al 21 luglio 2013.<\/p>\n<p>La Germania proponeva, dunque, ricorso di annullamento avverso tale decisione. Con ordinanza del 15 maggio 2013 il presidente del Tribunale dell\u2019Unione Europea ordinava alla Commissione di autorizzare il mantenimento dei cinque valori limite tedeschi fino alla Pronuncia di merito.<\/p>\n<p>Con sentenza del 14 maggio 2014 il Tribunale dell\u2019unione Europea respingeva il ricorso della Germania relativamente ai valori dell\u2019arsenico, l\u2019antimonio e il mercurio annullando, invece, la decisione della Commissione con riferimento al piombo.<\/p>\n<p>La Germania si era, quindi, rivolta alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea che, pronunciandosi con sentenza del 9 luglio 2015, a sua volta, ha respinto nella sua integralit\u00e0 l\u2019impugnazione del Paese.<\/p>\n<p>La Corte ricorda che uno Stato membro, al fine di giustificare il mantenimento di disposizioni nazionali preesistenti, pu\u00f2 invocare il fatto che esso valuti i rischi per la salute diversamente da come vi ha proceduto il legislatore dell\u2019Unione nella misura di armonizzazione.<\/p>\n<p>Possono legittimamente essere effettuate valutazioni divergenti di tali rischi, senza che esse siano necessariamente fondate su dati scientifici diversi o nuovi.<\/p>\n<p>Spetta, tuttavia, allo Stato membro dimostrare che le sue disposizioni nazionali garantiscono un livello di tutela della salute pi\u00f9 elevato rispetto alla misura di armonizzazione dell\u2019Unione ma nel caso di specie la Germania non ha fornito tale prova.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p>Dichiarazione dei Diritti in Internet (28 luglio 2015).<\/p>\n<p>\u00c8 stata presentata il 28 luglio 2015 presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio la \u201cDichiarazione dei Diritti in Internet\u201d. Promossa dalla Presidenza della Camera dei Deputati e dopo un anno di lavoro ad opera della Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet, la Carta intende porre l&#8217;attenzione sul tema dell&#8217;utente digitale, individuando una serie di principi generali che abbracciano le diverse tematiche connesse all\u2019uso della rete.<\/p>\n<p>Si legge nel preambolo che Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato. L\u2019Unione europea \u00e8 oggi la regione del mondo dove \u00e8 pi\u00f9 elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall\u2019articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale.<\/p>\n<p>Questa Dichiarazione dei diritti in Internet \u00e8 fondata sul pieno riconoscimento di libert\u00e0, eguaglianza, dignit\u00e0 e diversit\u00e0 di ogni persona ed \u00e8 composta da 14 articoli concernenti il riconoscimento e garanzia dei diritti, il diritto all\u2019accesso, il diritto alla conoscenza e all\u2019educazione in rete, la neutralit\u00e0 della rete, la tutela dei dati personali, il diritto all\u2019autodeterminazione informativa, il diritto all\u2019inviolabilit\u00e0 dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici, il diritto all\u2019identit\u00e0\u00a0, diritto all\u2019oblio e alla sicurezza, il governo della rete.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO PENALE<\/p>\n<p>Consegna di assegni postdatati poi non onorati e truffa contrattuale.<\/p>\n<p>Qual \u00e8 il confine tra semplice inadempimento contrattuale derivante dalla consegna \u201ca titolo di pagamento\u201d di assegni postdatati che poi non vengono onorati dall\u2019emittente e la fattispecie di reato della truffa contrattuale? Del tema si \u00e8 occupata nuovamente la Corte di Cassazione in una recente pronuncia.<\/p>\n<p>Con la recente sentenza n. 33441\/2015 del 29 luglio 2015 la Suprema Corte ha trattato il tema della delimitazione della fattispecie di truffa c.d. contrattuale e della differenza intercorrente tra quest\u2019ultima e il mero inadempimento di un\u2019obbligazione, avente ovviamente rilevanza solo civilistica.<\/p>\n<p>La Corte ha preso in esame la seguente fattispecie: un imprenditore, nell\u2019esercizio della propria attivit\u00e0, consegnava all\u2019addetto alle vendite di un\u2019azienda un assegno postdatato a titolo di pagamento di una fornitura di beni a lui necessari per l\u2019esercizio della propria attivit\u00e0; alla data prestabilita per l\u2019incasso, per\u00f2, il titolo risultava non onorato per mancanza di fondi sul relativo conto corrente. Nell\u2019ambito del rapporto, poi, si verificavano altre due circostanze: in primo luogo, al momento delle trattative l\u2019imprenditore si prodigava in rassicurazioni circa la propria solvibilit\u00e0 e il fatto che alla data indicata sul titolo avrebbe avuto a disposizione liquidit\u00e0 sufficiente ad onorare la propria obbligazione; in secondo luogo, l\u2019azienda dell\u2019imprenditore circa un anno e mezzo dopo l\u2019emissione dell\u2019assegno poi risultato privo di copertura veniva dichiarata fallita.<\/p>\n<p>A fronte della fattispecie sopra delineata, veniva esercitata a carico dell\u2019imprenditore l\u2019azione penale per il perseguimento del reato di truffa c.d. contrattuale: in primo grado il Tribunale di Lodi proscioglieva l\u2019imputato, mentre in secondo grado la Corte d\u2019Appello di Milano \u201critenuta configurabile la fattispecie di truffa aggravata e ritenuta l\u2019aggravante compensata dalle attenuanti generiche\u201d gli infliggeva una condanna a mesi sei di reclusione ed euro 160,00 di multa, con risarcimento del danno a favore dell\u2019impresa truffata da liquidarsi in sede civile.<\/p>\n<p>Il ricorso per cassazione dell\u2019imputato si basava sul rilievo della genericit\u00e0 della ricostruzione dei fatti fornita dal querelante, non sufficiente a fugare ogni ragionevole dubbio circa la sussistenza dell\u2019elemento materiale del reato di truffa, e sulla circostanza che sarebbe trascorso un lasso di tempo troppo grande tra l\u2019emissione dell\u2019assegno e il fallimento della societ\u00e0\u00a0, per ritenere provata in capo all\u2019imputato la consapevolezza dello stato di decozione dell\u2019impresa e \u201cquindi\u201d l\u2019elemento soggettivo del reato.<\/p>\n<p>La Corte, rimanendo nel solco del proprio orientamento, ha rigettato il ricorso sottolineando che integra il delitto di truffa, perch\u00e9 costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all&#8217;esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilit\u00e0 futura della necessaria provvista finanziaria: elemento sufficiente a differenziare la condotta costituente reato dal semplice inadempimento civilistico sarebbero perci\u00f2 state le rassicurazioni fornite all\u2019addetto all\u2019ufficio vendite dell\u2019azienda al momento della consegna del titolo. A ci\u00f2 si aggiunga, peraltro, che a detta della Corte sarebbe idonea a rafforzare il convincimento del giudice in punto di elemento psicologico del reato la circostanza che la societ\u00e0 dell\u2019imputato fall\u00ec dopo un lasso di tempo tale che lo stato di decozione della stessa non poteva certo essersi creato solo negli ultimi mesi: da tale evento, quindi, sarebbe desumibile anche la consapevolezza in capo all\u2019imputato della propria incapacit\u00e0 di onorare l\u2019obbligazione contratta e, perci\u00f2, l\u2019elemento soggettivo del reato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p>Le sanzioni amministrative-tributarie del de cuius non si trasmettono agli eredi in caso di pagamento rateale delle somme dovute in base agli istituti definitori dell&#8217;accertamento e deflattivi del contenzioso (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 29\/E del 07.08.2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con la Circolare in commento l&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito l&#8217;ambito di applicabilit\u00e0 del principio contenuto nell&#8217;art. 8 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472, secondo il quale: \u201cL&#8217;obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.\u201d<\/p>\n<p>In particolare, l&#8217;Amministrazione Finanziaria evidenzia come tale principio abbia carattere generale, cos\u00ec come di recente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha infatti statuito che: \u201cLa trasmissibilit\u00e0 delle sanzioni \u00e8 prevista solo per le sanzioni civili (quale principio generale in materia di obbligazioni) e non per altre, per le quali opera l&#8217;opposto principio dell&#8217;intrasmissibilit\u00e0, quale corollario del carattere personale della responsabilit\u00e0\u201d (Corte di Cass., sentenza n. 12754 del 06.06.2014).<\/p>\n<p>Pertanto, non potr\u00e0 essere richiesto agli eredi il pagamento delle sanzioni amministrative-tributarie, sia con riferimento alle violazioni commesse dal de cuius ed alla base degli atti di acquiescenza, adesione, reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale, sia con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione. Al contrario, saranno dovute dagli eredi le sanzioni relative alle rate scadute e non onorate dopo la morte del de cuius.<\/p>\n<p>A sostegno di questa tesi, l&#8217;Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 180 del 10.07.1998, con la quale si era gi\u00e0 chiarito come l&#8217;intrasmissibilit\u00e0 delle sanzioni amministrative agli eredi operasse indipendentemente dal fatto che le stesse fossero gi\u00e0 state irrogate con provvedimento definitivo.<\/p>\n<p>Pertanto, acquisita la notizia del decesso del debitore direttamente ovvero su comunicazione degli eredi, l&#8217;Amministrazione Finanziaria dovr\u00e0 predisporre e successivamente comunicare agli eredi il computo dei nuovi importi delle rate dovute al netto delle sanzioni gravanti sul de cuius. Solamente nel caso in cui gli eredi non effettuino il pagamento della rata entro il termine previsto, troveranno applicazione le sanzioni previste in caso di ritardato pagamento o di decadenza dalla rateazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PRIVACY<\/p>\n<p>Richiesta o rinnovo della carta di identit\u00e0: prevista la possibilit\u00e0 di inserire il consenso o il diniego alla donazione di organi (Garante Privacy, provvedimento 4 giugno 2015, n. 333).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Garante della Privacy, con provvedimento del 04.06.2015 n. 333, ha espresso parere positivo sullo schema di Linee guida emesse del Ministero della Salute riguardanti la facolt\u00e0 per il cittadino di inserire sulla carta di identit\u00e0 il consenso o il diniego alla donazione di organi o di tessuti in caso di morte. Tale scelta potr\u00e0 essere effettuata sulla carta di identit\u00e0 al momento della richiesta ovvero del rinnovo.<\/p>\n<p>Nelle Linee guida sottoposte al parere del Garante Privacy vengono indicate le modalit\u00e0 operative ed organizzative per poter attuare la normativa che introduce questa nuova facolt\u00e0 concessa al cittadino dietro sua espressa richiesta. In particolare, viene previsto che tale dichiarazione dovr\u00e0 essere registrata dall&#8217;Ufficiale dell&#8217;Anagrafe insieme ai dati raccolti al momento della richiesta o del rinnovo del documento di identit\u00e0 e successivamente inviata al sistema informativo trapianti (Sit), cos\u00ec da poterla inserire in un&#8217;unica banca dati consultabile 24 ore su 24 dai centri per i trapianti. Il cittadino potr\u00e0 revocare la dichiarazione annotata sul documento, sia recandosi in ogni momento presso apposite strutture (aziende ospedaliere, Asl, ambulatori etc.), sia in occasione del rinnovo del medesimo documento presso il Comune di residenza.<\/p>\n<p>Il Garante della Privacy ha infatti espressamente sottolineato l&#8217;obbligo per l&#8217;Ufficiale dell&#8217;anagrafe di informare il cittadino della possibilit\u00e0 di poter modificare in qualsiasi momento la dichiarazione annotata, evidenziandogli anche i diritti riconosciuti dal Codice privacy.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n<p>Pubblicato il nuovo codice di prevenzione incendi (Decreto 3 agosto 2015, G.U., n. 192 del 20 agosto 2015 Suppl. Ordinario n. 51).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con Decreto del 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell&#8217;art. 15 del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) il Ministro dell&#8217;Interno ha emanato il nuovo codice di prevenzione incendi, con l&#8217;obiettivo di semplificare e razionalizzare l&#8217;attuale corpo normativo riguardante la prevenzione degli incendi.<\/p>\n<p>Il decreto, che entrer\u00e0 in vigore una volta decorsi 90 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, risulta composto da cinque articoli ed un allegato (suddiviso in quattro sezioni), riportando al suo interno le nuove norme tecniche di riferimento, i campi e le attivit\u00e0 di applicazione.<\/p>\n<p>In particolare, al fine di consentire l&#8217;introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualit\u00e0, le norme tecniche (contenute nell&#8217;allegato 1) potranno trovare applicazione in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi contenute nei vari decreti emanati negli anni dal Ministro dell&#8217;Interno ed espressamente elencati nell&#8217;art. 1 del decreto 3 agosto 2015.<\/p>\n<p>Il campo di applicazione del nuovo codice viene disciplinato dall&#8217;articolo 2, mentre l&#8217;articolo 3 si sofferma sull&#8217;impiego dei prodotti antincendio, sulla loro identificazione, qualificazione e conformit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TRUST<\/p>\n<p>Atti di disposizione a titolo gratuito: pignoramento senza revocatoria col nuovo art. 2929-bis c.c.<\/p>\n<p>Il D.L. n. 83\/2015 (c.d. Decreto Giustizia, conv. in L. n. 132\/2015) tra le molte novit\u00e0 ha introdotto l\u2019art. 2929-bis c.p.c., teso a disciplinare l\u2019espropriazione di beni sottoposti a vincolo di indisponibilit\u00e0 oppure oggetti di atti di disposizione a titolo gratuito.<\/p>\n<p>Il nuovo art. 2929-bis c.c. sancisce che il creditore munito di titolo esecutivo che affermi di essere danneggiato da un atto del debitore di costituzione di vincolo di indisponibilit\u00e0 o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili registrati, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, pu\u00f2 procedere all\u2019esecuzione forzata, senza aver previamente agito con revocatoria avverso l\u2019atto, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l&#8217;atto \u00e8 stato trascritto. Tale previsione viene estesa dalla norma anche al soggetto che, vantando un credito anteriore all\u2019atto di disposizione, entro un anno dalla trascrizione di quest\u2019ultimo interviene nell&#8217;esecuzione da altri promossa. La norma, peraltro, prevede che quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore debba promuovere l&#8217;azione esecutiva nelle forme dell&#8217;espropriazione contro il terzo proprietario.<\/p>\n<p>Il debitore, il terzo sottoposto all\u2019espropriazione e ogni altro soggetto interessato alla conservazione del vincolo possono contestare la sussistenza dei presupposti per il pignoramento, nonch\u00e9 la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l&#8217;atto arrecava alle ragioni del creditore, mediante le azioni di opposizione all\u2019esecuzione e agli atti esecutivi previste dal codice di procedura civile.<\/p>\n<p>In sostanza, dunque, mediante la norma sopra citata il Legislatore ha concretamente operato un\u2019inversione dell\u2019onere della prova: in caso dell\u2019azione revocatoria, infatti, il creditore deve dimostrare la sussistenza dei presupposti per l\u2019esperimento di tale azione, nel caso dell\u2019art. 2929-bis c.c. il creditore munito di titolo esecutivo di agire direttamente con lo strumento del pignoramento ed \u00e8 il debitore ad essere onerato, come di seguito vedremo, di provare la insussistenza dei presupposti (in particolare il danno) per l\u2019impiego del pignoramento ex art. 2929-bis c.c..<\/p>\n<p>Gli effetti dell\u2019introduzione di questa norma nel codice civile paiono evidenti: da una parte, infatti, sar\u00e0 molto pi\u00f9 semplice per il creditore agire quando veda la garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del proprio debitore erosa da suoi atti di disposizione a titolo gratuito; d\u2019altra parte, per\u00f2, la innovazione introdotta potr\u00e0 seriamente minare la stabilit\u00e0 di tali atti nel primo anno dal compimento degli stessi, atteso che i beni oggetto degli stessi potranno essere oggetto di pignoramento da parte di qualsiasi creditore del disponente, pur se munito di titolo esecutivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PROFESSIONISTI E IMPRESE<\/p>\n<p>La ricerca telematica dei beni pignorabili.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La difficolt\u00e0 nell\u2019individuazione dei beni pignorabili spesso scoraggia il creditore dall\u2019incardinare azioni esecutive per il recupero dei propri crediti: in tal senso, il Legislatore \u00e8 intervenuto rendendo pi\u00f9 semplice ed agevole tale operazione, permettendo la ricerca diretta di beni immobili, mobili, veicoli, conti correnti e stipendi nelle banche dati della Pubblica Amministrazione.<\/p>\n<p>Come noto, oltre alle tempistiche e alla farraginosit\u00e0 della procedura esecutiva, spesso il creditore risulta disincentivato dal tentare il recupero coattivo del proprio credito a causa della difficolt\u00e0 nell\u2019individuazione dei beni di propriet\u00e0 del debitore aggredibili con pignoramento: senza disporre di dati sicuri circa la consistenza patrimoniale del debitore, infatti, imbarcarsi in una esecuzione civile pu\u00f2 significare per il creditore un discreto esborso economico e una grande perdita di tempo, senza certezza di veder soddisfatte le proprie pretese. In caso di crediti di una certa importanza il creditore pu\u00f2 fare ricorso alle agenzie investigative che \u201ca fronte di un esborso in alcuni casi abbastanza considerevole\u201d permettono di venire a conoscenza di tali dati (in tutto o in parte). Quest\u2019ultima via, per\u00f2, in molti casi non risulta praticabile: si pensi al caso in cui l\u2019entit\u00e0 del credito non giustifichi un esborso rilevante oppure all\u2019ipotesi che i dati necessari non possano venire reperiti nemmeno dall\u2019agenzia investigativa, solo per citare due esempi.<\/p>\n<p>Per ovviare a tali problematiche il D.L. n. 132\/2014 (conv. nella L. n. 162\/2014) ha inserito nel codice di procedura civile il nuovo art. 492-bis, il quale prevede che il presidente del tribunale, su istanza del creditore, possa autorizzare l\u2019ufficiale giudiziario a consultare le banche dati della Pubblica Amministrazione, quali l&#8217;anagrafe tributaria, l&#8217;archivio dei rapporti finanziari, il pubblico registro automobilistico e le banche dati degli enti previdenziali, per l&#8217;acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l&#8217;individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.<\/p>\n<p>A causa della mancata emissione da parte del Ministero della Giustizia dei regolamenti attuativi di tale disposizione, essa era rimasta pressoch\u00e9 lettera morta. E\u2019 dunque intervenuto il D.L. n. 83\/2015 (conv. nella L. n. 132\/2015), che ha aggiunto un comma all\u2019art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: esso prevede che quando le strutture tecnologiche &#8211; necessarie a consentire l&#8217;accesso diretto da parte dell&#8217;ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all&#8217;articolo 492-bis &#8211; non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione del presidente del tribunale, pu\u00f2 ottenere direttamente (quindi senza l\u2019intervento dell\u2019ufficiale giudiziario) dai gestori delle citate banche dati le informazioni in esse contenute. Tale disposizione perder\u00e0 efficacia decorso un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83\/2015: in sostanza, la modifica introdotta appare una sorta di proroga, per permettere al legislatore di adottare i decreti attuativi senza frustrare nel frattempo le legittime aspirazioni dei creditori che tale decreto dovrebbe tutelare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>* * *<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Newsletter a cura di Novastudia Milano:<\/p>\n<p>milano@novastudia.com<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il presente documento \u00e8 una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potr\u00e0 pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale n\u00e9 utilizzato a base di operazioni straordinarie, n\u00e9 preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un&#8217;analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.[\/vc_column_text][vc_empty_space empty_h=&#8221;2&#8243;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;195418&#8243;]SOMMARIO &nbsp; ALIMENTI Arriva la legge sull&#8217;agricoltura sociale 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