{"id":1463,"date":"2015-08-08T15:30:24","date_gmt":"2015-08-08T15:30:24","guid":{"rendered":"https:\/\/novastudia.com\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3-2\/"},"modified":"2023-08-28T14:57:19","modified_gmt":"2023-08-28T14:57:19","slug":"a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novastudia.com\/it\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3-2\/","title":{"rendered":"Novastudia Newsletter giugno 2015"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;883113&#8243;]SOMMARIO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ALIMENTI<\/p>\n<p>L&#8217;etichettatura non deve indurre il consumatore in errore suggerendo la presenza di un ingrediente che in realt\u00e0\u00a0\u00e8 assente (Corte Giust. Ue, sent. 4 giugno 2015 C-195\/14).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AMBIENTE<\/p>\n<p>Ecoreati: pubblicata in G.U. la legge \u201cDei delitti contro l\u2019ambiente\u201d (L. 2 maggio 2015 n. 68 in G.U. 28 maggio 2015 n. 122).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO UE<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia UE si pronuncia sull\u2019OMT (Corte Giust. UE, sent. causa C-62\/14 Gauweiler e altri).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p>L\u2019azienda pu\u00f2 controllare il lavoratore grazie a un falso profilo su Facebook (Cass., sent., 27 maggio 2015, n. 10955).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DEL LAVORO<\/p>\n<p>La Cassazione si esprime sulla forma del licenziamento (Cass., sent., 03 giugno 2015, n. 11479).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO PENALE<\/p>\n<p>Investimento in autostrada di un pedone che non indossa il giubbotto catarifrangente: omicidio colposo? (Cass., Pen., Sez. IV, sent. 05 giugno 2015 1 n. 24217).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p>Agevolazioni prima casa: l\u2019arresto del contribuente configura una causa di forza maggiore (Comm. Trib. Prov.le di Milano, 18^ Sez., sentenza 13.04.2015, n. 4210, pubblicata il 11.05.2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MARCHI E BREVETTI<\/p>\n<p>Lego, marchio comunitario tridimensionale (Trib. Ue, sent., 16 giugno 2015, cause T-395\/14 e T-396\/14 Best Lock (Europe) Ltd. \/ UAMI Lego Juris del).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RESPONSABILITA&#8217; DEGLI ENTI<\/p>\n<p>Modello 231 e reati societari: il nuovo art 25-ter (L. 27 maggio 2015 n. 69 &#8220;Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio&#8221;).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 del Sindaco per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (Cass., Sez. IV Pen., sent. 12 \u00e2\u20ac\u201c 27 maggio 2015, n. 22415).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TRUST<\/p>\n<p>Trust inefficace se in danno ai creditori (Trib. Bologna, sent. 23 aprile 2015 n. 1357).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DI FAMIGLIA<\/p>\n<p>Maternit\u00e0: pubblicato il decreto che amplia le tutele (D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 \u201cMisure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell&#8217;articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183\u201d in G.U. 24 giugno 2015 n. 144).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>INCENTIVI<\/p>\n<p>Voucher Internazionalizzazione: al via il primo bando per PMI e reti impresa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PROFESSIONISTI E IMPRESE<\/p>\n<p>DURC on line: al via dal 1\u00b0 luglio (Circolare MISE, n. 19 dell\u20198 giugno 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ALIMENTI<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;etichettatura non deve indurre il consumatore in errore suggerendo la presenza di un ingrediente che in realt\u00e0 \u00e8 assente (Corte Giust. Ue, sent. 4 giugno 2015 C-195\/14).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La corte di Giustizia dell&#8217;Ue con sentenza 4 giugno 2015 C-195\/14, HA CHIARITO CHE anche se l&#8217;elenco degli ingredienti \u00e8 esatto ed esaustivo, pu\u00f2, tuttavia, essere inadeguato a correggere in maniera sufficiente l&#8217;impressione errata o equivoca risultante dall&#8217;etichettatura. I Giudici del Lussemburgo rammentano che il diritto dell\u2019Unione impone che: \u201cl\u2019etichettatura e le relative modalit\u00e0\u00a0di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l\u2019acquirente, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l\u2019identit\u00e0\u00a0, le qualit\u00e0\u00a0, la composizione, la quantit\u00e0\u00a0, la conservazione, l\u2019origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento dello stesso\u201d. Di conseguenza, l\u2019acquirente deve disporre di un\u2019informazione corretta, imparziale e obiettiva che non lo induca in errore. L\u2019etichettatura, la pubblicit\u00e0\u00a0e la presentazione degli alimenti, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori. L\u2019etichettatura di un prodotto alimentare non pu\u00f2 presentare un carattere ingannevole.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AMBIENTE<\/p>\n<p>Ecoreati: pubblicata in G.U. la legge \u00e2\u20ac\u02dcDei delitti contro l\u2019ambiente\u2019 (L. 2 maggio 2015 n. 68 in G.U. 28 maggio 2015 n. 122).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 la legge del 22 maggio 2015 n. 68 che introduce il Titolo VI-bis del codice penale, titolato \u201cDei delitti contro l\u2019ambiente\u201d. Le disposizioni inserite riguardano: inquinamento ambientale (articolo 452-bis), morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-ter), disastro ambientale (articolo 452-quater), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivit\u00e0 (articolo 452- sexies), nonch\u00e9 impedimento del controllo (articolo 452- septies) e omessa bonifica (articolo 452-terdecies). Per l\u2019inquinamento ambientale e il disastro ambientale \u00e8 prevista la punibilit\u00e0 anche nella forma colposa (452-quinquies) con le pene previste per i delitti dolosi diminuite da un terzo a due terzi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO UE<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia UE si pronuncia sull\u2019OMT (Corte Giust. UE, sent. causa C-62\/14 Gauweiler e altri).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea con sentenza nella causa C-62\/14 Gauweiler e altri ha chiarito che il programma di acquisto di titoli di Stato sui mercati secondari non eccede le attribuzioni della BCE in materia di politica monetaria e non viola il divieto di finanziamento monetario degli Stati membri. Nel caso di specie, la Corte era chiamata a pronunciarsi circa la delicata e complessa questione della compatibilit\u00e0 del programma OMT con i Trattati. Pi\u00e0\u00b9 precisamente, veniva chiesto alla Corte, se tale programma non costituisse piuttosto una misura di politica economica, estranea quindi al mandato della BCE, anzich\u00e9 una misura di politica monetaria, e se la misura in questione rispettasse il divieto di finanziamento monetario sancito dall\u2019articolo 123, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea. Per La Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea, dunque, il programma OMT adottato dalla BCE, quale risulta dalle caratteristiche tecniche illustrate nel comunicato stampa, non viola il principio di proporzionalit\u00e0 e, pertanto, pu\u00f2 essere considerato legittimo, a condizione che, qualora venga messo in atto, siano rigorosamente rispettati i requisiti relativi all\u2019obbligo di motivazione e alla proporzionalit\u00e0 e tale attuazione avvenga con modalit\u00e0 temporali tali da consentire in modo effettivo la formazione di un prezzo di mercato dei titoli di Stato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;azienda pu\u00f2 controllare il lavoratore grazie a un falso profilo su Facebook (Cass., sent., 27 maggio 2015, n. 10955).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione con sentenza del 27 maggio 2015 n. 10955 ha esaminato il caso di un\u2019azienda che aveva creato un falso profilo su facebook, al fine di controllare se un proprio lavoratore (addetto ad una pressa) durante l\u2019orario di lavoro utilizzasse il proprio smartphone per chattare sui social network con fini non lavorativi. Una volta appurato che, oltre ad altre mancanze, il dipendente effettivamente aveva ripetutamente perso tempo sui social network durante l\u2019orario di lavoro, era scattato il licenziamento per giusta causa. Il caso, giunto all\u2019esame della Suprema Corte ha permesso di prendere in esame uno strumento di controllo del lavoratore che, seppur indiretto, potrebbe forse porsi in contrasto con la normativa dettata dallo Statuto dei lavoratori in materia di sorveglianza.<\/p>\n<p>La Corte, in primo luogo, ha ritenuto che il controllo del lavoratore fosse legittimo perch\u00e9 diretto non a verificare l\u2019attivit\u00e0 lavorativa svolta dal dipendente, bens\u00ec la tenuta di una condotta idonea a ledere il patrimonio aziendale, minando la sicurezza degli impianti: il lavoratore, infatti, era un operaio addetto ad una pressa, che aveva lasciato pi\u00e0\u00b9 volte incustodita, con evidenti rischi per gli impianti e la sicurezza e causando anche blocchi della produzione. In secondo luogo, la Corte ha rilevato che l\u2019attivit\u00e0 di controllo dell\u2019impresa non ledeva i principi di buona fede e di correttezza nel rapporto di lavoro, considerato che la creazione del falso profilo Facebook aveva rappresentato una mera occasione per il lavoratore, alla quale egli aveva prontamente aderito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DEL<\/p>\n<p>LAVORO<\/p>\n<p>La Cassazione si esprime sulla forma del licenziamento (Cass., sent., 03 giugno 2015, n. 11479).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione con sentenza n. 11479\/2015, del 03 giugno 2015 ha esaminato il tema della forma del licenziamento, partendo dal caso di un\u2019azienda che aveva licenziato un proprio lavoratore mediante la lettura di un verbale di licenziamento che non era stato da esso sottoscritto per ricevuta. La mancata sottoscrizione dall\u2019azienda veniva spiegata con il rifiuto del lavoratore di firmare per ricevuta il licenziamento, mentre il dipendente affermava che non gli era mai stato consegnato alcun licenziamento per iscritto. La Corte ha dovuto accertare se nel caso in esame il requisito della forma scritta pu\u00f2 ritenersi integrato dalla lettura al lavoratore di un documento scritto che venga firmato solo dai funzionari aziendali che intimano il licenziamento, i quali dichiarino di aver letto al dipendente il contenuto di tale scritto.<\/p>\n<p>La Cassazione ha escluso tale possibilit\u00e0: considerata la regola della necessaria forma scritta del licenziamento, infatti, ha ritenuto che tale requisito non potesse essere integrato da un documento del quale non \u00e8 provata la redazione per iscritto in un momento anteriore al licenziamento n\u00e9, al contempo, la consegna al lavoratore, per la mancanza della firma di quest\u2019ultimo sul verbale. A sanare il vizio di forma del licenziamento non sarebbe poi sufficiente la prova per testimoni della consegna dello stesso al lavoratore, perch\u00e9 nel nostro ordinamento essa sarebbe ammessa solo nel caso in cui l\u2019azienda potesse provare che il documento \u00e8 andato perduto senza sua colpa (come previsto dall\u2019art. 2724 co. III c.c.): nel caso di specie, per\u00f2, tale prova non era stata fornita.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte, qualora il lavoratore effettivamente si fosse rifiutato di sottoscrivere il licenziamento, sarebbe stato sufficiente inviargli la comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale permette di fornire agevolmente la prova della consegna, evitando qualsiasi contestazione.<\/p>\n<p>Il licenziamento, dunque, \u00e8 stato dichiarato nullo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO PENALE<\/p>\n<p>Investimento in autostrada di un pedone che non indossa il giubbotto catarifrangente: omicidio colposo? (Cass., Pen., Sez. IV, sent. 05 giugno 2015 1 n. 24217).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con la sentenza del 05 giugno 2015 1 n. 24217 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un automobilista che di notte, a seguito di un incidente nella corsia di sorpasso dell\u2019autostrada, senza indossare il giubbotto catarifrangente, scendeva dalla propria auto e si intratteneva a conversare con l\u2019altro occupante del mezzo, appoggiandosi a quest\u2019ultimo, di fatto arrivando ad occupare la linea di mezzeria tra la corsia nella quale si trovava il suo veicolo e quella di destra, libera.<\/p>\n<p>Sopraggiungeva (a 90 km\/h con limite di 130 km\/h) nella corsia di destra un altro automobilista che, travolgeva in prossimit\u00e0 della linea di mezzeria il pedone che moriva sul colpo.<\/p>\n<p>L\u2019automobilista veniva sottoposto a processo per omicidio colposo, con l\u2019accusa di non aver adottato tutte le cautele necessarie nella guida (tra le quali l\u2019uso dei fari abbaglianti e l\u2019ulteriore diminuzione della velocit\u00e0): in primo grado il Tribunale di Nocera Inferiore assolveva l\u2019imputato, mentre la Corte d\u2019Appello di Salerno lo condannava.<\/p>\n<p>La Suprema Corte, esaminando il caso sopra descritto, ha rilevato che:<\/p>\n<ol>\n<li>a) l\u2019automobilista correttamente al momento dell\u2019investimento percorreva la corsia di destra che risultava libera da veicoli (quello incidentato, infatti, si trovava nella corsia di sorpasso);<\/li>\n<li>b) l\u2019automobilista era riuscito ad effettuare una manovra di emergenza, modificando la traiettoria ed evitando l\u2019impatto con l\u2019automobile incidentata;<\/li>\n<li>c) l\u2019art.141 co. I e II del codice della strada impone di moderare la velocit\u00e0 e di adottare tutte le condotte di guida idonee ad evitare problemi per la sicurezza: da tale norma, per\u00f2, non pu\u00f2 desumersi la circostanza che l\u2019automobilista avrebbe dovuto ridurre ulteriormente la propria velocit\u00e0 di marcia (90km\/h con limite di 130km\/h), in quanto in tale caso avrebbe costituito intralcio alla circolazione, violando l\u2019art. 141c co. VI del medesimo codice;<\/li>\n<li>d) la vittima aveva tenuto una condotta massimamente imprudente: si tratteneva infatti a conversare con il passeggero rimasto all\u2019interno del proprio veicolo, posizionandosi accanto a quest\u2019ultimo in corrispondenza della linea di mezzeria; la vittima, peraltro, si trovava in punto non visibile e non indossava il giubbotto catarifrangente, omettendo altres\u00ec di adottare qualsiasi cautela finalizzata a rendersi visibile.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di condanna.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p>Agevolazioni prima casa: l\u2019arresto del contribuente configura una causa di forza maggiore (Comm. Trib. Prov.le di Milano, 18^ Sez., sentenza 13.04.2015, n. 4210, pubblicata il 11.05.2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso presentato dagli Avvocati Nicola Tilli e Mattia Tacchini, con il quale venivano impugnati gli avvisi di liquidazione, il ruolo e la cartella di pagamento emessi nei confronti di un loro assistito che, a causa dell\u2019avvenuto arresto dopo circa 8 mesi dalla registrazione dell\u2019atto di compravendita di un bene immobile da adibirsi a prima casa, non aveva ivi trasferito la propria residenza nei termini di legge (18 mesi dalla registrazione dell&#8217;atto di acquisto) per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.<\/p>\n<p>La necessit\u00e0 di impugnare, in un\u2019unica sede, gli avvisi di liquidazione assieme al ruolo ed alla cartella di pagamento traeva origine dalla nullit\u00e0 della notifica degli avvisi medesimi, in quanto notificati presso il domicilio fiscale del contribuente (nel frattempo detenuto in carcere) e successivamente ritirati presso il centro postale (ivi in giacenza) dalla madre (familiare non convivente), sprovvista di apposita delega per il ritiro. Il ricorrente, infatti, veniva a conoscenza dell\u2019esistenza degli avvisi di liquidazione solamente tramite la loro successiva consegna in carcere, ad opera di un familiare, accompagnati dalla cartella di pagamento, emessa nel frattempo dall\u2019Agente addetto alla riscossione. Pertanto, si insisteva nel ricorso affinch\u00e9 venisse pronunciata la nullit\u00e0 delle notifiche medesime; si chiedeva altres\u00ec che venisse riconosciuta, nel caso di specie, l\u2019istituto della \u201cforza maggiore\u201d, in quanto il contribuente era stato impossibilitato a trasferire la propria residenza nei termini di legge a causa di un evento imprevedibile, sopraggiunto inaspettatamente alla stipula dell\u2019atto di compravendita e, oltretutto, sovrastante la sua volont\u00e0.<\/p>\n<p>Depositato il ricorso nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, l\u2019Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord S.p.A. si costituivano in giudizio, entrambe depositando controdeduzioni. In particolare, l\u2019Amministrazione Finanziaria chiedeva il rigetto del ricorso, dal momento che non era minimamente invocabile, nel caso di specie, l\u2019istituto della \u201cforza maggiore\u201d, in quanto l&#8217;arresto del contribuente doveva considerarsi una diretta conseguenza del reato da lui commesso.<\/p>\n<p>All&#8217;udienza fissata per la trattazione della sospensione degli atti impugnati, l&#8217;On.le Collegio adito sospendeva l\u2019efficacia del titolo esecutivo costituito dal ruolo emesso dall&#8217;Ente creditore; successivamente, veniva svolta pubblica udienza, durante la quale i difensori di parte ricorrente insistevano perch\u00e9 venisse ritenuto sussistente l\u2019istituto della \u201cforza maggiore\u201d, dal momento che, cos\u00ec come richiesto dalla Suprema Corte, il contribuente aveva provato l\u2019effettivo momento della sua insorgenza (l\u2019arresto per custodia cautelare), il suo protrarsi e l\u2019impedimento assoluto (per il tempo residuo a disposizione) per l\u2019ottenimento della residenza anagrafica.<\/p>\n<p>Con sentenza n. 4210 del 13.04.2015 (depositata in data 11.05.2015), la 18^ Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato in ogni suo motivo.<\/p>\n<p>In primis, l\u2019On. Collegio ha accolto l\u2019eccezione di nullit\u00e0 della notifica degli avvisi di liquidazione: la madre del contribuente, in quanto familiare non convivente, non era legittimata al ritiro di atti personali del figlio senza specifica delega da lui rilasciata.<\/p>\n<p>Nel merito, si \u00e8 considerata legittima la sussistenza dell\u2019istituto della \u201cforza maggiore\u201d nel caso di specie: il contribuente a causa dell\u2019arresto era stato impossibilitato oggettivamente a trasferire, nei termini di legge, la propria residenza per usufruire delle agevolazioni prima casa.<\/p>\n<p>&#8211; Si sottolinea come la Commissione Tributaria Provinciale di Milano abbia drasticamente invertito, con la sentenza in commento, l\u2019orientamento dominante seguito da tutte le altre Commissioni Tributarie nazionali. Si ricorda infatti che la Commissione Tributaria Provinciale di Savona, con sentenza del 24.08.2011, n. 105, ha espressamente statuito che \u201cLa detenzione in carcere non \u00e8 causa di forza maggiore per evitare la decadenza dai benefici, in quanto la misura cautelare discende dal comportamento del contribuente\u201d. Motivazione del tutto opposta a quella espressa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, ci\u00f2 a dimostrazione di una maggiore tutela riservata dai giudici, nel corso degli anni, ai contribuenti, constatato l\u2019ingente periodo di crisi economica che da anni interessa il nostro Paese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MARCHI E<\/p>\n<p>BREVETTI<\/p>\n<p>Lego, marchio comunitario tridimensionale (Trib. Ue, sent., 16 giugno 2015, cause T-395\/14 e T-396\/14 Best Lock (Europe) Ltd. \/ UAMI \u00e2\u20ac\u201c Lego Juris del).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Tribunale dell\u2019Unione Europea con le Sentenze nelle cause T-395\/14 e T-396\/14 Best Lock (Europe) Ltd. \/ UAMI \u00e2\u20ac\u201c Lego Juris del 16 giugno 2015, confermando le decisioni pronunciate dall\u2019Ufficio per l\u2019armonizzazione nel mercato interno, ha ritenuto ammissibile la registrazione della forma delle figurine Lego come marchio comunitario tridimensionale. Il 23 giugno 2010 la societ\u00e0 Lego Juris aveva ottenuto la registrazione di marchio comunitario tridimensionale presso l\u2019Ufficio per l\u2019armonizzazione nel mercato interno \u00e2\u20ac\u201c UAMI (marchi, disegni e modelli), ai sensi del regolamento n. 207\/2009 sul marchio comunitario. La Best-Lock (Europe), una societ\u00e0 concorrente che utilizza figurine simili, aveva chiesto di dichiarare la nullit\u00e0 di detti marchi. L\u2019UAMI aveva respinto le domande di nullit\u00e0 proposte dalla Best Lock. Quest\u2019ultima si \u00e8, dunque, rivolta al Tribunale dell\u2019Unione europea al fine di far annullare le decisioni pronunciate dall\u2019Ufficio per l\u2019armonizzazione nel mercato interno. Con le sue sentenze del 16 giugno 215, il Tribunale dell\u2019Unione europea ha respinto i ricorsi della Best Lock e confermato, quindi, le decisioni di registrazione della forma delle figurine Lego come marchio comunitario. Il Tribunale ha dichiarato irricevibile, anzitutto, la censura secondo cui la forma del prodotto sarebbe imposta dalla sua stessa natura, in quanto la Best Lock non ha dedotto alcun argomento a sostegno di tal asserto e non ha sviluppato alcuna argomentazione diretta a dimostrare che le considerazioni dell\u2019UAMI al riguardo siano errate. Inoltre per quanto concerne la censura, secondo cui la forma del prodotto sarebbe necessaria per ottenere un risultato tecnico, il Tribunale ha osservato che alla forma degli elementi caratteristici delle figurine non appare collegato alcun risultato tecnico, n\u00e9 risulta derivarne, in quanto tali elementi non consentono comunque l\u2019assemblaggio con mattoncini da costruzione incastrabili. Infine, nulla consente di ritenere che la forma delle figurine sia necessaria per permettere l\u2019assemblaggio con mattoncini da costruzione incastrabili. Il Tribunale conclude, dunque, sostenendo che le caratteristiche della forma delle figurine non sono necessarie per ottenere un risultato tecnico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RESPONSABILITA&#8217; DEGLI ENTI<\/p>\n<p>Modello 231 e reati societari: il nuovo art 25-ter (L. 27 maggio 2015 n. 69 &#8220;Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio&#8221;).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La legge 27 maggio 2015 n. 69 &#8220;Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio&#8221;, in vigore dal 14 giugno 2015, modifica, tra l&#8217;altro, l&#8217;art 25-ter del d.lg. 231\/2001. A carico dell&#8217;ente sono applicabili: per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dal (nuovo) art 2621 c.c. la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dal (nuovo) art 2621-bis c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dal (nuovo) 2622 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SICUREZZA SUL<\/p>\n<p>LAVORO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 del Sindaco per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (Cass., Sez. IV Pen., sent. 12 \u00e2\u20ac\u201c 27 maggio 2015, n. 22415).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con la sentenza 2 \u00e2\u20ac\u201c 27 maggio 2015, n. 22415 la Suprema Corte ha chiarito che nelle pubbliche amministrazioni, nel cui novero rientrano ovviamente gli enti locali, la qualifica di datore di lavoro, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, \u00e8 riconosciuta al dirigente dotato di poteri di gestione e titolare di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa.<\/p>\n<p>La suddetta figura va specificamente individuata dall\u2019organo di direzione politica. \u00c8 da escludere, pertanto, che si possa ascrivere al Sindaco, anche se di un Comune di modeste dimensioni, quale organo politico, ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche. Deve attribuirsi a chi compete la relativa responsabilit\u00e0, quando risulti individuato il dirigente con qualifica di datore di lavoro. Va per\u00f2 sottolineato che il vertice politico dell&#8217;ente locale pu\u00f2 riassumere la responsabilit\u00e0, laddove risulti che il Sindaco stesso, essendo a conoscenza della situazione antigiuridica inerente alla sicurezza dei locali e degli edifici in uso all&#8217;Ente territoriale, abbia omesso di intervenire, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TRUST<\/p>\n<p>Trust inefficace se in danno ai creditori (Trib. Bologna, sent. 23 aprile 2015 n. 1357).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Gli atti di dotazione del fondo in Trust eseguiti con lo scopo di eludere le pretese di un credito, anche se non ancora definito, sono inefficaci nei confronti dei potenziali creditori.<\/p>\n<p>Questo quanto ribadito dal Tribunale di Bologna nella sentenza n. 1357\/2015 nella quale viene affermata l\u2019inefficacia degli atti di dotazione del fondo, laddove si verifichino i presupposti per proporre l\u2019azione revocatoria ordinaria, ancorch\u00e9 le ragioni del credito non siano state ancora accertate giudizialmente.<\/p>\n<p>Il Tribunale rileva che, occorre verificare se, nella concreta fattispecie, esistano tutti i requisiti richiesti dal Codice Civile perch\u00e9 possa essere esperita l\u2019azione revocatoria ordinaria. Precisa, inoltre, il Tribunale che, la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore ben pu\u00f2 essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento \u00e8 devoluto al Giudice di Merito ed \u00e8 incensurabile in sede di Legittimit\u00e0, se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DI FAMIGLIA<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Maternit\u00e0: pubblicato il decreto che amplia le tutele (D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 \u201cMisure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell&#8217;articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183\u201d in G.U. 24 giugno 2015 n. 144).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>E&#8217; stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 il Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, che prevede \u201cMisure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell&#8217;articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183\u201d, che mira a tutelare a tutelare la maternit\u00e0 delle lavoratrici e a favorire le opportunit\u00e0 di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalit\u00e0 dei lavoratori.<\/p>\n<p>Le norme del decreto di cui agli artt. 2-3, 5, 7-10 e 13-16 e 24, si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015.<\/p>\n<p>Fra le misure di maggior impatto che rilevano nell\u2019analisi del d.lgs. n. 80\/2015 vi sono quelle che attengono alla estensione dei diritti genitoriali nella fruizione dei congedi parentali.<\/p>\n<p>Si amplia ai primi 12 anni di vita del bambino (anzich\u00e9 ai primi 8 anni) il periodo nel quale il genitore lavoratore pu\u00f2 fruire del congedo parentale.<\/p>\n<p>Viene elevato conseguentemente ai primi 6 anni di vita del bambino (anzich\u00e9 ai primi 3 anni) il limite entro il quale il congedo parentale d\u00e0 diritto a una indennit\u00e0 pari al 30% della retribuzione, nonch\u00e9 sposta fino all\u2019ottavo anno di vita del bambino la fruizione dell\u2019indennit\u00e0 in caso di redditivit\u00e0 individuale minima.<\/p>\n<p>L\u2019art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 80\/2015 conferma la possibilit\u00e0 di fruizione del congedo parentale su base oraria, rinviando la disciplina concreta alla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, ma prevedendo che, in assenza di determinazioni contrattuali collettive, ogni genitore lavoratore pu\u00f2 scegliere la fruizione su base oraria, in misura non superiore alla met\u00e0 dell\u2019orario medio giornaliero del periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) che ha preceduto immediatamente quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>INCENTIVI<\/p>\n<p>Voucher Internazionalizzazione: al via il primo bando per PMI e reti impresa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il primo bando per l&#8217;accesso ai voucher per l&#8217;internazionalizzazione per PMI e reti di impresa.<\/p>\n<p>Le domande potranno essere presentate dal 22 settembre al 2 ottobre 2015. In particolare, i voucher contribuiscono ai costi per l\u2019inserimento in azienda, per almeno sei mesi, di un \u201cTemporary Export Manager\u201d, cio\u00e8 un professionista con il compito di garantire il supporto alle imprese nelle attivit\u00e0 di ingresso e crescita sui mercati esteri.<\/p>\n<p>L&#8217;assegnazione delle risorse avviene attraverso due bandi, di cui il primo, appena pubblicato dal MISE, con uno stanziamento di 10 milioni di euro. L&#8217;avviso riguarda la concessione di voucher di importo pari a 10mila euro, a fronte di una quota di cofinanziamento da parte dell\u2019impresa beneficiaria di almeno 3mila euro.<\/p>\n<p>Nell&#8217;ambito del secondo bando, invece, oltre ai voucher da 10mila euro per le imprese che presentano per la prima volta la domanda di aiuto, saranno previsti anche contributi da 8mila euro, con una quota di cofinanziamento di almeno 5mila euro, per le imprese gi\u00e0 ammesse al primo avviso e che intendono richiedere nuovamente l\u2019agevolazione.<\/p>\n<p>Il Ministero proceder\u00e0 all\u2019assegnazione dei voucher secondo l\u2019ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PROFESSIONISTI E IMPRESE<\/p>\n<p>DURC on line: al via dal 1\u00b0 luglio (Circolare Mise, n. 19 dell\u20198 giugno 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A decorrere dal 1\u00c2\u00b0 luglio 2015 a seguito dell\u2019entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 2015 la verifica della regolarit\u00e0 contributiva nei confronti dell\u2019INPS, dell\u2019INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalit\u00e0 esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.<\/p>\n<p>L\u2019esito positivo della verifica di regolarit\u00e0 genera un Documento denominato \u201cDurc On Line\u201d .<\/p>\n<p>Con la circolare n. 19 dell\u20198 giugno 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad illustrare i contenuti del Decreto e a fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari alla sua corretta applicazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Lo studio SLT&amp;Partners Milano in data 23 giugno 2015 ha organizzato<\/p>\n<p>un convegno in house in materia<\/p>\n<p>di \u201cLegal Compliance e integrazione delle conformit\u00e0 aziendali\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>* * *<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Gli Avv.ti Nicola Tilli, Giovanni Nosengo e Mattia Tacchini in data 16 giugno 2015 presso il Grand Hotel Adi Doria di Milano, in collaborazione con SNA (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione), hanno tenuto un corso in materia di \u201cResponsabilit\u00e0 civile del libero professionista\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>* * *<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Gli Avv.ti Nicola Tilli, Andrea Siligardi, Giovanni Nosengo e Mattia Tacchini in data 23 -24 giugno 2015 presso l&#8217;Atahotel Executive di Milano, in collaborazione con Istituto Internazionale di Ricerca,<\/p>\n<p>hanno tenuto un convegno<\/p>\n<p>in materia di<\/p>\n<p>\u201cWelfare assicurativo\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>* * *<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pubblicato in Youtube il video dell&#8217;intervento del Prof. Avv. Serafino Ruscica,<\/p>\n<p>responsabile di Novastudia Formazione, sulla relazione svolta in data 19 marzo 2015 presso la Sala Atti<\/p>\n<p>Parlamentari del Senato della Repubblica in materia di<\/p>\n<p>\u201cDolo eventuale e colpa cosciente dopo la sentenza delle Sezioni Unite\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>* * *<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Newsletter a cura di Novastudia Milano:<\/p>\n<p>milano@novastudia.com<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il presente documento \u00e8 una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potr\u00e0 pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale n\u00e9 utilizzato a base di operazioni straordinarie, n\u00e9 preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un&#8217;analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.[\/vc_column_text][vc_empty_space empty_h=&#8221;2&#8243;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;883113&#8243;]SOMMARIO &nbsp; ALIMENTI L&#8217;etichettatura non deve indurre il 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