{"id":1466,"date":"2015-10-08T15:30:24","date_gmt":"2015-10-08T15:30:24","guid":{"rendered":"https:\/\/novastudia.com\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3-2-2\/"},"modified":"2023-08-28T15:13:17","modified_gmt":"2023-08-28T15:13:17","slug":"a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3-2-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novastudia.com\/it\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3-2-2\/","title":{"rendered":"Novastudia Newsletter settembre 2015"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;154133&#8243;]SOMMARIO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ALIMENTI<\/p>\n<p>Etichettatura: ddl per reintrodurre l&#8217;indicazione dello stabilimento di produzione sito produttivo (CdM 10 settembre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AMBIENTE<\/p>\n<p>\u00c8 in vigore la direttiva offshore (D. LGS 18 agosto 2015, n. 145, in G.U. 16 settembre 2015 n. 215).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO UE<\/p>\n<p>Se il volo viene annullato per problemi tecnici imprevisti il vettore aereo \u00e8 comunque tenuto a indennizzare i passeggeri (Corte di Giustizia UE, sentenza 17 settembre 2015 C-257\/14).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Recupero aiuti di Stato: Italia condannata (Corte di Giustizia UE, sentenza 17 settembre 2015 C- 367\/14).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p>Social Network: attenzione a quello che fate<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DEL LAVORO<\/p>\n<p>Dimissioni del dipendente giustificate dallo stress per \u201ctroppo lavoro\u201d (Cass., 18 settembre 2015, n. 18429).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO PENALE<\/p>\n<p>Assegni postdatati e truffa contrattuale (Cass. Pen., 29 luglio 2015, n. 33441).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p>Voluntary Disclosure: proroga (Cdm 29 settembre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MARCHI E BREVETTI<\/p>\n<p>Patent Box, ecco il decreto tagliatasse per marchi e brevetti (d.m. 28 agosto 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PRIVACY<\/p>\n<p>Morosi: no alla &#8220;black list&#8221; sul sito del Comune (A.G. Privacy, 28 agosto 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RESPONSABILITA&#8217; DEGLI ENTI<\/p>\n<p>Responsabilit\u00e0 amministrativa dell&#8217;ente e responsabilit\u00e0 penale delle persone fisiche: separazione dei processi (Cass., 2 settembre 2015, n. 35818)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n<p>Infortuni sul posto di lavoro: il concorso di colpa del lavoratore<\/p>\n<p>(Cass. Pen., sez. IV 11 settembre 2015 n. 36882).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TRUST<\/p>\n<p>Trut opaco: i chiarimenti dell&#8217;agenzia delle entrate (Ag. En., Risoluzione n. 70\/E, 31 luglio 2015.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DI FAMIGLIA<\/p>\n<p>Facciamo il punto sulla separazione e divorzio (D.L. 12 settembre 2014, n. 132 \u201cMisure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell\u2019arretrato in materia di processo civile\u201d conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, in G.U. n. 261 del 10-11-2014 &#8211; Supp. Ordinario n. 84).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>INCENTIVI<\/p>\n<p>Finanziamento agevolato per investimenti fino a 1,5 milioni in nuove PMI femminili o giovanili (D.M. 140\/2015 in G.U. 5 settembre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PROFESSIONISTI E IMPRESE<\/p>\n<p>Avvocato specialista: ecco come si diventa \/ si resta (D.M. 12 agosto 2015, n. 144, \u201cRegolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell\u2019articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247\u201d, in G.U. 15.9.2015 n. 214, n. 214).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ALIMENTI<\/p>\n<p>Etichettatura: ddl per reintrodurre l&#8217;indicazione dello stabilimento di produzione sito produttivo (CdM 10 settembre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il 10 settembre scorsO Il governo ha approvato lo \u201cschema di disegno di legge di delegazione europea che all&#8217;art. 4 contiene la delega per la reintroduzione nel nostro ordinamento dell&#8217;indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento per i prodotti alimentari e per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento n. 1169\/2011 in materia di etichettatura\u201d. IL GOVERNO \u00e8 DELEGATO PER adeguare le norme in tema di etichettatura degli alimenti rispetto al regolamento Ue 1169\/11 (cosidetto Food Information Regulation). E ristabilire l&#8217;obbligo di indicazione della sede dello stabilimento, che &#8216;riguarder\u00e0 gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AMBIENTE<\/p>\n<p>\u00c8 in vigore la direttiva offshore (D. LGS 18 agosto 2015, n. 145, in G.U. 16 settembre 2015 n. 215).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015 il decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 145 \u201cAttuazione della direttiva 2013\/30\/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004\/35\/CE che definisce i requisiti minimi per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti derivanti da operazioni effettuate in mare nel settore degli idrocarburi. Si tratta dell&#8217;obiettivo della direttiva 2013\/30\/UE, dal cui recepimento dovrebbe derivare l&#8217;aumento della protezione dell&#8217;ambiente marino e delle economie costiere dall&#8217;inquinamento, ma anche la limitazione di possibili interruzioni della produzione energetica interna dell&#8217;Unione ed il miglioramento dei meccanismi di risposta in caso di incidente.<\/p>\n<p>Tra i contenuti del provvedimento, le sanzioni per chi non rispetta le norme europee: l&#8217;operatore che avvia impianti di produzione o infrastrutture connesse senza licenza, verr\u00e0 punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con un\u2019ammenda da 50mila a 150mila euro;<\/p>\n<p>chi inizia o prosegue operazioni con modifiche sostanziale senza approvazione della relazione grandi rischi sono previste sanzioni da 30mila a 150mila euro di multa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO UE<\/p>\n<p>Se il volo viene annullato per problemi tecnici imprevisti il vettore aereo \u00e8 comunque tenuto a indennizzare i passeggeri (Corte di Giustizia UE, sentenza 17 settembre 2015 C-257\/14).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea con sentenza nella causa C-257\/14 del 17 settembre 2015, ha ha statuito che il vettore aereo \u00e8 tenuto a indennizzare i passeggeri anche in caso di annullamento del volo per problemi tecnici imprevisti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La compagnia aerea pu\u00f2 essere sollevata dall\u2019obbligo d\u2019indennizzo dinanzi a problemi tecnici che risultino, in particolare, da vizi nascosti di fabbricazione sotto il profilo della sicurezza dei voli oppure da atti di sabotaggio o terrorismo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A norma del Regolamento (CE) n. 261\/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell\u201911 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, infatti, in caso di annullamento di un volo, il vettore aereo \u00e8 tenuto a fornire ai passeggeri assistenza e compensazione pecuniaria (da 250 a 600 euro, in funzione della distanza).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nessuna compensazione \u00e8, tuttavia, dovuta se il vettore \u00e8 in grado di provare che l\u2019annullamento sia imputabile a circostanze eccezionali, che non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le misure necessarie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel caso di specie, si trattava di una prenotazione di un biglietto aereo per un volo operato da Quito (Ecuador) con destinazione Amsterdam (Paesi Bassi). L\u2019aereo \u00e8 atterrato ad Amsterdam con un ritardo di 29 ore. Secondo la compagnia aerea, il ritardo era dovuto a circostanze eccezionali, ovvero a una concomitanza di problemi: due pezzi erano difettosi, segnatamente la pompa del carburante e l\u2019unit\u00e0 idromeccanica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tali pezzi, che non erano disponibili in loco, avrebbero dovuto essere trasportati in aereo da Amsterdam per essere poi montati nell\u2019apparecchio in questione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La compagnia aerea ha fatto altres\u00ec presente che i pezzi difettosi non avevano superato la loro durata media e che il fabbricante non aveva fornito alcuna indicazione specifica, nel senso che avrebbero potuto verificarsi guasti dopo un certo periodo di utilizzo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La passeggera ha adito il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam), che ha deciso di deferire questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia chiedendo nello specifico se un problema tecnico che sia sorto improvvisamente, non sia imputabile a carenze di manutenzione e neppure sia emerso nel corso di un regolare controllo rientri nella nozione di \u00abcircostanze eccezionali\u00bb, esonerando dunque il vettore dal proprio obbligo d\u2019indennizzo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con la sentenza del 17 settembre 2015 C-257\/14, la Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europa ricorda anzitutto come, secondo la sua giurisprudenza, i problemi tecnici possano rientrare fra le circostanze eccezionali.<\/p>\n<p>Nondimeno, le circostanze che si accompagnano all\u2019insorgere di tali problemi possono essere qualificate \u00abeccezionali\u00bb unicamente se sono collegate a un evento che non sia inerente al normale esercizio dell\u2019attivit\u00e0 del vettore aereo e sfugga, per natura o per origine, all\u2019effettivo controllo di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tale sarebbe il caso, secondo la Corte, in cui il costruttore degli apparecchi che costituiscono la flotta del vettore aereo, o una competente autorit\u00e0 rivelasse che tali apparecchi, gi\u00e0 in servizio, presentano un vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza dei voli.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cos\u00ec si sarebbe altres\u00ec in presenza di danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o di terrorismo.<\/p>\n<p>Tuttavia, nell\u2019esercizio della loro attivit\u00e0, i vettori aerei devono regolarmente far fronte a problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento degli aeromobili. Cos\u00ec, i problemi tecnici emersi<\/p>\n<p>in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, non possono costituire di per s\u00e9 \u00abcircostanze eccezionali\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte rileva, poi, che un guasto provocato dalla prematura difettosit\u00e0 di alcuni pezzi di un aeromobile costituisce certamente un evento inaspettato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Siffatto guasto rimane, per\u00f2, intrinsecamente legato al sistema assai complesso di funzionamento dell\u2019apparecchio, che il vettore aereo gestisce in condizioni, in particolare meteorologiche, spesso difficili, o addirittura estreme, fermo restando, inoltre, che nessun pezzo di un aeromobile \u00e8 inalterabile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pertanto, nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 di un vettore aereo, tale evento inaspettato \u00e8 inerente al normale esercizio dell\u2019attivit\u00e0 e il vettore deve sistematicamente far fronte a problemi tecnici imprevisti.<\/p>\n<p>D\u2019altro lato, la prevenzione di un guasto del genere o la relativa riparazione, inclusa la sostituzione di un pezzo prematuramente difettoso, non sfuggono all\u2019effettivo controllo del vettore aereo in questione, dato che spetta a quest\u2019ultimo garantire la manutenzione e il buon funzionamento degli aeromobili che gestisce per le sue attivit\u00e0 economiche.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Di conseguenza, un problema tecnico come quello in questione non pu\u00f2 rientrare nella nozione di \u00abcircostanze eccezionali\u00bb. Al riguardo, la Corte rammenta pure che l\u2019assolvimento degli obblighi di diritto europeo non pregiudica il diritto del vettore interessato di chiedere un risarcimento a chiunque abbia cagionato il ritardo, e per l\u2019appunto al fabbricante dei pezzi difettosi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>Recupero aiuti di Stato: Italia condannata (Corte di Giustizia UE, sentenza 17 settembre 2015 C- 367\/14).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con decisione del 25 novembre 1999, la Commissione europea aveva ritenuto che le riduzioni e\/o gli sgravi degli oneri sociali, concessi (tra gli anni 1995-1997) dallo Stato italiano a una serie di imprese nazionali, costituivano aiuti di Stato, quindi incompatibili con il mercato comune.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Commissione, pertanto, imponeva all\u2019Italia il recupero degli aiuti medesimi presso i beneficiari; nel frattempo, numerose societ\u00e0 interessate da tale regime di aiuti proponevano una serie di ricorsi dinanzi al Tribunale dell\u2019Unione europea al fine di ottenere una pronuncia di annullamento della decisione della Commissione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel 2000 il Tribunale adito respingeva tutti i ricorsi; successivamente, la Corte di Giustizia rigettava le impugnazioni proposte, confermando in toto la sentenza del Tribunale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pertanto, ai sensi dell\u2019art. 88, paragrafo 2, CE la Commissione europea proponeva ricorso per inadempimento diretto contro lo Stato italiano, in quanto quest\u2019ultimo non aveva ottemperato a quanto sancito nella decisione del Tribunale dell\u2019Unione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con pronuncia del 6 ottobre 2011 la Corte di Giustizia accoglieva il ricorso per inadempimento dal momento che la Repubblica italiana non aveva adottato, nei termini stabiliti, tutte le misure necessarie a recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime degli aiuti di Stato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Constatato altres\u00ec che, nonostante la sentenza del 2011 emessa dalla Corte di Giustizia, l\u2019Italia non soltanto non aveva recuperato l\u2019insieme degli aiuti ma aveva altres\u00ec sospeso il recupero di alcuni di essi, la Commissione europea proponeva nuovamente ricorso alla Corte di Giustizia, chiedendo in tale sede la condanna dello Stato membro a una somma forfettaria e a una penalit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con la pronuncia in commento (17.09.2015 \u00e2\u20ac\u201c causa C-367\/14), la Corte di Giustizia ha accertato ancora una volta l\u2019inadempimento dello Stato italiano all\u2019obbligo di recupero a esso incombente, constatando che le difficolt\u00e0 intervenute nel corso della procedura di recupero degli aiuti non consentono di giustificare la mancata esecuzione della sentenza emessa nel 2011.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In particolare, il collegio giudicante ha sottolineato come l\u2019Italia non abbia dimostrato n\u00e9 l\u2019esistenza delle condizioni che giustificassero la sospensione del recupero di determinati aiuti da parte della giustizia italiana, n\u00e9 un controllo permanente ed efficace delle misure adottate al fine di recuperare gli aiuti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pertanto, rilevato che una parte sostanziosa degli aiuti non era stata recuperata e che l\u2019Italia non aveva minimamente giustificato questo mancato recupero, la Corte ha ritenuto che l\u2019imposizione di una penalit\u00e0 (nel caso di specie pari a 12 milioni di euro per semestre) costituisca uno strumento finanziario adeguato al fine di incitare lo Stato membro ad adottare le misure necessarie per porre fine all\u2019inadempimento pi\u00f9 volte accertato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Al contempo, la medesima Corte ha ritenuto che l\u2019effettiva prevenzione della reiterazione futura di analoghe violazioni del diritto dell\u2019Unione richieda l\u2019adozione di una misura dissuasiva quale l\u2019imposizione di una misura forfettaria (quantificata in 30 milioni di euro).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Social Network: attenzione a quello che fate.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sempre pi\u00f9 frequentemente i reati \u201ctradizionali\u201d vengono commessi utilizzando strumenti informatici oppure tramite web (come, ad esempio, frode, molestie, diffamazione, sostituzione di persona, furto).<\/p>\n<p>Il Social network \u00e9 considerato un \u201cluogo aperto al pubblico\u201d, pertanto quando si compiono delle azioni bisogna fare estrema attenzione. Facebook e gli altri Social possono essere, quindi, sempre pi\u00f9 spesso il teatro di molestie sessuali, atti persecutori o di bullismo (c.d. cybermobbing\/cyberstalking\/cyberbullismo). La Cassazione Penale \u00e2\u20ac\u201c Sezione I (sentenza n. 37596 del 12 settembre 2014) ha indicato come penalmente rilevante la molestia virtuale ogni qualvolta alla vittima venga riconosciuto un disturbo che lo possa portare per esempio a modificare le sue abitudini. Il reato di stalking \u00e8 stato introdotto in Italia con la legge n. 38\/2009, raggruppando tutti quei comportamenti persecutori che possano essere oggetto di denuncia e, quindi, di responsabilit\u00e0 penale da parte del reo. Con la diffusione dei mezzi di comunicazione sono stati individuati nuovi luoghi e nuove modalit\u00e0 attraverso cui lo stalker si trova ad agire ripetutamente: Social network, caselle di posta elettronica e telefono cellulare rappresentano i mezzi pi\u00f9 utilizzati attualmente per danneggiare qualcuno o assillarlo per via di qualche delusione subita. Altro fenomeno molto diffuso tra i pi\u00f9 giovani \u00e8 il cyberbullismo, ovvero un attacco continuo, ripetuto e sistematico in rete. Si concretizza per lo pi\u00f9 in attivit\u00e0 denigratorie a danno di un soggetto, come la messa in rete di foto spiacevoli o l\u2019invio di mail offensive, creando danni psicologici alle persone pi\u00f9 fragili. La pubblicazione di una notizia che lede l\u2019altrui reputazione integra il reato di diffamazione e, se la notizia \u00e8 falsa, il reato si configurer\u00e0 come diffamazione aggravata. Il Tribunale di Napoli, nell\u2019ordinanza n. 12749 del 31\/07\/2014, ha statuito invece che la pubblicazione di foto e video, anche non lesiva della reputazione altrui, dev\u2019essere autorizzata dal soggetto rappresentato: se il fotografato non volesse comparire online sarebbe legittimato a ottenerne la rimozione immediata (volontaria o tramite ricorso urgente al giudice). Sempre pi\u00f9 numerosi sono i casi di sostituzione di persona configuratosi creando un falso profilo social o indirizzi mail non autentici, come indicato dalla Cassazione Penale \u00e2\u20ac\u201c sezione V, sentenza n. 25774 del 16\/06\/2014. Infine, non si pensi che per ovviare alle conseguenze di azioni sopra indicate basti denunciare il furto della password del proprio account social. La Cassazione Penale \u00e2\u20ac\u201c sezione V con la sentenza n. 18887 del 7 maggio 2014, infatti, ha chiarito che il furto della password non esime da alcuna responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DEL<\/p>\n<p>LAVORO<\/p>\n<p>Dimissioni del dipendente giustificate dallo stress per \u201ctroppo lavoro\u201d<\/p>\n<p>(Cass. 188 settembre 2015 n. 18429)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Lo stress causato da ritmi di lavoro eccessivamente elevati costituisce giusta causa di recesso dal contratto di lavoro subordinato. Cos\u00ec ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 18429\/15 confermando in sostanza le decisioni emesse nei gradi di giudizio precedenti, sulla base delle quali la Patroleum Chemical Control Sri era stata condannata al pagamento di una somma pari a 84.637,34 euro a titolo di differenze retributive e TFR, nonch\u00e9 alla corresponsione dell&#8217;indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso in favore di un suo dipendente. All&#8217;interno del ricorso, la parte resistente lamentava la violazione dell&#8217;art. 2119 c.c. nonch\u00e9 l&#8217;omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla giusta causa di dimissioni presentate dalla parte attrice.<\/p>\n<p>La Corte d&#8217;Appello ha ritenuto che le dimissioni erano state legittimamente rassegnate dal dipendente &#8220;ormai esasperato dai ritmi lavorativi insostenibili cui la societ\u00e0 lo sottoponeva e per i quali aveva contratto la patologia diagnosticata nel certificato medico del servizio di medicina legale e fiscale \u00e2\u20ac\u00a6&#8221;.<\/p>\n<p>Secondo tale decisione, dunque, il carico eccessivo di lavoro somministrato al dipendente costituisce a tutti gli effetti una giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell&#8217;art. 2119 c.c.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO PENALE<\/p>\n<p>Assegni postdatati e truffa contrattuale (Cass. Pen., 29 luglio 2015, n. 33441).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con la recente sentenza n. 33441\/2015 del 29 luglio scorso la Suprema Corte ha trattato il tema della delimitazione della fattispecie di truffa c.d. contrattuale e della differenza intercorrente tra quest\u2019ultima e il mero inadempimento di un\u2019obbligazione, avente ovviamente rilevanza solo civilistica. La Corte ha preso in esame la seguente fattispecie: un imprenditore, nell\u2019esercizio della propria attivit\u00e0, consegnava all\u2019addetto alle vendita di un\u2019azienda un assegno postdatato a titolo di pagamento di una fornitura di beni a lui necessari per l\u2019esercizio della propria attivit\u00e0; alla data prestabilita per l\u2019incasso, per\u00f2, il titolo risultava non onorato per mancanza di fondi sul relativo conto corrente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito del rapporto, poi, si verificavano altre due circostanze: in primo luogo, al momento delle trattative l\u2019imprenditore si prodigava in rassicurazioni circa la propria solvibilit\u00e0 e il fatto che alla data indicata sul titolo avrebbe avuto a disposizione liquidit\u00e0 sufficiente per onorare la propria obbligazione; in secondo luogo, l\u2019azienda dell\u2019imprenditore circa un anno e mezzo dopo l\u2019emissione dell\u2019assegno, poi risultato privo di copertura, veniva dichiarata fallita. A fronte della fattispecie sopra delineata, veniva esercitata a carico dell\u2019imprenditore l\u2019azione penale per il perseguimento del reato di truffa c.d. contrattuale: in primo grado il Tribunale di Lodi proscioglieva l\u2019imputato, mentre in secondo grado la Corte d\u2019Appello di Milano \u201critenuta configurabile la fattispecie di truffa aggravata e ritenuta l\u2019aggravante compensata dalle attenuanti generiche\u201d gli infliggeva una condanna a sei mesi di reclusione e 160 euro di multa, con risarcimento del danno a favore dell\u2019impresa truffata, da liquidarsi in sede civile. Il ricorso per Cassazione dell\u2019imputato si basava sul rilievo della genericit\u00e0 della ricostruzione dei fatti fornita dal querelante, non sufficiente a fugare ogni ragionevole dubbio circa la sussistenza dell\u2019elemento materiale del reato di truffa, e sulla circostanza che sarebbe trascorso un lasso di tempo troppo grande tra l\u2019emissione dell\u2019assegno e il fallimento della societ\u00e0, per ritenere provata in capo all\u2019imputato la consapevolezza dello stato di decozione dell\u2019impresa e \u201cquindi\u201d l\u2019elemento soggettivo del reato. La Corte, rimanendo nel solco del proprio orientamento, ha rigettato il ricorso sottolineando che integra il delitto di truffa, perch\u00e9 costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all\u2019esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilit\u00e0 futura della necessaria provvista finanziaria: elemento sufficiente a differenziare la condotta costituente reato dal semplice inadempimento civilistico sarebbero, perci\u00f2, state le rassicurazioni fornite all\u2019addetto all\u2019ufficio vendite dell\u2019azienda al momento della consegna del titolo. A ci\u00f2 si aggiunga, peraltro, che a detta della Corte sarebbe idonea a rafforzare il convincimento del giudice in punto di elemento psicologico del reato la circostanza che la societ\u00e0 dell\u2019imputato fall\u00ec dopo un lasso di tempo tale che lo stato di decozione della stessa non poteva certo essersi creato solo negli ultimi mesi: da tale evento, quindi, sarebbe desumibile anche la consapevolezza in capo all\u2019imputato della propria incapacit\u00e0 di onorare l\u2019obbligazione contratta e, perci\u00f2, l\u2019elemento soggettivo del reato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p>Voluntary Disclosure: proroga (Cdm 29 settembre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Acqu<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MARCHI E<\/p>\n<p>BREVETTI<\/p>\n<p>Patent Box, ecco il decreto tagliatasse per marchi e brevetti (d.m. 28 agosto 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il E\u201d in corso di registrazione dalla Corte dei Conti e di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione del cosiddetto \u201cPatent Box\u201d (PDF, 1.1Mb), firmato dal Ministro per lo Sviluppo Economico, Federica Guidi, e dal Ministro dell\u2019Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan. Le norme sul Patent Box, introdotte nella legge di stabilit\u00e0 per il 2015, prevedono una tassazione agevolata sui redditi derivanti da opere di ingegno e rientrano nella strategia messa a punto dal Tavolo \u201cFinanza per la Crescita\u201d a cui partecipano le strutture dei due ministeri. Lo sgravio fiscale riguarda quindi brevetti, marchi, software protetto da copyright, disegni e modelli giuridicamente tutelati. L\u2019agevolazione consiste in una deduzione pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% dal 2017 di tali redditi. Il decreto di attuazione stabilisce l\u2019ambito di applicazione delle misure, i soggetti beneficiari, fissa i criteri per la determinazione del reddito agevolabile e le modalit\u00e0 per l\u2019opzione del regime fiscale agevolato che dura cinque anni ed \u00e8 rinnovabile.<\/p>\n<p>\u00c8 gi\u00e0 in vigore, invece, il decreto che rende operativo il credito d\u2019imposta sulle spese in ricerca e sviluppo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio scorso), che rientra anch\u2019esso nella strategia di \u201cFinanza per la crescita\u201d. L\u2019agevolazione \u00e8 fruibile da tutte le imprese senza limiti di fatturato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Lo sgravio fiscale, utilizzabile a compensazione, \u00e8 pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute annualmente nel periodo 2015-2019 rispetto alla media realizzata nei tre anni precedenti. La quota \u00e8 elevata al 50 per cento per le spese relative all\u2019impiego di personale qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca con universit\u00e0 o altri enti equiparati e con start-up innovative.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PRIVACY<\/p>\n<p>Morosi: no alla &#8220;black list&#8221; sul sito del Comune (A.G. Privacy, 28 agosto 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>I Comuni non possono pubblicare sul proprio sito i nomi di coloro che non pagano i tributi. La legislazione statale non prevede tale obbligo ed esso non pu\u00f2 comunque essere introdotto con un Regolamento dell&#8217;ente locale. Lo ha chiarito il Garante privacy al termine di un&#8217;istruttoria avviata a seguito di un articolo di stampa nel quale si annunciava l&#8217;intenzione dell&#8217;ente locale di mettere on line una black list con i nomi dei morosi. Secondo il Garante la procedura che il Comune intende avviare viola il principio di legalit\u00e0 sotto diversi profili. In primo luogo infatti, il Comune non pu\u00f2 introdurre l&#8217;obbligo di pubblicazione on line dei morosi con un proprio regolamento n\u00e9 pu\u00f2 introdurre una nuova sanzione accessoria, quale si configurerebbe la pubblicazione on line rispetto alle sanzioni amministrative gi\u00e0 previste legate al mancato o erroneo pagamento del tributo; tali ambiti rientrano infatti nella competenza esclusiva della legislazione statale. In secondo luogo, la diffusione on line dei nomi degli utenti morosi non \u00e8 giustificata neanche dalla normativa sulla trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali. E la medesima normativa stabilisce, invece, che le Pa possano mettere on line informazioni e documenti di cui non \u00e8 obbligatoria la pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti. Il Garante quindi, oltre a rilevare queste criticit\u00e0, ha ritenuto che la disciplina comunale violi il principio di legalit\u00e0 anche sotto il profilo temporale, poich\u00e9 l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;obbligo di pubblicazione on line \u00e8 stata deliberata con effetto retroattivo. L&#8217;iniziativa del Comune, per di pi\u00f9, produce un trattamento di dati non conforme ai principi del Codice privacy (necessit\u00e0, pertinenza e non eccedenza nel trattamento) perch\u00e9 le finalit\u00e0 indicate dall&#8217;ente locale di stimolare il senso civico dei cittadini, sollecitandoli al pagamento del dovuto o dissuadere gli evasori, possono essere soddisfatte con le misure gi\u00e0 in vigore (procedimento di riscossione coattiva dei tributi, pagamento degli interessi di mora, applicazione delle sanzioni amministrative previste). La diffusione on line dei morosi, essendo la forma di pubblicit\u00e0 pi\u00f9 ampia, appare quindi un irragionevole strumento vessatorio, suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignit\u00e0 della persona.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RESPONSABILIT\u00c0 DEGLI ENTI<\/p>\n<p>Responsabilit\u00e0 amministrativa dell&#8217;ente e responsabilit\u00e0 penale delle persone fisiche: separazione dei processi<\/p>\n<p>(Cass., 2 settembre 2015, n. 35818)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con sentenza 2 settembre 2015 n. 35818 la Corte di Cassazione ha espresso importanti chiarimenti in merito al rapporto tra il giudizio penale promosso nei confronti della persona fisica autrice del reato ed il relativo processo per responsabilit\u00e0 amministrativa nei confronti dell&#8217;ente.<\/p>\n<p>Nella fattispecie, a seguito della diffusione di informazioni sociali non veritiere ad opera di Citibank N.A., i soggetti responsabili furono chiamati a rispondere della commissione del reato di aggiotaggio informativo ex art. 2627 c.c. Parallelamente, venne richiesto l&#8217;accertamento della responsabilit\u00e0 della banca coinvolta nella diffusione delle stesse comunicazioni non veritiere in base agli artt. 5 e 25 del D.lgs 231\/90 al fine di applicarle una sanzione pecuniaria nella misura di cinquecenomila euro.<\/p>\n<p>Mentre le persone imputate nel processo penale vennero assolte, nel secondo grado di giudizio la Corte d&#8217;Appello conferm\u00f2 la condanna nei confronti dell&#8217;ente.<\/p>\n<p>La Corte di Legittimit\u00e0, chiamata a decidere della responsabilit\u00e0 della banca conferm\u00f2 in sostanza la decisione dell&#8217;Appello. Tale soluzione, in apparente contrasto con l&#8217;assoluzione dei soggetti imputati, risponde ad un principio di autonomia delle sorti del procedimento promosso contro l&#8217;ente rispetto a quelle del processo contro le persone fisiche: in base a tale logica, la societ\u00e0 pu\u00f2 essere condannata alle sanzioni previste dal D.lgs 231\/2001 anche ove risulti impossibile individuare l&#8217;autore materiale del reato. Tra gli argomenti alla base del principio appena riportato vi \u00e8 innanzitutto la configurazione della responsabilit\u00e0 dell&#8217;ente come responsabilit\u00e0 per fatto proprio (e non sussidiaria rispetto a quella del reo). Si argomenta inoltre che il presupposto alla base della responsabilit\u00e0 dell&#8217;ente sia la commissione di un reato da parte di un soggetto facente parte dell&#8217;organico della stessa, e non (come si evince anche dal testo dell&#8217;art. 8, che non esclude la responsabilit\u00e0 della societ\u00e0 in caso di mancata identificazione dell&#8217;autore materiale della violazione o in caso di estinzione del reato) l&#8217;accertamento della commissione dell&#8217;illecito in capo a una persona specifica.<\/p>\n<p>L&#8217;elemento indefettibile ai fini dell&#8217;accertamento della responsabilit\u00e0 dell&#8217;ente sarebbe dunque costituito, secondo il pensiero della Corte, dalla configurazione oggettiva del fatto di reato, insuscettibile di modifica rispetto alla fattispecie originariamente contestata alle persone fisiche.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SICUREZZA SUL<\/p>\n<p>LAVORO<\/p>\n<p>Infortuni sul posto di lavoro: il concorso di colpa del lavoratore<\/p>\n<p>(Cass. Pen., sez. IV 11 settembre 2015 n. 36882).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La normativa in materia di sicurezza sul lavoro (81\/2008) obbliga il datore a dotarsi di complessi modelli di organizzazione e gestione aziendale che prevedano efficaci misure di prevenzione degli infortuni. Spesso per\u00f2, i sinistri sul luogo di lavoro avvengono in circostanze nelle quali la condotta negligente del lavoratore, indotto dall&#8217;abitudine a svolgere le proprie mansioni secondo modalit\u00e0 eccessivamente disinvolte, contribuisce ad aumentare notevolmente il rischio del verificarsi dell&#8217;infortunio<\/p>\n<p>In passato, l&#8217;ordinamento tendeva a privilegiare l&#8217;esigenza di protezione del lavoratore, applicando al datore criteri d&#8217;imputazione prossimi a quello di responsabilit\u00e0 oggettiva.<\/p>\n<p>Plasmata dal progressivo adattamento delle norme alle esigenze sociali, la disciplina attuale tende ad abbracciare non pi\u00f9 il modello \u201ciperprotettivo\u201d nei confronti del lavoratore, bens\u00ec a confermarne uno di carattere \u201ccollaborativo\u201d, che impone anche ai dipendenti il rispetto degli standard di diligenza richiesti delle attivit\u00e0 svolte. In questi termini si \u00e8 espressa di recente la Corte di Cassazione Penale con sentenza 11 settembre 2015 n. 36882.<\/p>\n<p>Con il provvedimento appena citato, in realt\u00e0, la Corte ha confermato la condanna al risarcimento del danno a spese della SIS Mineraria s.r.l. in favore di un suo dipendente, nonch\u00e9 attore in causa, il quale, durante un&#8217;operazione di controllo all&#8217;interno di un macchinario guasto, aveva subito l&#8217;amputazione del braccio destro. Nel caso di specie, l&#8217;ente era stato ritenuto colpevole nei gradi di giudizio precedenti per non aver adeguatamente informato il dipendente in merito ai pericoli inerenti alle sue mansioni.<\/p>\n<p>Per quanto il lavoratore avesse indubbiamente eseguito il controllo senza adottare le precauzioni necessarie, la sua condotta non poteva essere qualificata \u201cabnorme\u201d, ovvero totalmente imprevedibile ed estranea al contesto nel quale si trovava a lavorare. Il carattere dell&#8217;abnormit\u00e0 della condotta del lavoratore rimane dunque, secondo la giurisprudenza, il requisito essenziale necessario ad escludere la causalit\u00e0 della negligenza del datore nell&#8217;attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TRUST<\/p>\n<p>Trust opaco: i chiarimenti dell&#8217;agenzia delle entrate (Ag. En., Risoluzione n. 70\/E, 31 luglio 2015.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con la risoluzione n. 70\/E le Entrate fanno chiarezza sull\u2019utilizzabilit\u00e0 del credito d\u2019imposta riconosciuto dalla Legge di Stabilit\u00e0 agli enti non commerciali per mitigare gli effetti negativi dell\u2019incremento del regime impositivo degli utili percepiti. I chiarimenti delle Entrate fanno seguito a un interpello presentato da un trust opaco che fiscalmente \u00absono sostanzialmente equiparati agli enti non commerciali laddove non abbiano per oggetto esclusivo o principale l\u2019esercizio di attivit\u00e0 commerciale\u00bb. Dunque, per i dividendi percepiti, sono sottoposti anch\u201dessi al predetto incremento di tassazione. In particolare, il trust istante con l\u2019interpello chiedeva alle Entrate precisazioni sull\u2019utilizzabilit\u00e0 del credito, sottoponendo tre soluzioni: utilizzo blindato in tre anni con tre quote di pari importo (salvo perdita del credito); utilizzo non oltre il 2018, con quote recuperabili durante il triennio se non interamente godute, utilizzo anche oltre il 2018 sino ad esaurimento di quanto non fruito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DI FAMIGLIA<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Facciamo il punto sulla separazione e divorzio (D.L. 12 settembre 2014, n. 132 \u201cMisure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell\u2019arretrato in materia di processo civile\u201d conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, in G.U. n. 261 del 10-11-2014 &#8211; Supp. Ordinario n. 84).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A seguito dell&#8217;entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 \u201cMisure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell\u2019arretrato in materia di processo civile\u201d convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162 (G.U. n. 261 del 10-11-2014 &#8211; Supp. Ordinario n. 84) \u00e8 ora prevista la possibilit\u00e0 di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all\u2019Avvocato e davanti all\u2019Ufficiale di Stato Civile ma solo a determinate condizioni.<\/p>\n<p>Separazioni e divorzi davanti all&#8217;Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell\u2019art. 12.<\/p>\n<p>L\u2019art. 12 del citato decreto legge n. 132\/2014 prevede, a decorrere dal 11 dicembre 2014, la possibilit\u00e0 per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all\u2019Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L\u2019assistenza di un avvocato \u00e8 facoltativa. Tale modalit\u00e0 semplificata \u00e8 a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l\u2019accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.<\/p>\n<p>I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all\u2019Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell\u2019Accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso.<\/p>\n<p>Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (dodici mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione c.d. &#8220;giudiziale&#8221; abbreviati a sei mesi in caso di separazione c.d. &#8220;consensuale&#8221;, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898\/1970).<\/p>\n<p>Competente a ricevere l\u2019accordo \u00e8 il Comune di iscrizione dell\u2019atto di matrimonio (cio\u00e8 il comune dove \u00e8 stato celebrato il matrimonio) o trascrizione dell\u2019atto di matrimonio celebrato con rito concordatario\/religioso o celebrato all\u2019estero o residenza di uno dei coniugi.<\/p>\n<p>All\u2019atto della conclusione dell\u2019accordo dovr\u00e0 essere corrisposto il diritto fisso pari a \u20ac 16,00, con pagamento in contanti.<\/p>\n<p>Separazioni e divorzi davanti all\u2019avvocato ai sensi dell\u2019art. 6.<\/p>\n<p>Il decreto legge prevede all\u2019art. 6 la Convenzione di negoziazione assistita da uno o pi\u00f9 avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (dodici mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione c.d. &#8220;giudiziale&#8221; abbreviati a sei mesi in caso di separazione c.d. &#8220;consensuale&#8221;, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898\/1970).<\/p>\n<p>La procedura \u00e8 possibile anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, trasferimenti immobiliari, assegni e case coniugali. La novit\u00e0 \u00e8 che non sar\u00e0 necessario finire in tribunale, ma si risolver\u00e0 tutto nello studio del legale con un mero controllo da parte della Procura della Repubblica che potr\u00e0 trasmettere gli atti al Tribunale se l&#8217;accordo conterr\u00e0 clausole strane o contrarie ai diritti e agli interessi dei figli, siano essi minorenni, portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti dal punto di vista economico. In tal caso il Tribunale convocher\u00e0 la coppia davanti a s\u00e9 come \u00e8 sempre stato e saranno rimesse in discussione alcune delle clausole che non appaiono congrue.<\/p>\n<p>Le persone interessate ad adottare tale nuova procedura devono rivolgersi esclusivamente ad uno o pi\u00f9 avvocati per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti. ma bisogna separarsi consensualmente, nei divorzi, anche consensuali, sono obbligatori due avvocati<\/p>\n<p>L\u2019avvocato, una volta formalizzato l\u2019accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provveder\u00e0 alla trasmissione ai Comuni competenti. Se i coniugi non condividono la decisione di separarsi o non sono d&#8217;accordo sulle condizioni, dovranno vedersela in tribunale, secondo le regole gi\u00e0 in vigore per la separazione e il divorzio giudiziale.<\/p>\n<p>Dividersi senza accordo pu\u00f2 costare caro: oltre al contributo unificato di 98 euro, anche le parcelle degli avvocati.<\/p>\n<p>Inoltre il coniuge cui venga addebitato il divorzio dovr\u00e0 pagare, oltre al suo avvocato, anche quello dell&#8217;ex, sia nei processi per la separazione che per il divorzio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>INCENTIVI<\/p>\n<p>Finanziamento agevolato per investimenti fino a 1,5 milioni in nuove PMI femminili o giovanili (D.M. 140\/2015 in G.U. 5 settembre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sono previste dal decreto ministeriale dello Sviluppo Economico 140\/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 5 settembre, in attuazione dell\u2019articolo 24 del Dlgs 185\/2000, agevolazioni per donne e giovani che vogliono creare un\u2019impresa. Si tratta di un finanziamento agevolato, a tasso zero, che copre il 75% delle spese, per investimenti fino a 1,5 milioni di euro. Vengono cos\u00ec fissati criteri e modalit\u00e0 per la concessione di agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialit\u00e0 attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l\u2019accesso al credito. L\u2019agevolazione \u00e8 riservata a micro imprese e PMI, costituite in forma societaria (comprese le cooperative), da non pi\u00f9 di 12 mesi dalla presentazione della domanda. Si tratta di un incentivo all\u2019autoimprenditorialit\u00e0 giovanile o femminile, quindi almeno la met\u00e0 dei soci devono essere donne o giovani fra i 18 e i 35 anni. Obbligatoria l\u2019iscrizione al Registro delle Imprese, l\u2019azienda deve essere nel pieno esercizio dei proprio diritti, non in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali. Escluse le imprese che non hanno rimborsato eventuali aiuti comunitari illegali o incompatibili. I soci non possono aver controllato imprese che abbiano cessato nei 12 mesi precedenti la domanda un\u2019attivit\u00e0 analoga a quella della nuova impresa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PROFESSIONISTI E IMPRESE<\/p>\n<p>Avvocato specialista: ecco come si diventa e\u00e2\u20ac\u00a6 si resta (D.M. 12 agosto 2015, n. 144, \u201cRegolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell\u2019articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247\u201d, in G.U. 15.9.2015 n. 214, n. 214).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sulla Gazzetta Ufficiale del 15.9.2015 n. 214 Serie Generale \u00e8 stato pubblicato il Decreto del Ministro della Giustizia del 12 agosto 2015, n. 144, \u201cRegolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell\u2019articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247\u201d. \u00c8 avvocato specialista l\u2019avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione.<\/p>\n<ol>\n<li>a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;<\/li>\n<li>b) diritto agrario;<\/li>\n<li>c) diritti reali, di propriet\u00e0, delle locazioni e del condominio;<\/li>\n<li>d) diritto dell\u2019ambiente;<\/li>\n<li>e) diritto industriale e delle propriet\u00e0 intellettuali;<\/li>\n<li>f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;<\/li>\n<li>g) diritto successorio;<\/li>\n<li>h) diritto dell\u2019esecuzione forzata;<\/li>\n<li>i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;<\/li>\n<li>l) diritto bancario e finanziario;<\/li>\n<li>m) diritto tributario, fiscale e doganale;<\/li>\n<li>n) diritto della navigazione e dei trasporti;<\/li>\n<li>o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell\u2019assistenza sociale;<\/li>\n<li>p) diritto dell\u2019Unione europea;<\/li>\n<li>q) diritto internazionale;<\/li>\n<li>r) diritto penale;<\/li>\n<li>s) diritto amministrativo;<\/li>\n<li>t) diritto dell\u2019informatica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il titolo di avvocato specialista \u00e8 conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo mediante frequentazioni di corsi di durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore da affidarsi preferibilmente, mediante convenzioni, ad associazioni di categoria o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo professionista a norma dell\u2019articolo 8.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In questo secondo caso, pi\u00f9 precisamente, il titolo di avvocato specialista pu\u00f2 essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:<\/p>\n<p>\u00e2\u20ac\u201c di avere maturato un\u2019anzianit\u00e0 di iscrizione all\u2019Albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;<\/p>\n<p>\u00e2\u20ac\u201c di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attivit\u00e0 di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all\u2019articolo 3, mediante la produzione di<\/p>\n<p>documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l\u2019avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantit\u00e0 e qualit\u00e0, almeno pari a quindici per anno. Non si tiene conto degli affari che hanno a oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un\u2019analoga attivit\u00e0 difensiva.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Commette illecito disciplinare l\u2019avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;avvocato Nicola Tilli incaricato da IIR ha svolto nella sede di Roma un corso di formazione presso Poste Italiane S.p.A. dedicato ai professionisti dell&#8217;area legal interni.<\/p>\n<p>* * *<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Newsletter a cura di Novastudia Milano:<\/p>\n<p>milano@novastudia.com<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il presente documento \u00e8 una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potr\u00e0 pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale n\u00e9 utilizzato a base di operazioni straordinarie, n\u00e9 preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un&#8217;analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.[\/vc_column_text][vc_empty_space empty_h=&#8221;2&#8243;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;154133&#8243;]SOMMARIO &nbsp; ALIMENTI Etichettatura: ddl per reintrodurre l&#8217;indicazione 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