{"id":1469,"date":"2015-11-08T15:30:24","date_gmt":"2015-11-08T15:30:24","guid":{"rendered":"https:\/\/novastudia.com\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2\/"},"modified":"2023-08-28T15:24:19","modified_gmt":"2023-08-28T15:24:19","slug":"a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novastudia.com\/it\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2\/","title":{"rendered":"Novastudia Newsletter ottobre 2015"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;402947&#8243;]SOMMARIO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ALIMENTI<\/p>\n<p>OGM: tutto quello che c&#8217;\u00e8 da sapere (P.E. 27 ottobre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AMBIENTE<\/p>\n<p>Procedura d&#8217;infrazione contro l&#8217;Italia per la mancata revisione dei piani di gestione dei rifiuti (2015\/0439 &#8211; 2015\/2165 &#8211; Piani regionali di gestione dei rifiuti. Attuazione degli artt. 28 e 30 della direttiva 2008\/98\/CE).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO UE<\/p>\n<p>TTIP e clausola ISDS: una faccenda davvero complicata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p>Facebook e il trasferimento dei dati in Usa (Corte di Giustizia Ue, sentenza del 6 ottobre 2015, C-362-14).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DEL LAVORO<\/p>\n<p>La crisi d&#8217;impresa di lungo corso non costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento (C. Cass., sez. Lav., sent. 13 ottobre 2015, n. 20534\/15).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO PENALE<\/p>\n<p>Anche se grossolana, la contraffazione \u00e8 reato (C. Cass. Pen., 8 ottobre 2015, n. 40394).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p>Reati tributari e individuazione del profitto (C. Cass., sent. 9 ottobre 2015, n. 40534)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MARCHI E BREVETTI<\/p>\n<p>XA\u039b\u039bOYMI e HALLOUMI non sono marchi comunitari (Trib. Ue, sent. 7 ottobre 2015 C- 292\/14 e T-293\/14).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PRIVACY<\/p>\n<p>Google e diritto all&#8217;oblio: 50 le cause sostenute dal Garante (Garante Privacy, 26 ottobre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RESPONSABILITA&#8217; DEGLI ENTI<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 degli enti non \u00e8 retroattiva (C. Cass. Pen. Sez. III, 30 settembre 2015, n. 39373).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n<p>Responsabilita&#8217; del datore per la morte del lavoratore cagionata da macchinari non a norma (C. Cass. Pen., Sez. IV, sent. 28 ottobre 2015, n. 43425).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TRUST<\/p>\n<p>Si alla revocatoria se Trust in danno ai creditori (Trib. Roma, 12 ottobre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DI FAMIGLIA<\/p>\n<p>Diritto alla continuit\u00e0 affettiva dei bimbi in affido (DDL. n. 2957 sul &#8220;diritto alla continuit\u00e0 affettiva dei bambini in affido familiare&#8221; 14 ottobre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>INCENTIVI<\/p>\n<p>Misure per l&#8217;autoimprenditorialit\u00e0 &#8211; Nuove imprese a tasso zero (circolare direttoriale 9 ottobre 2015 n. 75445).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PROFESSIONISTI E IMPRESE<\/p>\n<p>Ancora nessun obbligo di assicurazione professionale per gli avvocati<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ALIMENTI<\/p>\n<p>OGM: tutto quello che c&#8217;\u00e8 da sapere (P.E. 27 ottobre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sul sito del Parlamento europeo \u00e8 stato pubblicato IL 27 OTTOBRE 2015 una breve sintesi dal titolo: &#8220;ogm: tutto quello che c&#8217;\u00e8 da sapere&#8221;. Da aprile 2015, con la nuova direttiva UE \u00e8 stato stabilito che i paesi possono decidere se consentire la coltivazione di OGM sul loro territorio. Per gli OGM sono necessarie in Unione Europea una autorizzazione preventiva e una valutazione scientifica del rischio, sia per la coltivazione che la commercializzazione degli OGM importati.<\/p>\n<p>L&#8217;autorizzazione \u00e8 stabilita a livello europeo, anche se i paesi hanno l&#8217;ultima parola.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AMBIENTE<\/p>\n<p>Procedura d&#8217;infrazione contro l&#8217;Italia per la mancata revisione dei piani di gestione dei rifiuti (2015\/0439 &#8211; 2015\/2165 &#8211; Piani regionali di gestione dei rifiuti. Attuazione degli artt. 28 e 30 della direttiva 2008\/98\/CE).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Commissione Ue ha aperto una procedura d&#8217;infrazione (2015\/0439 &#8211; 2015\/2165 &#8211; Piani regionali di gestione dei rifiuti. Attuazione degli artt. 28 e 30 della direttiva 2008\/98\/CE.) contro l&#8217;Italia per la mancata revisione dei piani di gestione dei rifiuti, prevista ogni sei anni dalla direttiva 2008\/98. Per il territorio italiano sono le Regioni a dover provvedere. Con la messa in mora si sono verificate le attivit\u00e0 di aggiornamento, riscontrando inadempienze per tutte le Regioni e Province autonome italiane ad eccezione di Lazio, messosi in regola nel 2012, Marche, regolarizzatesi nel corso di quest&#8217;anno, Puglia e Umbria, non ancora in regola, ma che hanno tempo sino a fine anno per provvedere.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO UE<\/p>\n<p>TTIP e clausola ISDS: una faccenda davvero complicata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TTIP \u00e8 un acronimo del nome inglese Transatlantic Trade and Investment Partnership ed \u00e8 l&#8217;accordo commerciale di libero scambio in corso di negoziazione tra l\u2019Unione e gli Stati Uniti d\u2019America con l\u2019obiettivo di \u201caumentare gli scambi e gli investimenti tra l\u2019Unione Europea e gli Stati Uniti realizzando il potenziale inutilizzato di un mercato veramente transatlantico, generando nuove opportunit\u00e0 economiche di creazione di posti di lavoro e di crescita mediante un maggiore accesso al mercato e una migliore compatibilit\u00e0 normativa e ponendo le basi per norme globali\u201d. L\u2019accordo potrebbe, quindi, aprire il mercato statunitense alle imprese dell\u2019Unione europea, in particolare a quelle pi\u00f9 piccole, contribuendo a ridurre i costi ed eliminando gli oneri amministrativi superflui. La Commissione europea sta negoziando il TTIP e pare che il testo finale comprender\u00e0\u00a024 capitoli. Le trattative sono state spesso oggetto di critiche, soprattutto per la loro segretezza.<\/p>\n<p>Una delle questioni pi\u00f9 controverse riguarda, per\u00f2, la clausola ISDS, Investor-State Dispute Settlement, ossia la risoluzione delle controversie tra investitore e Stato attraverso un procedimento arbitrale. Si tratta di uno strumento presente in numerosi trattati di libero scambio e d\u2019investimento che permette di ricorrere a una Corte arbitrale per proteggere gli investimenti internazionali delle imprese straniere nel paese di accoglienza bypassando il Tribunale nazionale. Perch\u00e9 \u00e8 cos\u00ec controversa la clausola ISDS? La Corte arbitrale \u00e8 composta da tre esperti di commercio, in genere, avvocati e docenti universitari di diritto internazionale che vengono scelti: il primo dall\u2019azienda, il secondo dallo Stato e il terzo dai primi due. Decidono in luogo dei Tribunali nazionali e le udienze non sono pubbliche ma le sentenze sono vincolanti per gli Stati ed enti locali. Secondo uno studio UNCTAD (La Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo) del febbraio 2015, nel corso del 2014 sono stati presentati dagli investitori 42 ricorsi a tribunali ISDS. Come rilevato, le maggiori critiche volte a questo strumento riguardano il rischio per la sovranit\u00e0\u00a0degli Stati, in quanto si permetterebbe alle multinazionali di ricorrere contro alcune legislazioni dei Paesi. L\u20198 luglio 2015 il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione nella quale chiede alla Commissione di garantire che gli investitori stranieri siano trattati in modo non discriminatorio e che beneficino al contempo degli stessi diritti degli investitori nazionali, sostituendo il sistema ISDS con un nuovo sistema per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati. Tale nuovo sistema dovrebbe essere soggetto ai principi e al controllo democratici, i possibili casi dovrebbero essere trattati in modo trasparente da giudici togati, indipendenti e nominati pubblicamente, le udienze dovrebbero essere pubbliche e si dovrebbe prevedere un meccanismo di appello in grado di assicurare la coerenza delle sentenze ed il rispetto della giurisdizione dei tribunali dell\u2019Unione e degli Stati membri. La Commissione europea il 16 settembre scorso ha approvato la proposta relativa al nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati che dovrebbe sostituire l\u2019attuale. La Commissione avvier\u00e0 ora le discussioni con il Consiglio e il Parlamento europeo. Quando il testo della proposta sar\u00e0 stato discusso, verr\u00e0 presentato come proposta della UE nei negoziati commerciali UE-USA e sar\u00e0 utilizzato in altri negoziati in corso e futuri.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Facebook e il trasferimento dei dati in Usa (Corte di Giustizia Ue, sentenza del 6 ottobre 2015, C-362-14).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia dell\u2019Ue con sentenza del 6 ottobre scorso nella causa C-362-14 ha dichiarato invalida la decisione della Commissione europea, del 26 luglio 2000, che attestava che gli Stati Uniti garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti. La Corte ha stabilito che qualora esista una decisione della Commissione che dichiara adeguato un livello di protezione in un Paese terzo, le Autorit\u00e0 nazionali di controllo possono comunque valutare se il trasferimento dei dati della persona verso quel Paese rispetti i requisiti della normativa dell\u2019Unione sulla protezione dei dati. Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea riguardava un cittadino austriaco, utente di Facebook dal 2008, i cui dati furono trasferiti, come avviene per gli utenti Ue di tale servizio, in tutto o in parte, dalla filiale irlandese di Facebook, su server situati nel territorio degli Stati Uniti, dove poi sarebbero stati trattati. La Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea con sentenza del 6 ottobre 2015 precisava che una decisione della Commissione che dichiara che un Paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti non pu\u00f2 sopprimere e neppure ridurre i poteri di controllo di cui dispongono le Autorit\u00e0 Nazionali in forza della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea e della Direttiva 95\/46\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch\u00e9 alla libera circolazione di tali dati. La Corte sottolinea, a questo proposito, il diritto alla protezione dei dati personali garantito dalla Carta e la missione di cui sono investite le Autorit\u00e0 nazionali di controllo in forza della Carta medesima. Secondo la Corte, la Commissione nella sua decisione si \u00e9 limitata a esaminare il regime denominato \u201cdell\u2019approdo sicuro\u201d non menzionando l\u2019esistenza, negli Stati Uniti, di norme intese a limitare eventuali ingerenze da parte delle Autorit\u00e0 pubbliche americane nei diritti fondamentali delle persone, n\u00e9 l\u2019esistenza di una tutela giuridica efficace contro tali ingerenze. Sotto il profilo della tutela equivalente, una normativa che consenta alle Autorit\u00e0 pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto di comunicazioni elettroniche deve essere considerata lesiva del contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata. Parimenti, la Corte osserva come una normativa che non preveda la facolt\u00e0 per il singolo di esperire rimedi giuridici diretti a impedire a terzi di accedere ai dati personali che lo riguardano, n\u00e9 tantomeno la possibilit\u00e0 di ottenerne la rettifica o la cancellazione, viola il contenuto essenziale del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva. La Commissione non aveva, dunque, la competenza per limitare i poteri delle Autorit\u00e0 nazionali di controllo e, pertanto, la Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea dichiarava invalida la decisione del 26 luglio 2000 con la conseguenza che l\u2019Autorit\u00e0 irlandese di controllo sar\u00e0 tenuta a esaminare la denuncia del cittadino austriaco. Al termine della sua indagine, dovr\u00e0 decidere se, in forza della direttiva, occorrer\u00e0 sospendere il trasferimento dei dati degli utenti Facebook europei verso gli Stati Uniti perch\u00e9 tale Paese non offre un livello di protezione dei dati personali adeguato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DEL<\/p>\n<p>LAVORO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La crisi d&#8217;impresa di lungo corso non costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento (C. Cass., sez. Lav., sent. 13 ottobre 2015, n. 20534\/15).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Secondo la Cassazione, la crisi economica dell\u2019azienda costituisce giustificato motivo oggettivo del licenziamento purch\u00e9 essa non si sia protratta per un lasso di tempo eccessivamente lungo.<\/p>\n<p>A sostegno di tale assunto si argomenta che la crisi di lungo periodo, proprio a causa della sua non contingenza, non pu\u00f2 costituire circostanza idonea a costringere il datore di lavoro a licenziare una parte dei suoi dipendenti. Nel caso sottoposto all&#8217;attenzione della Corte, una societ\u00e0 proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d\u2019Appello di Venezia che accoglieva il reclamo proposto ai sensi dell\u2019art. 1, comma 58, L. 92\/12 da un lavoratore licenziato dall&#8217;impresa stessa per motivi di difficolt\u00e0 economica. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del giudice di merito argomentando che la sussistenza del giustificato motivo oggettivo deve essere valutata in relazione alle condizioni di fatto esistenti al momento del recesso.<\/p>\n<p>Il giustificato motivo oggettivo pu\u00f2 sussistere anche qualora il licenziamento sia imputabile ad un riassetto organizzativo dell\u2019azienda, finalizzato ad una gestione pi\u00f9 economica della stessa.<\/p>\n<p>Tuttavia, nel caso di specie, la situazione di crisi aziendale \u201caddotta a motivazione del licenziamento\u201d si protraeva dal 2008; pertanto, il giudice di merito aveva ritenuto insussistente il giustificato motivo oggettivo per le ragioni sopra esposte.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO PENALE<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Anche se grossolana, la contraffazione \u00e8 reato (Cass. Pen., 8 ottobre 2015 n. 40394).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione con sentenza depositata l\u20198 ottobre 2015 n. 40394 ha avuto modo di ribadire ancora una volta che la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) anche se la contraffazione \u00e9 grossolana. La questione della configurabilit\u00e0 del delitto di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. con riferimento alla produzione di oggetti seriali, costituenti riproduzione morfologica di cose protette da marchio \u00e8, infatti, stata oggetto di un dibattito che ha portato a contrastanti indirizzi giurisprudenziali. Nella sentenza dell\u20198 ottobre 2015 n. 40394 la Corte di Cassazione torna sull\u2019argomento ribadendo che non \u00e8 estranea alla previsione del reato di cui all\u2019art. 474 cod. pen. la condotta di chi produce e mette in commercio prodotti seriali che riproducono un personaggio di fantasia protetto da registrazione ancorch\u00e9 in modo imperfetto e senza indicazione della sua denominazione. Infatti, ai fini della configurabilit\u00e0 del reato di commercio di prodotti con segni falsi \u00e8 sufficiente e necessaria l\u2019idoneit\u00e0 della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell\u2019acquisto, bens\u00ec alla loro successiva utilizzazione. A nulla rileva che il marchio, se notorio, risulti o meno registrato, in quanto dall\u2019illiceit\u00e0 dell\u2019uso senza giusto motivo di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore deriva un indebito vantaggio.<\/p>\n<p>Quanto all\u2019inidoneit\u00e0 della condotta la Suprema Corte, in questa pronuncia, ricorda che integra il delitto di cui all\u2019art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilit\u00e0 della contraffazione grossolana. L\u2019art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell\u2019ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare dei marchi.<\/p>\n<p>In quanto reato contro la pubblica fede, si perfeziona anche attraverso il compimento di un atto isolato di vendita o di messa in vendita di un prodotto contraddistinto da marchi o da segni distintivi mendaci. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell\u2019inganno. Ne consegue che non pu\u00f2 parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che l\u2019asserita grossolanit\u00e0 della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilit\u00e0 che gli acquirenti vengano tratti in inganno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p>Reati tributari<\/p>\n<p>e individuazione<\/p>\n<p>del profitto (C. Cass., sent. 9 ottobre 2015, n. 40534).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La sentenza della Corte di Cassazione del 9 ottobre 2015 n. 40534 verte sulla problematica riguardante l\u2019individuazione del profitto nei reati tributari ex art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) del D.Lgs 10.03.2000, n. 74, ai fini della confisca per equivalente ex art. 322-ter, II comma, c.p. Nel caso di specie, l\u2019indagato aveva fatto confluire in un trust fiduciario alcuni suoi beni mobili e immobili, ammettendo, nell\u2019atto costitutivo, l\u2019esistenza di un debito verso l\u2019erario e, quindi, con l\u2019eventualit\u00e0 di vedersi esperita contro un\u2019azione revocatoria. Ciononostante, il Tribunale di Roma, ritenendo sussistente nel caso di specie il fumus del reato, confermava il decreto di sequestro preventivo di alcuni beni conferiti nel trust. A seguito di ricorso per Cassazione, la Suprema Corte, con sentenza n. 40534\/2015, ha confermato la condanna e il sequestro dei beni, in particolare statuendo che, ai fini dell\u2019esclusione del reato ex art. 11 del D.Lgs 10.03.2000 n. 74 a nulla vale qualsivoglia indicazione \u00e2\u20ac\u201c nell\u2019atto di costituzione del trust \u00e2\u20ac\u201c di un debito verso l\u2019erario recuperabile attraverso l\u2019esperimento di un\u2019azione giudiziaria, in quanto ci\u00f2 rappresenta in re ipsa un chiaro aggravamento della sua posizione debitoria. In merito all\u2019individuazione del profitto del reato (confiscabile per equivalente), inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che esso deve essere individuato non nell\u2019ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, ma nella riduzione simulata e fraudolenta del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi, ovvero, nella somma di denaro la cui sottrazione all\u2019erario viene perseguita, indipendentemente dall\u2019esito favorevole o meno (attesa la struttura di pericolo della fattispecie).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MARCHI E<\/p>\n<p>BREVETTI<\/p>\n<p>XA\u039b\u039bOYMI e HALLOUMI non sono marchi comunitari (Trib. Ue, sent. 7 ottobre 2015 C- 292\/14 e T-293\/14).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Tribunale dell\u2019Unione europea con le Sentenze nelle cause C- 292\/14 e T-293\/14 del 7 ottobre 2015 ha rigettato due ricorsi della Repubblica di Cipro presentati contro due decisioni dell\u2019UAMI concernenti domande di registrazione, rispettivamente, del segno denominativo XA\u039b\u039bOYMI e del segno denominativo HALLOUMI come marchi comunitari. Pi\u00f9 precisamente, il 13 e il 15 febbraio 2013 la Repubblica di Cipro, ha presentato due domande di registrazione di marchio comunitario all\u2019Ufficio per l\u2019armonizzazione nel mercato interno (UAMI). HALLOUMI e XA\u039b\u039bOYMI, i marchi per cui era stata chiesta la registrazione, rientrano nella classificazione internazionale per formaggio, latte e prodotti lattiero-caseari. L\u2019UAMI ha respinto le domande di registrazione sulla base del fatto che questi marchi fossero descrittivi dei prodotti e privi di carattere distintivo. La Repubblica di Cipro si \u00e9 rivolta, dunque, al Tribunale dell\u2019Unione Europea per ottenere l\u2019annullamento delle decisioni dell\u2019UAMI. Con sentenza del 7 ottobre 2015 il Tribunale ha respinto i ricorsi della Repubblica di Cipro, \u2028confermando le decisioni dell\u2019Uami. Secondo i Giudici, i marchi non potevano essere registrati come marchi comunitari in quanto designano una specialit\u00e0 di formaggio di Cipro e descrivono, quindi, direttamente, almeno agli occhi del pubblico cipriota, il tipo e l\u2019origine geografica del formaggio, del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Ai sensi dell\u2019art. 7 del Regolamento sul Marchio Comunitario n. 207\/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualit\u00e0, la quantit\u00e0, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o l\u2019epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o del servizio. I segni e le indicazioni sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico destinatario, possono servire per designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui \u00e9 chiesta la registrazione. Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un segno non pu\u00f2 che essere svolta, da un lato, con riferimento ai prodotti o ai servizi interessati e, d\u2019altro lato, con riferimento alla comprensione che ne ha il pubblico di riferimento. Inoltre, un segno che, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la sua registrazione come marchio, possieda carattere descrittivo \u00e9 privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti o servizi. Il Tribunale ricorda, inoltre, che il regolamento sul marchio comunitario n. 207\/2009 non prevede la registrazione dei marchi di certificazione; tali marchi devono essere depositati quali marchi individuali e possono essere registrati solo se nessuno degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dal regolamento sul marchio comunitario pu\u00f2 essere invocato. Il diritto sul marchio comunitario pu\u00f2 essere acquisito solo tramite registrazione e quest\u2019ultima \u00e9 rifiutata segnatamente qualora il marchio sia sprovvisto di carattere distintivo, sia illecito o qualora diritti preesistenti si contrappongano a esso.<\/p>\n<p>PRIVACY<\/p>\n<p>Google e diritto all\u2019oblio: 50 le cause sostenute dal Garante (Garante Privacy, 26 ottobre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sono circa cinquanta i ricorsi definiti dal Garante privacy relativi a persone comuni, figure pubbliche locali, professionisti che si sono rivolti all&#8217;Autorit\u00e0 dopo il mancato accoglimento delle richieste di deindicizzazione da parte di Google. Un&#8217;altra decina di ricorsi sono in via di definizione. E&#8217; il bilancio dell&#8217;attivit\u00e0 del Garante a quasi un anno e mezzo dalla cosiddetta sentenza &#8220;Google Spain&#8221; (C-131\/12) della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea sul diritto all&#8217;oblio, che ha imposto a Google di dare un riscontro alle richieste di rimozione, dai risultati della ricerca, dei link alle pagine web che contengono il nominativo del richiedente. Di fronte al diniego di Google, gli utenti italiani possono rivolgersi in &#8220;appello&#8221; al Garante per la privacy o all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n<p>In circa un terzo dei casi definiti, il Garante ha accolto le richieste degli interessati ordinando a Google la rimozione dei link a pagine presenti sul web che riportavano dati personali ritenuti non pi\u00f9 di interesse pubblico, informazioni spesso eccedenti, riferite anche a persone estranee alla vicenda giudiziaria narrata, o lesive della sfera privata. In tutti gli altri casi, invece, l&#8217;Autorit\u00e0 ha respinto le richieste ritenendo che la posizione di Google fosse corretta, risultando prevalente l&#8217;interesse pubblico ad accedere alle informazioni tramite motori di ricerca. Si trattava, infatti, in prevalenza, di vicende processuali di sicuro interesse pubblico, anche a livello locale, spesso recenti o per le quali non erano ancora stati esperiti tutti i gradi di giudizio. I dati personali riportati, tra l&#8217;altro, risultavano trattati nel rispetto del principio di essenzialit\u00e0 dell&#8217;informazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RESPONSABILIT\u00c0 DEGLI ENTI<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 degli enti non \u00e9 retroattiva (C. Cass. Pen. Sez. III, 30 settembre 2015, n. 39373).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il novero dei reati contemplati dal D.lgs. 231\/2001, come \u00e9 noto, \u00e9 in continua espansione, e questo processo di ampliamento dell&#8217;area di punibilit\u00e0 espone la categoria degli enti ad un ventaglio sempre pi\u00f9 ampio di fattispecie incriminatrici. Tuttavia, come ha stabilito il 30 settembre la Corte di Cassazione, il principio di legalit\u00e0, peraltro riportato anche all&#8217;interno dell&#8217;art. 2 dello stesso decreto legislativo, impedisce che un ente sia chiamato a rispondere di un reato entrato a far parte del corpus normativo del D.lgs. 231\/2001 in un momento successivo rispetto alla sua commissione.<\/p>\n<p>Nel caso di specie erano stati addebitati ad una societ\u00e0 alcuni reati ambientali la cui incriminazione era avvenuta in un momento appena posteriore rispetto alla commissione degli stessi da parte delle personalit\u00e0 componenti l&#8217;organico dell&#8217;ente.<\/p>\n<p>In questa sede occorre sottolineare un ulteriore aspetto interessante del provvedimento: la Suprema Corte, nel rinviare la decisione al Tribunale, sembra non escludere la punibilit\u00e0 dell&#8217;ente per il reato di stoccaggio di rifiuti, considerata la sua natura di reato permanente. La consumazione dello stesso infatti, terminerebbe, secondo giurisprudenza consolidata, con la rimozione della situazione abusiva, attivit\u00e0 che, nel caso in esame, non sarebbe stata eseguita se non successivamente all&#8217;entrata in vigore della nuova fattispecie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Responsabilit\u00e0 del datore per la morte del lavoratore cagionata da macchinari non a norma (C. Cass., Sez. IV Pen., sent. 28 ottobre 2015, n. 43425).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il datore di lavoro deve vigilare affinch\u00e9 le attrezzature ed i macchinari utilizzati sul posto di lavoro siano mantenuti in uno stato conforme a quanto dispone la normativa sulla sicurezza sul posto dei lavoratori. Quest&#8217;obbligo va adempiuto anche in occasione delle manutenzioni operate sui macchinari a norma, che, nel processo di riparazione, possono subire delle modifiche tali da renderle pericolose per il personale addetto ai lavori.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il certificato di conformit\u00e0 ed il marchio CE richiesti per immettere il prodotto nel mercato, infatti non costituiscono di per s\u00e9 garanzie idonee ad esonerare il datore da ogni responsabilit\u00e0 per tutta la durata d&#8217;impiego del macchinario all&#8217;interno dell&#8217;azienda.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel caso in esame, deciso dalla Cassazione con sentenza depositata il 28 ottobre 2015, in un momento anteriore ad un infortunio mortale, era stata apportata alla macchina una modifica che aveva vanificato le misure di sicurezza delle quali il congegno stesso era inizialmente dotato. Pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto che il datore fosse colpevole di non aver esercitato l&#8217;attivit\u00e0 di vigilanza sulle macchine interessate dall&#8217;opera di manutenzione. La responsabilit\u00e0 addebitata all&#8217;ente corrisponde alla fattispecie dell&#8217;omicidio colposo, dal momento che la morte del lavoratore era stata cagionata, di fatto, dalla condotta negligente del datore che aveva omesso il controllo del macchinario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TRUST<\/p>\n<p>Si alla revocatoria se Trust \u00e9 in danno ai creditori (Trib. Roma, 12 ottobre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Tribunale Roma con sentenza 12 ottobre 2015 ha accolto la domanda per revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa dall\u2019attore e dalla parte intervenuta, avente ad oggetto l\u2019atto di disposizione con cui il convenuto ha trasferito in un trust la quota indivisa di sua pertinenza di un immobile di pregio. Il tribunale osserva che gli elementi di giudizio disponibili ben consentissero di ritenere che il convenuto aveva puntuale consapevolezza del pregiudizio che tale atto di disposizione arrecava ai creditori. Il debitore si era risolto a porre in essere l\u2019atto volto a \u201csegregare\u201d il suo patrimonio, proprio qualche giorno dopo che il G.E. gli aveva ordinato l\u2019immediato deposito delle somme da lui incamerate in veste di Notaio delegato per la vendita all\u2019incanto dei beni pignorati. Inoltre le specifiche competenze professionali del convenuto, inducono il giudicante a ritenere che egli si sia risolto al compimento dell\u2019atto di conferimento nel trust proprio al fine preordinato di sottrarre l\u2019immobile in compropriet\u00e0, alla funzione di garanzia patrimoniale in favore di futuri e prevedibili \u201cpretendenti\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DI FAMIGLIA<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Diritto alla continuit\u00e0 affettiva dei bimbi in affido (DDL. legge n. 2957 sul \u201cdiritto alla continuit\u00e0 affettiva dei bambini in affido familiare\u201d 14 ottobre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Camera dei deputati, nella seduta del 14 ottobre scorso, ha definitivamente approvato, senza modificazioni, la proposta di legge n. 2957, gi\u00e0 approvata dal Senato il 12 marzo scorso sul diritto alla continuit\u00e0 affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. Il Provvedimento, non ancora promulgato, ridefinisce il rapporto tra procedimento di adozione e affidamento familiare (cd. Affido). Alla famiglia affidataria viene riconosciuta una corsia preferenziale, consentendole, dunque, di concorrere per l\u2019adozione del minore in forza dei \u201clegami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia\u201d al fine di evitare un secondo doloroso distacco. Nel caso dell\u2019affido, la famiglia o la persona che si rende disponibile ad accogliere il minore \u00e9 consapevole di offrirgli una casa e un ambiente affettivo temporanei, in quanto la responsabilit\u00e0 genitoriale permane in capo alla famiglia d\u2019origine \u201co all\u2019autorit\u00e0 che ha provveduto al suo provvisorio allontanamento\u201d e l\u2019obiettivo cui punta l\u2019istituto \u00e8 quello di reintegrare il minore nella sua famiglia di origine.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel caso dell\u2019adozione, invece, la famiglia che accoglie il minore \u00e9 consapevole di assumere in tutto e per tutto, al termine del periodo di affidamento preadottivo, la responsabilit\u00e0 genitoriale in maniera definitiva e non reversibile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ciononostante, la prassi ha dimostrato che l\u2019affidamento, talvolta, perde nel corso del suo svolgimento il carattere di \u00absoluzione provvisoria e temporanea\u00bb che la legge invece gli attribuisce. Come noto, il periodo massimo di affidamento previsto dalla legge \u00e8 pari a 2 anni, prorogabile da parte del tribunale dei minorenni laddove se ne riscontri l\u2019esigenza (quando la sospensione dell\u2019affido rechi pregiudizio al minore): questo termine \u00e9, quindi, la soglia di riferimento circa la durata che dovrebbe avere la permanenza in accoglienza del minore.<\/p>\n<p>In relazione all\u2019esigenza di valorizzare il rapporto di affidamento, garantendo una corsia preferenziale nell\u2019adozione alle famiglie gi\u00e0 affidatarie del minore, la Corte europea per i diritti dell\u2019uomo si \u00e8 pronunciata con una sentenza 27 aprile 2010 (Affare Moretti e Benedetti c. Italia &#8211; causa n. 16318\/07), che ha condannato l\u2019Italia a risarcire una coppia di coniugi i quali, dopo essersi presi cura per 19 mesi di un minore attraverso l\u2019istituto dell\u2019affidamento, si era vista scavalcata da un\u2019altra famiglia in sede di adozione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Provvedimento approvato il 14 ottobre si compone di quattro articoli e introduce un favor per la considerazione positiva dei legami costruiti in ragione dell\u2019affidamento, avendo cura di specificare che questi hanno rilievo solo ove il rapporto instauratosi abbia di fatto determinato una relazione profonda, proprio sul piano affettivo, tra minore e famiglia affidataria. \u00e0\u02c6 prevista. dunque, una \u201ccorsia preferenziale\u201d per l\u2019adozione a favore della famiglia affidataria, laddove \u201cdichiarato lo stato di abbandono del minore\u201d risulti impossibile ricostruire il rapporto del minore con la famiglia d\u2019origine. Pi\u00f9 nel dettaglio, le nuove disposizioni stabiliscono che, laddove sia accertata l\u2019impossibilit\u00e0 di recuperare il rapporto tra il minore e la famiglia d\u2019origine e sia dunque dichiarata l\u2019adottabilit\u00e0 durante un prolungato periodo di affidamento, il tribunale dei minorenni, nel decidere in ordine alla domanda di adozione legittimante presentata dalla famiglia affidataria, debba tenere conto dei legami affettivi \u201csignificativi\u201d e del rapporto \u201cstabile e duraturo\u201d consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. Anche laddove il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia adottato da famiglia diversa da quella affidataria o sia dato in affidamento ad altra famiglia, viene tutelato comunque il diritto del minore alla continuit\u00e0 affettiva delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi con la famiglia affidataria, se rispondente all\u2019interesse del minore. Inoltre, il Giudice, nel decidere su ritorno in famiglia, adozione e nuovo affidamento, deve non solo tenere conto della valutazione dei servizi sociali, ma anche procedere all\u2019ascolto del minore maggiore di 12 anni e, se capace di discernimento, anche del minore infradodicenne. La nuova normativa, che esclude da questa \u201ccorsia preferenziale\u201d sia le coppie di fatto che i single, consente quale unica eccezione il caso particolare dell\u2019orfano di padre e di madre.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In tal caso l\u2019adozione \u00e8 consentita non solo a persone legate da vincolo di parentela o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori, ma anche alle coppie di fatto e alla persona singola; se per\u00f2 l\u2019adottante \u00e8 coniugato e non separato, l\u2019adozione deve essere richiesta da entrambi i coniugi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>INCENTIVI<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Misure per l\u2019autoimprenditorialit\u00e0 &#8211; Nuove imprese a tasso zero (circolare direttoriale 9 ottobre 2015 n. 75445).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito con Circolare direttoriale 9 ottobre 2015 n. 75445 i termini e le modalit\u00e0 per sostegno alla realizzazione e all\u2019avvio di nuove attivit\u00e0 imprenditoriali di piccola dimensione, di cui al decreto legislativo n. 185\/2000. Tale Provvedimento si rivolge non solo ai giovani fino a 35 anni, ma anche alle donne indipendentemente dall\u2019et\u00e0\u00a0; \u00e9 applicabile non pi\u00f9 nelle sole aree svantaggiate, ma in tutto il territorio nazionale; non prevede l\u2019erogazione di contributi a fondo perduto, ma solo la concessione di mutui agevolati a tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni di euro (per singola impresa); possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni le imprese costituite al massimo da 12 mesi; possibilit\u00e0 di presentazione della domanda anche da parte di persone fisiche che intendono costituire una societ\u00e0\u00a0. Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e della documentazione potranno essere presentate al Soggetto gestore a partire dal giorno 13 gennaio 2016.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PROFESSIONISTI E IMPRESE<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ancora nessun obbligo di assicurazione professionale per gli avvocati<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Non si pu\u00f2 ancora considerare in vigore per gli avvocati l\u2019obbligo di assicurarsi per la responsabilit\u00e0 civile derivante dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale. \u00c8 quanto ha chiarito il CNF con il parere n. 35 del 24 giugno scorso, pubblicato il 30 ottobre 2015 sul portale dedicato del Consiglio Nazionale Forense. Per l\u2019entrata in vigore dell\u2019obbligo si attende, infatti, che dal Ministero della Giustizia precisino le condizioni essenziali della polizza e i massimali minimi della stessa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Gli avvocati Nicola Tilli, Giovanni Nosengo e Mattia Tacchini hanno svolto per conto della societ\u00e0 IIR un corso di formazione in materia di redazione e negoziazione del contratto di agenzia dedicato ai responsabili delle reti agenti di primarie compagnie di assicurazione.<\/p>\n<p>* * *<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Newsletter a cura di Novastudia Milano:<\/p>\n<p>milano@novastudia.com<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il presente documento \u00e9 una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potr\u00e0 pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale n\u00e9 utilizzato a base di operazioni straordinarie, n\u00e9 preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un&#8217;analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.[\/vc_column_text][vc_empty_space empty_h=&#8221;2&#8243;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;402947&#8243;]SOMMARIO &nbsp; ALIMENTI OGM: tutto quello che c&#8217;\u00e8 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