{"id":1472,"date":"2015-12-12T15:30:24","date_gmt":"2015-12-12T15:30:24","guid":{"rendered":"https:\/\/novastudia.com\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2\/"},"modified":"2023-08-28T16:19:17","modified_gmt":"2023-08-28T16:19:17","slug":"a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novastudia.com\/it\/a-small-educational-handbook-on-privacy-published-by-mondadori-focus-junior-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3-2-2-2-2\/","title":{"rendered":"Novastudia Newsletter novembre 2015"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;182798&#8243;]SOMMARIO<\/p>\n<p>Novembre 2015<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ALIMENTI<\/p>\n<p>Approvato alla Camera il Provvedimento &#8220;Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversit\u00e0 agraria e alimentare&#8221; (Ddl. 348-B, istitutiva di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversit\u00e0 di interesse agricolo ed alimentare, 19 novembre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La riforma dei reati in materia agroalimentare e D.lgs. 231\/2001 (Ddl. &#8220;Nuove norme in materia di reati agroalimentare&#8221; 14 ottobre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AMBIENTE<\/p>\n<p>Via libera al Senato del Collegato Ambientale (Ddl. &#8220;Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell&#8217;uso eccessivo di risorse naturali&#8221; collegato alla legge di stabilit\u00e0 2014).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO UE<\/p>\n<p>La mancata accettazione da parte di un lavoratore di una riduzione salariale del 25 % costituisce un licenziamento ai sensi della direttiva sui licenziamenti collettivi (Corte di Giustizia UE, sentenza 11 novembre 2015 C-422\/14).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p>Trasferimento dati in USA: decaduta l&#8217;autorizzazione &#8220;Approdo sicuro&#8221; (Provv. Gar. Privacy, 22 ottobre, 6 novembre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DEL LAVORO<\/p>\n<p>nullit\u00e0 della rinuncia del lavoratore alla liquidazione del trattamento di fine rapporto (Cass., sez. lavoro, sent. n. 23087\/2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO PENALE<\/p>\n<p>Falso c.d. valutativo a seguito della modifica dell&#8217;art. 2621 cod. civ. (Cass. pen., Sez. V, ud. 12 novembre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p>Voluntary Disclosure: \u00e8 legge la proroga dei termini (D.L. n. 153\/2015,&#8221;misure per la finanza pubblica&#8221; c.d. decreto Voluntary disclosure).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MARCHI E BREVETTI<\/p>\n<p>L&#8217;importazione di alcuni modelli digitali dall&#8217;estero non si pu\u00f2 bloccare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PRIVACY<\/p>\n<p>Telemarketing: le ultime decisioni del Garante della privacy (Garante Privacy, 26 novembre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RESPONSABILITA&#8217; DEGLI ENTI<\/p>\n<p>poteri dl curatore fallimentare: la richiesta di dissequestro (Cass., sez. II Pen., sent. 16 novembre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n<p>infortunio del soggetto estraneo all&#8217;azienda (Cass., Pen. Sez. IV, sent. n. 44793\/2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TRUST<\/p>\n<p>Trust: il Consiglio nazionale del notariato contro gli orientamenti della Cassazione (Studio CNN 132\/2015\/T).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DI FAMIGLIA<\/p>\n<p>Separazioni e divorzi in comune: il rifiuto dell&#8217;ufficiale dello stato civile pu\u00f2 essere impugnato (Trib. di Milano, sez. Nona, decreto del 24 settembre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>INCENTIVI<\/p>\n<p>Incentivi all&#8217;assunzione anche per liberi professionisti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PROFESSIONISTI E IMPRESE<\/p>\n<p>Aggiornato il Sistema ISO anche negli Studi legali e imprese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ALIMENTI<\/p>\n<p>Approvato alla Camera il Provvedimento &#8220;Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversit\u00e0 agraria e alimentare&#8221; (Ddl. 348-B, istitutiva di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversit\u00e0 di interesse agricolo ed alimentare, 19 novembre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il 19 novembre 2015 la Camera ha approvato definitivamente la proposta di legge 348-B che istituisce un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversit\u00e0 agraria e alimentare. L&#8217;istituzione del sistema avviene in linea con la disciplina internazionale e nazionale sulla materia ed \u00e8 costituito da:<\/p>\n<ol>\n<li>a) l&#8217;Anagrafe nazionale della biodiversit\u00e0 agraria e alimentare, istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (articolo 3), ove sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica;<\/li>\n<li>b) la Rete nazionale della biodiversit\u00e0 agraria e alimentare (articolo 4);<\/li>\n<li>c) il Portale nazionale della biodiversit\u00e0 agraria e alimentare (articolo 5);<\/li>\n<li>d) il Comitato permanente per la biodiversit\u00e0 di interesse agricolo ed alimentare (articolo 8).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Obiettivo di questa Legge \u00e8 la valorizzazione della ricchezza agricola dell&#8217;Italia, riconoscendo all&#8217;agricoltore il ruolo di &#8220;Custode&#8221; di questo inestimabile patrimonio. All&#8217;interno del piano triennale di attivit\u00e0 del CREA sono previsti interventi per la ricerca sulla biodiversit\u00e0 agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>La riforma dei reati in materia agroalimentare e D.lgs. 231\/2001 (Ddl. &#8220;Nuove norme in materia di reati agroalimentare&#8221; 14 ottobre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Si sono conclusi lo scorso 14 ottobre i lavori per lo Schema di disegno di legge recante &#8220;Nuove norme in materia di reati agroalimentare&#8221;.<\/p>\n<p>La strada prescelta \u00e8 stata quella di un duplice intervento nel corpo del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: l&#8217;ampliamento dei reati presupposto alle frodi in commercio di prodotti alimentare (artt. 516, 517, 517 quater e 517 quater c.p.) e dei delitti contro la salute pubblica (artt. 439, 439 bis, 440, 440 bis, 444, 445 bis e 452 c.p.) da una parte; la previsione di una peculiare figura di Modello di organizzazione e<\/p>\n<p>gestione, idoneo a escludere o attenuare la responsabilit\u00e0 delle imprese alimentari<\/p>\n<p>costituite in forma societaria, dall&#8217;altra. Ai fini del riconoscimento di una capacit\u00e0 esimente (o comunque attenuante) per il modello, percorrendo la strada gi\u00e0 intrapresa in materia di sicurezza sul lavoro<\/p>\n<p>dall&#8217;art. 30 del d. lgs. n. 81\/2008, sono state individuate talune caratteristiche ben<\/p>\n<p>precise, sostanzialmente riconducibili:<\/p>\n<ol>\n<li>a) all&#8217;adempimento di obblighi giuridici, sanciti sia a livello nazionale che sovranazionale, relativi al rispetto degli standard di fornitura di informazioni sugli alimenti, alle attivit\u00e0 di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie, di vigilanza e di controllo sui prodotti alimentari, alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti, alle attivit\u00e0 di valutazione e di<\/li>\n<\/ol>\n<p>gestione del rischio e alle periodiche verifiche sull&#8217;effettivit\u00e0 e sull&#8217;adeguatezza del<\/p>\n<p>modello stesso;<\/p>\n<ol>\n<li>b) alla presenza, all&#8217;interno del modello, di idonei sistemi di registrazione delle<\/li>\n<\/ol>\n<p>attivit\u00e0 prescritte, di un&#8217;articolazione di funzioni tale da garantire adeguate<\/p>\n<p>competenze tecniche e necessari poteri per le attivit\u00e0 di verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, di un adeguato sistema disciplinare e soprattutto un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull&#8217;attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneit\u00e0 delle misure adottate.<\/p>\n<p>Nei confronti di piccole e medie imprese si prevede una notevole semplificazione, con la possibilit\u00e0 che il compito di vigilanza possa essere assegnato a un solo soggetto, purch\u00e9 dotato &#8220;oltre che di autonomi poteri di iniziativa e di controllo&#8221; di adeguata professionalit\u00e0 e specifica competenza anche (ma non solo) nel settore alimentare, individuato nell&#8217;ambito di un elenco nazionale appositamente istituito.<\/p>\n<p>Sempre in chiave semplificatoria, \u00e8 consentito al titolare di imprese alimentari<\/p>\n<p>aventi meno di dieci dipendenti e un volume d&#8217;affari annuo inferiore a 2 milioni di euro di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e tutela della sicurezza degli alimenti o mangimi e della lealt\u00e0 commerciale (sempre che abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attivit\u00e0 produttiva), venendo meno l&#8217;obbligo di designare l&#8217;operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AMBIENTE<\/p>\n<p>Via libera al Senato del Collegato Ambientale (Ddl. &#8220;Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell&#8217;uso eccessivo di risorse naturali&#8221; collegato alla legge di stabilit\u00e0 2014).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 stato approvato dal Senato il 4 novembre 2015 il Collegato ambientale &#8211; disegno di legge recante &#8220;disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell&#8217;uso eccessivo di risorse naturali&#8221;. Il testo ritorna ora al vaglio della Camera. Il Ddl contiene misure per: la mobilit\u00e0 sostenibile nelle citt\u00e0, difesa del mare, valutazione dell&#8217;impatto sanitario degli impianti energetici, economia circolare, prevenzione del rischio idrogeologico, potenziamento del servizio idrico e garanzia dei consumi d&#8217;acqua essenziali da parte dei cittadini pi\u00f9 disagiati, gestione e prevenzione della produzione dei rifiuti, potenziamento e miglioramento degli acquisti verdi da parte della Pubblica amministrazione e per la tutela degli animali domestici, difesa del capitale naturale e per l&#8217;introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi svolti dagli ecosistemi e dall&#8217;ambiente.<\/p>\n<p>Viene istituito il nuovo marchio volontario &#8220;Made Green in Italy&#8221; per indicare e comunicare l&#8217;impronta ambientale dei prodotti. Chi compra potr\u00e0 privilegiare il &#8220;chilometro zero&#8221; certificato e le produzioni agricole e industriali sostenibili.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO UE<\/p>\n<p>La mancata accettazione da parte di un lavoratore di una riduzione salariale del 25 % costituisce un licenziamento ai sensi della direttiva sui licenziamenti collettivi (Corte di Giustizia UE, sentenza 11 novembre 2015 C-422\/14).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea con sentenza del 11 novembre 2015 nella causa C-422\/14, ha statuito che la risoluzione di un contratto di lavoro in seguito al rifiuto da parte del lavoratore di acconsentire a una modifica unilaterale e sostanziale, a suo svantaggio, degli elementi essenziali di tale contratto costituisce un licenziamento ai sensi della direttiva sui licenziamenti collettivi. La Corte ritiene che il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, a una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso rientra nella nozione di &#8220;licenziamento&#8221; ai sensi della direttiva. La Corte ricorda che i licenziamenti si caratterizzano per la mancanza di consenso da parte del lavoratore. Nel caso di specie, la cessazione del rapporto di lavoro della lavoratrice che ha acconsentito alla risoluzione consensuale \u00e8 imputabile alla modifica unilaterale apportata dal datore di lavoro a un elemento sostanziale del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona della lavoratrice stessa. Tale cessazione costituisce quindi un licenziamento. Infatti, secondo i Giudici, la nozione di licenziamento non pu\u00f2 essere interpretata restrittivamente in quanto la Direttiva UE volta al rafforzamento della tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi. Inoltre, l&#8217;obiettivo dell&#8217;armonizzazione delle norme applicabili ai licenziamenti collettivi consiste nel garantire una protezione di analoga natura dei diritti dei lavoratori nei vari Stati membri e nell&#8217;uniformare gli oneri che tali norme di tutela comportano per le imprese dell&#8217;Unione. La nozione di licenziamento condiziona direttamente l&#8217;applicazione della tutela e dei diritti predisposti dalla direttiva a favore dei lavoratori. Tale nozione incide, quindi, direttamente sugli oneri per l&#8217;impresa che la tutela dei lavoratori comporta. Di conseguenza, qualsiasi normativa nazionale o interpretazione che conduca a ritenere che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, la risoluzione del contratto di lavoro non costituisca un licenziamento ai sensi della direttiva altererebbe l&#8217;ambito di applicazione di quest&#8217;ultima, privandola cos\u00ec della sua piena efficacia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DELL&#8217;INFORMATICA E DELL&#8217;INTERNET<\/p>\n<p>Trasferimento dati in USA: decaduta l&#8217;autorizzazione &#8220;Approdo sicuro&#8221; (Provv. Gar. Privacy, 22 ottobre &#8211; 6 novembre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Garante per la Privacy ha dichiarato decaduta l&#8217;autorizzazione emanata a suo tempo con la quale si consentivano i trasferimenti di dati verso gli Stati Uniti sulla base del cosiddetto accordo &#8220;Safe Harbor&#8221;. Per poter trasferire dati oltreoceano, societ\u00e0 multinazionali, organizzazioni e imprese italiane dovranno ricorrere alle altre possibilit\u00e0 previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Il provvedimento (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) \u00e8 stato adottato dal Garante a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, che ha dichiarato invalido il regime introdotto in virt\u00f9 dell&#8217;accordo &#8220;Approdo sicuro&#8221; (Safe Harbor), facendo venire meno il presupposto di legittimit\u00e0 per il trasferimento negli Usa di dati personali dei cittadini europei per chi utilizzava questo strumento. La decisione presa dal Garante \u00e8 in linea con quanto concordato nelle settimane scorse nell&#8217;ambito del Gruppo che riunisce le Autorit\u00e0 della privacy dell&#8217;Ue. In attesa delle prossime decisioni che verranno assunte in sede europea, le imprese potranno dunque trasferire lecitamente i dati delle persone solo avvalendosi di strumenti quali, ad esempio, le clausole contrattuali standard o le regole di condotta adottate all&#8217;interno di un medesimo gruppo (le cosiddette BCR, Binding Corporate Rules). L&#8217;Autorit\u00e0 si \u00e8 comunque riservata di effettuare controlli per verificare la liceit\u00e0 e la correttezza del trasferimento dei dati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DEL<\/p>\n<p>LAVORO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nullit\u00e0 della rinuncia del lavoratore alla liquidazione del trattamento di fine rapporto (Cass., sez. lav., sent. n. 23087\/2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione \u00e8 stata chiamata a pronunciarsi sulla validit\u00e0 di un accordo transattivo sottoscritto da un lavoratore alcuni mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro, con il quale lo stesso aveva rinunciato a veder computati ai fini del TFR benefici ed emolumenti ulteriori rispetto alla retribuzione che pure erano stati erogati con continuit\u00e0 nel corso del rapporto.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio \u00e8 un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore \u00e8 nulla ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1325 c.c., per mancanza dell&#8217;oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l&#8217;accantonamento delle somme gi\u00e0 effettuato.<\/p>\n<p>Il diritto alla liquidazione del TFR \u00e8 dunque un diritto futuro. I giudici della Corte hanno prima di tutto chiarito che, secondo la giurisprudenza di legittimit\u00e0, dal momento che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio \u00e8 un diritto futuro, &#8221; rinuncia effettuata dal lavoratore \u00e8 radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1325 c.c., per mancanza dell&#8217;oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l&#8217;accantonamento delle somme gi\u00e0 effettuato&#8221;.<\/p>\n<p>La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali, infatti, non \u00e8 annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all&#8217;art. 2113 c.c., poich\u00e9 tale ultima norma si riferisce a diritti gi\u00e0 acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, quindi, secondo la Cassazione, la Corte di merito ha errato nel negare che la fattispecie concreta attenesse ad una preventiva disposizione di diritti non ancora sorti n\u00e9 maturati.<\/p>\n<p>La Corte ha, dunque, accolto il motivo di ricorso esaminato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO PENALE<\/p>\n<p>Falso c.d. valutativo a seguito della modifica dell&#8217;art. 2621 cod. civ. (Cass. pen., Sez. V, ud. 12 novembre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione nell&#8217;udienza del 12 novembre 2015, ha risolto la seguente questione: &#8220;Se a seguito della modifica dell&#8217;art. 2621 cod. civ., introdotta dall&#8217;art. 9 legge 27.5.2015 n. 69 anche mediante la soppressione dell&#8217;inciso &#8220;ancorch\u00e9 oggetto di valutazioni&#8221;, il falso c.d. valutativo sia tuttora punibile&#8221;. La Corte adottando una soluzione affermativa ha precisando che: &#8220;Nell&#8217;art. 2621 c.c. il riferimento ai &#8216;fatti materiali quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realt\u00e0 non vale a escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch&#8217;essi predicabili di falsit\u00e0 quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale. Infatti, quando intervengono in contesti che implicano l&#8217;accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi&#8221;. Questa soluzione si pone dunque in netto contrasto con quanto affermato dalla stessa Cassazione, Sez. V, 30 luglio 2015, n. 33774 che, al contrario, aveva affermato la sopravvenuta irrilevanza dei falsi c.d. valutativi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO TRIBUTARIO<\/p>\n<p>Voluntary Disclosure: \u00e8 legge la proroga dei termini (D.L. n. 153\/2015, &#8220;misure per la finanza pubblica&#8221; c.d. decreto Voluntary disclosure).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il 13 novembre scorso \u00e8 stato convertito in legge il d.l. n. 153\/2015 che ha prorogato i termini per l&#8217;accesso alla voluntary disclosure. Come stabiliva il D.l. l&#8217;accesso alla procedura \u00e8 consentito fino al 30 novembre, mentre l&#8217;integrazione dell&#8217;istanza e l&#8217;invio della relativa relazione di accompagnamento devono avvenire entro il 30 dicembre 2015, termine quest&#8217;ultimo utilizzabile non solo dai nuovi aderenti alla procedura ma anche da chi avesse gi\u00e0 presentato la documentazione necessaria e dovesse correggerla. Inoltre, il termine ultimo per concludere le procedure di controllo ed accertamento \u00e8 fissato al 31 dicembre 2016 per le contestazioni dell&#8217;anno 2010.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MARCHI E<\/p>\n<p>BREVETTI<\/p>\n<p>L&#8217;importazione di alcuni modelli digitali dall&#8217;estero non si pu\u00f2 bloccare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;ITC (International Trade Commission) aveva imposto il blocco delle importazioni all&#8217;interno degli Stati Uniti di alcuni modelli digitali ad uso dentistico sviluppati in Pakistan e da l\u00ec inviati negli Stati Uniti per essere realizzati con stampanti 3D. La US Court of Appeals for the Federal Circuit ha accolto i ricorsi mossi nei confronti della decisione dell&#8217;ITC in quanto l&#8217;infrazione brevettuale avviene fuori dagli Stati Uniti e comporta solo successivamente, e per via telematica, l&#8217;ingresso nel Paese di mezzi per creare prodotti attraverso la stampa 3D. La questione riguarda il diritto brevettuale e la giurisdizione sui beni digitali. L&#8217;ITC considerava tale caso un aggiramento delle leggi che regolano la propriet\u00e0 intellettuale e decise cos\u00ec di intervenire come se si trattasse di prodotti fisici. Pur non potendo ordinare un blocco dei prodotti incriminati presso le frontiere digitali, aveva deciso di considerare &#8220;spediti&#8221; negli Stati Uniti tali file, facendoli rientrare nella definizione di merce importata. L&#8217;ITC stabiliva in tal modo l&#8217;esistenza di un confine digitale che opera nella stessa maniera di quello fisico. Ci\u00f2 spinse le aziende ICT e associazioni di categoria ad opporsi alla decisione della Commissione in quanto l&#8217;estensione ai dati digitali della propria giurisdizione va contro inequivocabilmente i poteri conferitoli dal Congresso. Tali argomentazioni sono state accolta dalla US Court of Appeals for the Federal Circuit.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PRIVACY<\/p>\n<p>Telemarketing: le ultime decisioni del Garante della privacy (Garante Privacy, 26 novembre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con la newsletter n. 480 del 26 novembre 2015, sono state rese note alcune recenti decisioni del Garante per la protezione dei dati personali inerenti al telemarketing. Le societ\u00e0 di telemarketing non possono contattare un&#8217;utenza riservata senza aver prima acquisito il consenso dell&#8217;intestatario della linea: \u00e8 quanto deciso dal Garante privacy relativamente al caso di un utente che lamentava di essere disturbato da offerte promozionali telefoniche nonostante il suo numero non fosse presente &#8220;dietro sua richiesta&#8221; in alcun elenco telefonico.<\/p>\n<p>L&#8217;azienda destinataria della decisione del Garante, dopo aver inizialmente negato, aveva ammesso che alcune telefonate promozionali erano state gestite tramite il loro centralino su incarico di un gestore telefonico; n\u00e8 la compagnia telefonica n\u00e9 il call center, tuttavia, avevano acquisito il consenso dell&#8217;utente a contattarlo sulla sua utenza. Secondo la normativa sulla privacy, invece, \u00e8 possibile contattare un utente solo qualora questi abbia espresso il proprio consenso al trattamento dei dati personali per finalit\u00e0 di marketing.<\/p>\n<p>Il Garante, pertanto, ha vietato alla societ\u00e0 di telemarketing il trattamento dei dati personali dell&#8217;interessato e l&#8217;utilizzo del numero riservato di potenziali clienti senza previa documentazione di aver acquisito il loro consenso libero e informato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RESPONSABILITA&#8217; DEGLI ENTI<\/p>\n<p>poteri di curatore fallimentare: la richiesta di dissequestro (Cass., Sez. II Pen., Sent. 16 novembre 2015 n. 45519).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con la sentenza n. 45519\/15 il Supremo Collegio \u00e8 tornato a pronunciarsi sulla questione della legittimazione del curatore fallimentare a proporre impugnazione contro i provvedimenti in materia di sequestro.<\/p>\n<p>La Corte ha ricordato che le Sezioni Unite hanno recentemente stabilito (n. 11170\/15) che il curatore fallimentare non \u00e8 legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell&#8217;art. 19 d.lgs. n. 231\/2001 (confisca). Il curatore fallimentare, infatti, deve certamente essere considerato terzo rispetto al procedimento di sequestro dei beni gi\u00e0 appartenuti alla societ\u00e0 fallita, con la conseguenza che non pu\u00f2 agire in rappresentanza dei creditori.<\/p>\n<p>Pertanto, il curatore non pu\u00f2 essere considerato come &#8220;un soggetto privato che agisca in rappresentanza o sostituzione del fallito e\/o dei singoli creditori o del comitato dei creditori &#8220;, ma rappresenta un &#8216;organo che svolge una funzione pubblica ed affianca il Tribunale ed il Giudice delegato per perseguimento degli interessi dinanzi indicati.<\/p>\n<p>Il principio vale anche per le impugnazioni di provvedimenti di rigetto della richiesta di dissequestro. Il principio illustrato, secondo il quale il curatore fallimentare non \u00e8 legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro, sottolinea la Corte, non pu\u00f2 che comportare la carenza di legittimazione a proporre gravame avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro.<\/p>\n<p>L&#8217;assenza di legittimazione del curatore fallimentare a proporre gravame, di conseguenza, determina l&#8217;inammissibilit\u00e0 del ricorso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n<p>infortunio del soggetto estraneo all&#8217;azienda<\/p>\n<p>(Cass. Pen. sez. IV, sentenza n.<\/p>\n<p>44793\/2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44793\/2015, si \u00e8 pronunciata sul tema dell&#8217;estendibilit\u00e0 della tutela antinfortunistica a soggetti estranei all&#8217;ambiente di lavoro.<\/p>\n<p>Nella fattispecie, la Corte d&#8217;Appello di Milano aveva condannato il responsabile per la sicurezza all&#8217;interno di una s.r.l. per il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) per aver contribuito a cagionare l&#8217;investimento di un pedone.<\/p>\n<p>Il giudice di merito rilevava come, pur avendo redatto il documento di valutazione dei rischi ed aver rinvenuto un pericolo nella circolazione dei pedoni nel piazzale, l&#8217;imputato non avesse predisposto alcuna misura di sicurezza idonea a scongiurare ipotesi di infortunio, come per esempio passaggi di larghezza sufficiente e delimitati da strisce per la circolazione dei pedoni.<\/p>\n<p>Il condannato ricorreva per Cassazione, rilevando, tra gli altri motivi, che la persona offesa non fosse un dipendente dell&#8217;azienda.<\/p>\n<p>La Cassazione ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui, in materia di prevenzione degli infortuni nel luogo di lavoro, anche il terzo ad essa estraneo \u00e8 beneficiario della tutela vigente in capo ai soggetti preposti ai controlli.<\/p>\n<p>Dal principio appena espresso, deriva dunque che dell&#8217;infortunio occorso all&#8217;extraneus risponde il garante della sicurezza, ove l&#8217;evento lesivo rientri nell&#8217;area di rischio definita dalla regola cautelare violata e il soggetto terzo non abbia posto in essere delle condotte di volontaria esposizione al pericolo.<\/p>\n<p>In capo al ricorrente, infatti, vigeva un obbligo di comportamento attivo, consistente nell&#8217;attivazione delle misure idonee a neutralizzare i rischi di investimento derivanti dalla circolazione di pedoni ed automezzi nel piazzale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TRUST<\/p>\n<p>Trust: il Consiglio nazionale del notariato contro gli orientamenti della Cassazione (Studio CNN 132\/2015\/T).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con lo Studio n. 132\/2015\/T il Consiglio nazionale del notariato ha espresso le proprie posizioni in merito al recente orientamento della Corte di Cassazione in materia di imposizione indiretta sui vincoli di destinazione. Con tre ordinanze (nn. 3735, 3737 e 3886 del 4 febbraio 2015) gli Ermellini, in merito all&#8217;applicazione dell&#8217;imposta sulle successioni e donazioni ai vincoli di destinazione, hanno ritenuto configurabile un&#8217;autonoma imposta gravante sulla costituzione del vincolo, in contrasto con il panorama interpretativo vigente negli ultimi anni.<\/p>\n<p>La Cassazione, chiamata a pronunciarsi in tre casi concernenti ipotesi di trust auto dichiarato con finalit\u00e0 di garanzia, di fondo patrimoniale e di scopo, ha annullato con rinvio le statuizioni con cui le Commissioni Tributarie Regionali si erano pronunciate nel senso della sola imposizione fissa di registro sulla costituzione del vincolo, considerando applicabile l&#8217;imposizione in misura proporzionale dell&#8217;8%.<\/p>\n<p>L&#8217;inversione di tendenza prospettata dagli Ermellini consegue all&#8217;interpretazione, operata dagli stessi, dell&#8217;art. 2 del d.l. 262\/2006 (recante misure in materia di riscossione); il Collegio, infatti, ha ritenuto che, con la suddetta norma, sia stata introdotta una nuova imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione e che il mero contenuto economico della destinazione basti a dimostrare la capacit\u00e0 contributiva del soggetto, con conseguente irrilevanza del trasferimento patrimoniale legato al vincolo.<\/p>\n<p>Il Consiglio nazionale del notariato ha rilevato alcune criticit\u00e0 nella suddetta interpretazione, potenzialmente idonea, a parere dell&#8217;organismo, ad estendere l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta ad ogni tipologia di vincolo di destinazione, anche di natura non traslativa ed indipendentemente dal carattere oneroso o liberale.<\/p>\n<p>Lo studio del Consiglio evidenzia come l&#8217;orientamento della Suprema Corte abbia sollevato dubbi anche in molta parte della dottrina, che ha concentrato le proprie critiche sull&#8217;insostenibilit\u00e0 della tesi dell&#8217;istituzione di una nuova imposta, stante il tenore letterale della norma, e sul possibile contrasto dell&#8217;interpretazione suddetta con l&#8217;art. 53 della Costituzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DI TUTTO UN PO&#8217;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DIRITTO DI FAMIGLIA<\/p>\n<p>Separazioni e divorzi in comune: il rifiuto dell&#8217;ufficiale dello stato civile pu\u00f2 essere impugnato (Trib. di Milano, sez. Nona, decreto del 24 settembre 2015).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In caso di accordi di separazione e divorzio dinnanzi al Comune, \u00e8 possibile impugnare il rifiuto dell&#8217;Ufficiale dello Stato civile a ricevere le dichiarazioni dei coniugi, necessarie per perfezionare l&#8217;iter.<\/p>\n<p>Nonostante il decreto legge 132\/2014 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione) nulla abbia disposto a tal proposito, pu\u00f2 applicarsi la disposizione ex art. 95 del DPR 396\/2000 ed entrambi i coniugi potranno rivolgersi al Tribunale. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano in un recente decreto (presidente Servetti, estensore Buffone) che negli accordi di separazione o divorzio davanti al Sindaco del Comune ha consentito di far riferimento all&#8217;art. 7 del DPR 396\/2000 secondo cui &#8220;nel caso in cui l&#8217;ufficiale dello stato civile rifiuti l&#8217;adempimento di un atto da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto&#8221;. Nel silenzio del decreto legge 132\/2014, dalla norma citata pu\u00f2 desumersi un potere di rifiuto in capo al funzionario esercitabile in via generale: tuttavia, questo richiamo consente anche di rintracciare il contestuale regime giuridico di impugnazione applicabile anch&#8217;esso in via generale a fronte del diniego opposto.<\/p>\n<p>A seguito del rifiuto dell&#8217;ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione, sar\u00e0 possibile ricorrere al Tribunale ex artt. 95 e 96 Dpr n. 396\/2000. Al ricorso fa seguito un procedimento in camera di consiglio, in cui dovranno essere sentiti gli interessati e il Procuratore della Repubblica, al termine del quale il collegio provveder\u00e0 con decreto motivato.<\/p>\n<p>Tuttavia, il Tribunale di Milano chiarisce che il rifiuto opposto dal funzionario dovr\u00e0 essere impugnato da ambedue i coniugi poich\u00e8, trattandosi dello scioglimento del loro matrimonio, costoro assumono le caratteristiche di una parte plurisoggettiva a composizione necessaria.<\/p>\n<p>Al contrario, se impugnasse solo uno dei due, l&#8217;acquiescenza dell&#8217;altro integrerebbe un difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p. di colui che impugna uti singuli.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>INCENTIVI<\/p>\n<p>Incentivi all&#8217;assunzione anche per liberi professionisti.<\/p>\n<p>Gli incentivi all&#8217;assunzione sono diversi e consistono in sgravi contributivi o in bonus conguagliati in sede di pagamento dei contributi. Le agevolazioni all&#8217;assunzione valide per le imprese possono essere utilizzate dai professionisti. Tra i pricipali si possono ricordare: Bonus disoccupati 2016; Bonus Garanzia Giovani; Apprendistato; Bonus donne disoccupate; Bonus disoccupati over 50.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PROFESSIONISTI E IMPRESE<\/p>\n<p>Aggiornato il Sistema ISO anche negli Studi legali e imprese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 stata aggiornata la normativa tecnica europea ed internazionale EN ISO 9001, finalizzata ad indicare i requisiti standard per i Sistemi di Gestione per la Qualit\u00e0. L&#8217;entrata in vigore della versione aggiornata della norma, UNI EN ISO 9001:2015, determina il graduale abbandono delle disposizioni previgenti in materia.<\/p>\n<p>Per un periodo di tre anni (che si concluder\u00e0 nel settembre 2018), tutte le organizzazioni o imprese che hanno adeguato il loro sistema di gestione alla versione precedente della norma tecnica ISO (2008) potranno gradualmente passare alla nuova edizione.<\/p>\n<p>Allo scadere del triennio, per\u00f2, le certificazioni non conformi alla UNI EN ISO 9001:2015 saranno ritirate dal mercato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Newsletter a cura di Novastudia Milano:<\/p>\n<p>milano@novastudia.com<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il presente documento \u00e8 una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potr\u00e0 pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale n\u00e8 utilizzato a base di operazioni straordinarie, n\u00e8 preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un&#8217;analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.[\/vc_column_text][vc_empty_space empty_h=&#8221;2&#8243;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; uncode_shortcode_id=&#8221;150689&#8243;][vc_column][vc_column_text uncode_shortcode_id=&#8221;182798&#8243;]SOMMARIO Novembre 2015 &nbsp; ALIMENTI Approvato alla Camera 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