Novastudia Newsletter gennaio 2015

SOMMARIO

ALIMENTI

Ogm, confermato il divieto di coltivazione del mon810 (D.IM. 23 gennaio 2015).

AMBIENTE

Continua lento l’iter dei reati ambientali (D.D.L. 26 febbraio 2014, N. 1345).

ANTIRICICLAGGIO

Approvata dalla Commissione per gli Affari economici e monetari e per le libertà civili del Parlamento Europeo la quarta Direttiva europea contro il riciclaggio di denaro (IV Direttiva UE).

DIRITTO UE

Prenotazione voli online: va indicato il prezzo complessivo in ogni fase (Corte Giust. UE, V Sez., sent. 15 gennaio 2015, causa C-573/13).

DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELL’INTERNET

Pubblicate le regole tecniche sul documento informatico (d.P.C.M. 13 novembre 2014, in G.U. 12 gennaio 2015, n. 8).

DIRITTO DEL LAVORO

Il lavoratore deve provare l’esistenza di condotte del datore dirette alla sua emarginazione (Corte Cass., sez. Lavoro, sent. 23 gennaio 2015, n. 1258).

DIRITTO PENALE

L’errore di diritto è scusabile se incolpevole data la sua inevitabilità (Corte Cass., sez. III Pen., sent. 26 gennaio 2015, n. 3412).

DIRITTO TRIBUTARIO

La Guardia di Finanza può ampliare le verifiche senza obbligo di comunicarlo al contribuente (Corte Cass., sez. Tributaria, sent. 21 gennaio 2015, n. 992).

MARCHI E BREVETTI

In vigore il Patent box, regime agevolato per lo sfruttamento di marchi e brevetti, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (d.l. n. 3/2015, «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti» in G.U. il 24 gennaio 2015).

PRIVACY

Diritto all’oblio e rimozione dei risultati di Google: i primi provvedimenti del Garante.

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI

Sono confiscabili, in caso di “reato in contratto”, le somme percepite dall’ente non giustificate dai costi concretamente sostenuti per l’esecuzione della prestazione (Corte Cass., sez. VI Penale, sent. 22 dicembre 2014, n. 53430).

SICUREZZA SUL LAVORO

La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante (Corte Cass., sent. 27 gennaio 2015, n. 3786).

TRUST

I Beni del trust sono intestati solo formalmente al trustee e quindi sono esclusi dal suo patrimonio (Corte Cass., sez. II Pen., sent. 3 dicembre 2014, n. 50672).

DI TUTTO UN PO’

DIRITTO DI FAMIGLIA

Il bambino nato da maternità surrogata all’estero è figlio dei genitori committenti italiani (CEDU, sez. II, sent. 27 gennaio 2015, Paradiso e Campanelli c. Italia).

INCENTIVI

incentivi alle assunzioni introdotti con la Legge di Stabilità del 2015.

PROFESSIONISTI E IMPRESE

Istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO

ALIMENTI

Ogm, confermato il divieto di coltivazione del mon810 (D.IM. 23 gennaio 2015).

Il Ministro della Salute, il Ministro delle politiche agricole e quello dell’Ambiente, hanno firmato il 23 gennaio 2015 il decreto che sancisce il divieto di coltivazione di mais Ogm MON810. Il provvedimento proroga per un periodo di ulteriori 18 mesi dalla sua entrata in vigore il divieto già emanato con il precedente decreto interministeriale del 12 luglio 2013.

La decisione anticipa il recepimento in Italia della nuova Direttiva in materia di OGM che sancisce il diritto degli Stati Membri di limitare o proibire la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul territorio nazionale, anche se questi sono autorizzati a livello europeo, per motivi di natura economica ed agricola.

AMBIENTE

Continua lento l’iter dei reati ambientali (D.D.L. 26 febbraio 2014, N. 1345).

Il 26 gennaio 2015 le commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato hanno concluso l’esame del testo già approvato dalla Camera del D.D.L. n. 1345 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.

Il progetto di legge in questione interviene sul quadro normativo dei reati ambientali, prevedendo un inasprimento delle sanzioni e l’introduzione di nuove fattispecie nel codice penale, con anche il fine di contrastare l’azione delle organizzazioni criminali. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale dovrebbe essere inserito il Titolo VI-bis (“Dei delitti contro l’ambiente”) in cui verrebbero introdotti gli articoli 452-bis (Inquinamento ambientale), 452-quater (Delitti colposi contro l’ambiente), 452-quinquies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ); 452-sexies (Impedimento del controllo), 452-septies (Circostanze aggravanti), 452-octies (Ravvedimento operoso), 452-novies (Confisca), 452-decies (Ripristino dello stato dei luoghi).

ANTIRICICLAGGIO

Approvata dalla Commissione per gli Affari economici e monetari e per le libertà civili del Parlamento Europeo la quarta Direttiva europea contro il riciclaggio di denaro (IV Direttiva UE).

È stata approvata il 27 gennaio 2015 dalla Commissione per gli Affari economici e monetari e per le libertà civili del Parlamento Europeo la quarta Direttiva europea contro il riciclaggio di denaro, volta ad accrescere la trasparenza in merito alla proprietà delle società e dei trust e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il testo introduce in tutti i Paesi europei un registro centralizzato di informazioni riguardo alla proprietà effettiva degli enti giuridici di cui sopra; inoltre, al fine di intercettare operazioni di antiriciclaggio internazionale sono previsti meccanismi di cooperazione sovranazionale.

I reati fiscali vengono inclusi così fra i reati presupposto di riciclaggio.

DIRITTO UE

Prenotazione voli online: va indicato il prezzo complessivo in ogni fase (Corte Giust. UE, V Sez., sent. 15 gennaio 2015, causa C-573/13).

Nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica, il prezzo finale da pagare deve essere complessivamente precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la loro prima indicazione. Ciò vale non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente ed operato dalla singola compagnia, bensì anche per il prezzo complessivo nel caso di tratta con pi๠trasbordi.

Tale interpretazione risulta tanto dal tenore quanto dalla ratio e dall’obiettivo della normativa dell’Unione, volta a garantire che i clienti possano operare un raffronto effettivo dei prezzi dei servizi aerei praticati dai vari vettori. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione con sentenza del 15 gennaio 2015 nella causa C-573/13.

DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELL’INTERNET

Pubblicate le regole tecniche sul documento informatico (d.P.C.M. 13 novembre 2014, in G.U. 12 gennaio 2015, n. 8).

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015 il D.P.C.M. del 13 novembre 2014, che contiene le “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”.

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 11 febbraio e contiene importanti previsioni in materia di formazione del documento informatico, indicando fra l’altro le operazioni necessarie per garantirne le caratteristiche di immodificabilità e di integrità (art. 3) e dando disposizioni in materia di copie e in materia di sicurezza per garantire la c.d. “tenuta del documento” (art. 8). Inoltre, specifiche previsioni disciplinano la formazione dei documenti amministrativi informatici e dei fascicoli, registri e repertori informatici.

DIRITTO DEL LAVORO

Il lavoratore deve provare l’esistenza di condotte del datore dirette alla sua emarginazione (Corte Cass., sez. Lavoro, sent. 23 gennaio 2015, n. 1258).

La Corte di Cassazione con sentenza 23 gennaio 2015 n. 1258/15 ha precisato che ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, devono ravvisarsi da parte del datore di lavoro comportamenti, anche protratti nel tempo, rilevatori, in modo inequivoco, di un’esplicita volontà di quest’ultimo di emarginazione del dipendente. Occorre pertanto dedurre e provare la ricorrenza di una pluralità di condotte tutte dirette all’espulsione dal contesto lavorativo, e comunque connotate da un alto tasso di vessatorietà e prevaricazione, nonché sorrette da un intento persecutorio e tra loro intrinsecamente collegate dall’unico fine intenzionale di isolare il dipendente.

DIRITTO PENALE

L’errore di diritto è scusabile se incolpevole data la sua inevitabilità (Corte Cass., sez. III Pen., sent. 26 gennaio 2015, n. 3412).

La Suprema Corte con sentenza 26 gennaio 2015, n. 3412 ha precisato che l’esclusione della colpevolezza nelle contravvenzioni non può essere determinata dall’errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale, quindi da mero errore di interpretazione.

Tale errore è scusabile quando determinato da un atto della P.A. o da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante da cui l’agente tragga la convinzione della correttezza dell’interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta.

DIRITTO TRIBUTARIO

La Guardia di Finanza può ampliare le verifiche senza obbligo di comunicarlo al contribuente (Corte Cass., sez. Tributaria, sent. 21 gennaio 2015, n. 992).

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 992, del 21 gennaio 2015, ha affermato che la Guardia di Finanza può ampliare le verifiche senza dover essere obbligata ad avvertire il soggetto accertato in quanto gli obblighi informativi sono previsti dallo Statuto di cui alla legge n. 212/2000 ma la mancata osservanza non rende l’accertamento nullo. Prima dell’entrata in vigore del c.d. “Decreto Sviluppo” (decreto legge n. 70/2011), la disposizione dello Statuto del contribuente che fissa un limite temporale preciso alla durata delle verifiche fiscali , ai sensi dell’art. 12, comma 5, l. n. 212/2000, così recitava: «La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni». Tale norma è stata continuamente oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza, soprattutto negli anni più recenti, con decisioni che sono giunte a conclusioni talvolta estreme e contrastanti.

Con il d.l. n. 70/2011, il legislatore con l’art. 7, comma 2, lett. c), ha aggiunto il seguente periodo all’art. 12, comma 5, Statuto del contribuente, che afferma: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente».

La novità introdotta dal d.l. n. 70/2011 comporta, pertanto, che il periodo massimo di durata della verifica fiscale presso il contribuente è differenziato in funzione del regime contabile da questi adottato:

– per i soggetti in contabilità ordinaria sono previsti 30 giorni, prorogabili, con atto motivato, di ulteriori 30;

per i soggetti in contabilità semplificata sono previsti 15 giorni, prorogabili di ulteriori quindici in caso di motivate esigenze d’indagine. In tutti i casi, precisa e ribadisce la nuova disposizione, ad avere rilevanza ai fini del calcolo dei giorni di durata della verifica sono «i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente».

MARCHI E BREVETTI

In vigore il Patent box, regime agevolato per lo sfruttamento di marchi e brevetti, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (d.l. n. 3/2015, «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti» in G.U. il 24 gennaio 2015).

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio 2015 ed entrato in vigore il giorno successivo, il d.l. n. 3/2015 (c.d. “Investment compact”) che ha modificato la disciplina del c.d. Patent box, il regime agevolato per lo sfruttamento di marchi e brevetti introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, prevedendone l’estensione anche ai marchi commerciali e includendo, tra le condizioni per la fruizione dell’agevolazione, lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo anche in outsourcing.

L’art. 5 del decreto («Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito d’imposta per acquisto beni strumentali nuovi») dispone che:

– nelle attività immateriali per le quali è possibile fruire del regime agevolato (abbattimento del 50%, ai fini della formazione del reddito complessivo, dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, marchi, e brevetti) sono inclusi anche i marchi commerciali (e non pi๠solo i marchi funzionalmente equivalenti a brevetti), nonché i disegni e i modelli;

– nel caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, ai fini della fruizione del beneficio non è pi๠necessaria la stipulazione di un un accordo di ruling internazionale con l’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 269/2003, divenendo detto accordo una mera facoltà;

– lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, posta dal comma 41 dell’art. 1 della Legge di Stabilità come condizione per la fruizione dell’agevolazione, può essere realizzato mediante contratti di ricerca stipulati non solo con università o enti di ricerca e organismi equiparati, ma anche con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

PRIVACY

Diritto all’oblio e rimozione dei risultati di Google: i primi provvedimenti del Garante.

L’Autorità Garante per la Privacy ha adottato i primi provvedimenti relativi ai ricorsi di cittadini a cui Google ha negato la deindicizzazione delle pagine contenenti informazioni ritenute dagli interessati lesive della propria reputazione. Le segnalazioni e i ricorsi pervenuti al Garante, riguardano la richiesta di rimozione di risultati di ricerca relativi a vicende processuali. In seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 maggio 2014, che ha stabilito che Google deve cancellare dai risultati di ricerca relativi a nomi di privati cittadini le informazioni “inadeguate, non pertinenti o non pi๠pertinenti” qualora i cittadini lo richiedano, la compagnia di Mountain View ha pubblicato un modulo per il “diritto all’oblio” grazie al quale gli utenti possono chiedere la cancellazione dei risultati associati al loro nome.

L’eventuale deindicizzazione delle pagine è valutata da Google sulla base di alcuni elementi, tra cui l’interesse pubblico a conoscere la notizia, il tempo trascorso dall’avvenimento, l’accuratezza della notizia e la rilevanza della stessa nell’ambito professionale di appartenenza. Se la società rigetta la richiesta, gli utenti italiani possono fare ricorso al Garante per la privacy o all’Autorità giudiziaria.

Ad oggi l’Autorità per la protezione dei dati personali si è pronunciata su nove casi.

In sette provvedimenti il Garante non ha accolto la richiesta degli interessati, ritenendo corretta la valutazione di Google che aveva ritenuto prevalente l’interesse pubblico verso le informazioni.

L’Autorità ha invece accolto il ricorso di due cittadini. Nel primo caso, relativo a documenti pubblicati su un quotidiano online, perché erano presenti numerose informazioni eccedenti riferite anche a persone estranee alla vicenda giudiziaria riportata. Nel secondo caso, riguardante informazioni pubblicate su un blog, perché le informazioni erano “inserite in un contesto idoneo a ledere la sfera privata della persona” e in violazione delle norme del Codice privacy e del codice deontologico che impone di diffondere dati personali nei limiti dell’”essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” e di non descrivere abitudini sessuali riferite a una determinata persona identificata o identificabile.

L’Autorità ha quindi prescritto a Google di deindicizzare le pagine segnalate.

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI

Sono confiscabili, in caso di “reato in contratto”, le somme percepite dall’ente non giustificate dai costi concretamente sostenuti per l’esecuzione della prestazione (Corte Cass., sez. VI Penale, sent. 22 dicembre 2014, n. 53430).

La Suprema Corte di Cassazione, sez. VI penale, con la pronuncia n. 53430/2014, depositata il 22 dicembre, si è pronunciata in merito all’estensione del quantum confiscabile ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001, nei confronti di una società indiziata di essersi avvalsa del reato “fra gli altri – di truffa ai danni dello Stato ex art. 640, n. 2 c.p. per assicurarsi una commessa a seguito di appalto.”

Il fatto in specie costituiva tipo di “reato in contratto” per cui l’ente ha fornito regolari prestazioni alla pubblica amministrazione pur riconosciuta una genesi illecita “per le illiceità nella procedura di gara per l’affidamento – alla costituzione del rapporto negoziale.”

In tal caso il penalmente rilevante incide sulla fase di formazione della volontà contrattuale o sull’esecuzione del negozio, pur il contratto restando valido e in tal caso il profitto confiscabile va concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità acquisita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente.

SICUREZZA SUL LAVORO

La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante (Corte Cass., sent. 27 gennaio 2015, n. 3786).

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3786/15, depositata il 27 gennaio ha precisato che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento pregiudizievole, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione da parte del garante di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire, sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante medesimo e l’evento dannoso.

È necessario accertare se, pur nell’ipotesi in cui il datore di lavoro avesse rispettato tutte le norme cautelari, l’evento lesivo si sarebbe egualmente verificato.

Ciò perché, conclude il Giudice, ribadendo un consolidato orientamento di legittimità (Cass., sez. IV Pen., n. 16761/2010), in tema di reati colposi, l’addebito soggettivo dell’evento richiede non soltanto che l’evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione delle regole protettive idonee a tal fine, non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con una valutazione ex ante, non avrebbe comunque potuto essere evitato.

TRUST

I Beni del trust sono intestati solo formalmente al trustee e quindi sono esclusi dal suo patrimonio (Corte Cass., sez. II Pen., sent. 3 dicembre 2014, n. 50672).

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 50672, depositata il 3 dicembre 2014 ha precisato che i beni conferiti in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee, venendo essi intestati a questo, che ha il potere e l’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità delle disposizioni del trust. Viene, quindi, riconosciuta una mera intestazione formale del patrimonio separato al trustee, rimanendo, invece, beni e rapporti giuridici conferiti, ancorati al fine determinato dal regolamento del trust che il trustee ha l’obbligo di perseguire.

La violazione di questo vincolo funzionale e la destinazione, pertanto, dei beni conferiti in trust a finalità proprie del trustee e/o comunque a finalità diverse da quelle per cui il trust è stato istituito concreta quella interversione del possesso in proprietà che costituisce l’essenza del delitto di cui all’art. 646 c.p.

DI TUTTO UN PO’

DIRITTO DI FAMIGLIA

Il bambino nato da maternità surrogata all’estero è figlio dei genitori committenti italiani (CEDU, sez. II, sent. 27 gennaio 2015, Paradiso e Campanelli c. Italia).

La CEDU, sez. II, nel caso Paradiso e Campanelli c. Italia del 27 gennaio 2015 ha risolto ambiguità in tema di maternità surrogata dato che la giurisprudenza interna e delle corti UE è divisa sul punto. La maternità surrogata, anche dopo la pronuncia n. 162/2014 della Consulta, continua ad essere vietata in Italia.

La giurisprudenza si è sempre divisa sul riconoscimento dello status di figlio dei committenti. La Cassazione, con la decisione n. 24001/2014, in un identico caso, lo ha dichiarato figlio di nessuno ed adottabile: l’ordinamento italiano, per il quale la madre è colei che partorisce, contiene un espresso divieto, rafforzato da sanzione penale, della surrogazione di maternità.

Per la CEDU questa soluzione è una extrema ratio e per vari motivi non c’è stato un equo bilanciamento degli interessi in gioco, soprattutto quello supremo del bimbo ad avere un legame familiare (parentale, genetico od altro) con i genitori committenti, i quali pertanto sono stati risarciti con € 30.000 oltre oneri accessori.

INCENTIVI

Incentivi alle assunzioni introdotti con la Legge di Stabilità del 2015.

Gli incentivi alle assunzioni introdotti con la Legge di Stabilità del 2015 prevedono contributi zero per tre anni, a chi recluta un nuovo dipendente a tempo indeterminato.

Se un’azienda proporrà fin da subito un inquadramento stabile al lavoratore, per 36 mesi non dovrà pagare gli accantonamenti previdenziali all’INPS.

Hanno diritto alle agevolazioni tutte le imprese che assumono fin da subito un lavoratore a tempo indeterminato o che convertono in un contratto stabile un precedente rapporto precario già in essere, per esempio un impiego a termine o una collaborazione a progetto (co.pro).

Il dipendente reclutato però non deve aver lavorato con altri contratti a tempo indeterminato presso qualsiasi impresa nei sei mesi che precedono la data dell’assunzione.

PROFESSIONISTI E IMPRESE

Istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015 il decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014, disciplinante l’istituzione presso il Ministero della Giustizia del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, al quale possono iscriversi anche avvocati, commercialisti e notai, introdotti dalla l. n. 3/2012, con la finalità di consentire la possibilità di sdebitarsi anche a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare.

NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO

L’avvocato Nicola Tilli il 5 e 6 febbraio 2015 terrà per la Scuola di Specializzazione per le professioni Forensi dell’Università di Urbino delle lezioni in tema di “Legal compliance: le varie conformità normative in un quadro di integrazione 231, sicurezza sul lavoro, antiriciclaggio, codice privacy, ambiente” e di “La compliance antiriciclaggio e l’introduzione della normativa sulla voluntary disclosure”.

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L’avvocatessa Miriam Polini il 12 febbraio 2015 terrà per la Scuola di Specializzazione per le professioni Forensi dell’Università di Urbino una lezione sul tema La tutela normativa del Made in Italy.

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Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie, né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un’analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.