Novastudia Newsletter aprile 2015
SOMMARIO
ALIMENTI
Ogm: confermato anche dalla giurisprudenza il divieto di coltivazione del mon810 (Cass., sez. III Pen., sent. 16 aprile 2015, n. 15834).
AMBIENTE
L’appaltatore è , di regola, il produttore del rifiuto (Cass., sez. III Pen., sent. 26 marzo 2015 n. 12971).
ANTIRICICLAGGIO
Riciclaggio: èsufficiente il mero trasferimento fra conti correnti dei fondi provenienti da reato (Cass., sez. II Penale, sent. 13 marzo 2015, n. 10746).
DIRITTO UE
L’assicuratore èobbligato a comunicare informazioni supplementari al cliente (Corte Giust. UE, Sez. V, sent. 29 aprile 2015, causa C-51/13).
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELL’INTERNET
Il reato informatico si verifica nel luogo dell’accesso abusivo (Cass., SS.UU. Penali, sent. 24 aprile 2015, n. 17325).
DIRITTO DEL LAVORO
Ai fini della liquidazione equitativa del danno da demansionamento, il giudice deve tener conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti (Cass., sez. Lavoro, sent. 28 aprile 2015, n. 8581).
DIRITTO PENALE
La custodia cautelare in carcere come extrema ratio (Legge 16 aprile 2015, n. 47, “modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari”, in G.U. n. 94 del 23 aprile 2015).
DIRITTO TRIBUTARIO
Accertamento fiscale: la Lista Falciani è utilizzabile come prova dell’evasione (Cass., sez. VI Civile T, ord. 28 aprile 2015, n. 8606).
MARCHI E BREVETTI
Merce visibilmente falsa, la fiducia che il consumatore ripone nel bene non subisce alcun nocumento (Cass., sez. II Pen., sent. 8 aprile 2015 n. 14090/15).
PRIVACY
Internet delle cose e i potenziali rischi per la tutela della privacy (Comunicato Garante Privacy 28 aprile 2015).
RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI
L’ambiente di lavoro in cui operano stabilmente più lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi (Cass., sez. III Pen., sent. 24 aprile 2015, n. 17119).
SICUREZZA SUL LAVORO
La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante (Cass., sent. 27 gennaio 2015, n. 3786).
TRUST
Aver costituito un trust è irrilevante ai fini di potersi legittimamente opporre a un sequestro (Cass., sez. II Pen., sent.16 aprile 2015, n.15804).
DI TUTTO UN PO’
DIRITTO DI FAMIGLIA
Il c.d. “Divorzio Breve” è legge.
INCENTIVI
Incentivi per i contratti di sviluppo.
PROFESSIONISTI E IMPRESE
Il Registro Imprese parla inglese.
ALIMENTI
Ogm: confermato anche dalla giurisprudenza il divieto di coltivazione del mon810 (Cass., sez. III Pen., sent. 16 aprile 2015, n. 15834).
La Corte di Cassazione con sentenza n. 15834 depositata il 16 aprile 2015 ha confermato il provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di Pordenone che disponeva il sequestro preventivo di due terreni utilizzati per la coltivazione di mais OGM 810, in relazione al reato di cui all’art. 4, co. 8, d.L. 91/2014. Il Tribunale di Pordenone, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame interposta nell’interesse dell’indagato, con ordinanza del 22 settembre 2014, disponeva a sua volta il mantenimento della misura cautelare in atto.
Gli ermellini hanno confermato divieto di coltivazione mon810 sostenendo che la direttiva 2001/18 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio fissa la normativa che presiede alle forme di utilizzo e di circolazione degli OGM, che persegue la finalità di garantire la tutela dell’ambiente, della vita e della salute degli uomini, degli animali e delle piante, assicurando che la immissione in campo aperto e la vendita dei prodotto autorizzato non possano essere impedite, posto che, fino a prova contraria, tale prodotto non va considerato un pericolo.
Gli Stati membri possono opporsi alla circolazione dei soli organismi non autorizzati e ad essi è vietato impedire o anche soltanto limitare la immissione in commercio o nell’ambiente di un OGM tranne nei casi previsti dalla c.d. “clausola di salvaguardia” (art. 23). È prevista, infatti, la possibilità per gli Stati comunitari di adottare tutte le misure opportune:
– per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati (OGM) in altri prodotti (c.d. misure di coesistenza);
– per evitare la presenza dei primi in altre colture, come quelle convenzionali o biologiche;
– prevenire l’impatto della eventuale commistione, che impedirebbe ai produttori e ai consumatori di scegliere tra produzione convenzionale e geneticamente modificata;
prevenire la potenziale perdita economica che verrebbe indotta dalla presenza involontaria di OGM in altri prodotti.
AMBIENTE
L’appaltatore è, di regola, il produttore del rifiuto (Cass., sez. III Pen., sent. 26 marzo 2015 n. 12971).
La Corte di Cassazione con sentenza depositata il 26 marzo 2015 n. 12971 ha chiarito che il committente non ha alcun potere giuridico di impedire l’evento del reato di abusiva gestione dei rifiuti commesso dall’appaltatore, poiché ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori nel suo interesse ai sensi dell’articolo 1662 c.c., ad esempio verificando la conformità dei materiali utilizzati a quelli pattuiti o l’esecuzione delle opere a regola d’arte ma non gli è consentito di interferire sullo svolgimento dei lavori a tutela degli interessi ambientali, salvo nel caso in cui questi coincidano col suo interesse contrattuale. Ha la facoltà di controllare la qualità dei materiali utilizzati per il riempimento del terreno ma non il potere (né certamente l’obbligo) di chiedere all’appaltatore se è abilitato allo smaltimento dei rifiuti e, tanto meno, di impedire all’appaltatore non autorizzato di smaltire i rifiuti che lui utilizza per lo svolgimento dell’appalto. In tema di reati ambientali, l’appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, è, di regola, il produttore del rifiuto. Su di lui gravano, quindi, i relativi oneri, pur potendosi verificare casi in cui, per la particolarità dell’obbligazione assunta, o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull’attività dell’appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto.
ANTIRICICLAGGIO
Riciclaggio: è sufficiente il mero trasferimento fra conti correnti dei fondi provenienti da reato (Cass., sez. II Penale, sent. 13 marzo 2015, n. 10746).
La Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 10746/2015 depositata il 13 marzo ha chiarito che non occorre l’accertamento giudiziale del reato presupposto, essendo bastevole quello incidentale del giudice procedente. Né impedisce l’integrazione del reato ex art. 648-bis c.p. l’intervenuta archiviazione a carico dei quattro indagati per i reati fiscali presupposti, trattandosi questi di provvedimenti non suscettibili di giudicato e, dunque, non di sentenze irrevocabili – le quali, per ciò solo, se assolutorie, impedirebbero la sussistenza del reato conseguente di riciclaggio. Con riferimento al flusso finanziario che conduce i fondi di provenienza delittuosa verso conti correnti ubicati in territorio straniero, la Cassazione ritiene che, per incardinare la giurisdizione italiana non occorre il superamento della soglia del tentativo ex art. 56 c.p. – idoneità ed univocità del tentativo – in territorio nazionale: più semplicemente occorre che venga realizzata in territorio nazionale parte della condotta poi concretizzata o perfezionata in terra straniera.
DIRITTO UE
L’assicuratore è obbligato a comunicare informazioni supplementari al cliente (Corte Giust. UE, Sez. V, sent. 29 aprile 2015, causa C-51/13).
Gli Stati membri possono imporre alle imprese di assicurazioni sulla vita di comunicare informazioni diverse da quelle previste dall’allegato II e dall’art. 31 della Direttiva 92/96 sulla base di principi generali di diritto interno, quali gli «standard aperti e/o norme non scritte», purché i dati richiesti siano chiari, precisi e necessari alla comprensione effettiva da parte del contraente degli elementi essenziali dell’impegno e garantiscano (all’assicurazione) una sufficiente certezza del diritto, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. La base giuridica interna di questo onere deve rispettare i requisiti imposti dall’art. 31 §.3.
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELL’INTERNET
Il reato informatico si verifica nel luogo dell’accesso abusivo (Cass., SS.UU. Penali, sent. 24 aprile 2015, n. 17325).
Il quesito posto alle Sezioni Unite era il seguente: “Se, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’art. 615-ter, cod. pen., sia quello in cui si trova il soggetto che si introduce nel sistema o, invece, quello nel quale è collocato il server che elabora e controlla le credenziali di autenticazione fornite dall’agente”.
Per le SS.UU. va affermato il seguente principio di diritto:
“Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’art. 615-ter cod. pen., è quello nel quale si trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente”.
DIRITTO DEL LAVORO
Ai fini della liquidazione equitativa del danno da demansionamento, il giudice deve tener conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti (Cass., sez. Lavoro, sent. 28 aprile 2015, n. 8581).
La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza n. 8581 depositata il 28 aprile 2015 ha affermato che ai fini della liquidazione equitativa del danno da demansionamento, il giudice deve tener conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti, compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l’autonomia e la distinzione degli stessi. Deve perciò provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, quindi, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.
DIRITTO PENALE
La custodia cautelare in carcere come extrema ratio (Legge 16 aprile 2015, n. 47, “modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari”, in G.U. n. 94 del 23 aprile 2015).
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015 ed entrerà in vigore lo 8 maggio 2015, la legge 16 aprile 2015, n. 47, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari. La custodia cautelare in carcere potrà essere disposta in casi eccezionali e soltanto quando, dopo un’attenta e rigorosa valutazione, il giudice riterrà le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, inadeguate.
DIRITTO TRIBUTARIO
Accertamento fiscale: la Lista Falciani è utilizzabile come prova dell’evasione (Cass., sez. VI Civile – T, ord. 28 aprile 2015, n. 8606).
La Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 8605 e 8606 del 28 aprile 2015 si è pronunciata per la prima volta sulla questione relativa all’utilizzabilità dei dati bancari tratti dalla c.d. “Lista Falciani” come elementi probatori su cui fondare una rettifica fiscale. Gli atti si fondavano sulle movimentazioni del conto corrente esistente presso una banca svizzera ed intestato al contribuente: la particolarità di tali dati bancari risiede nel fatto che essi sono stati illecitamente sottratti alla banca svizzera da un suo dipendente, a questo sequestrati da parte dell’Autorità Giudiziaria francese e infine trasmessi all’Amministrazione finanziaria italiana dalla omologa autorità francese attraverso i canali di collaborazione previsti dalla Direttiva n. 77/799/CEE e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Francia.
I contribuenti ritenevano inutilizzabili i dati bancari della cosiddetta “Lista Falciani” perché acquisiti attraverso una condotta illecita. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento dell’evasione fiscale può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dalla Amministrazione in violazione di un diritto del contribuente. Sono perciò utilizzabili, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario, senza che assuma rilievo l’eventuale reato commesso dal dipendente stesso e la violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari (che non gode di tutela nei confronti del fisco). Spetterà quindi al giudice di merito, in caso di contestazioni fiscali mosse al contribuente, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro con le difese del contribuente.
MARCHI E BREVETTI
Merce visibilmente falsa, la fiducia che il consumatore ripone nel bene non subisce alcun nocumento (Cass., sez. II Pen., sent. 8 aprile 2015 n. 14090/15).
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 14090, depositata lo 8 aprile 2015 ricorda che
integra il delitto ex art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di oggetti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana. La norma tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, bensì la fede pubblica, da intendersi come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio.
Afferma che il reato disciplinato dall’art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) è un reato di pericolo e per la sua configurazione non serve la realizzazione dell’inganno; di conseguenza non ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
PRIVACY
Internet delle cose e i potenziali rischi per la tutela della privacy (Comunicato Garante Privacy 28 aprile 2015).
La possibilità per gli oggetti di “dialogare” ed interagire tra loro attraverso sensori, senza l’intervento umano e mediante reti di comunicazione elettronica, presenta indubbi vantaggi per la vita di tutti i giorni: si tratta di sistemi di interconnessione che spaziano dalla domotica ai wearable (dispositivi indossabili, anche al fine di comunicare informazioni sullo stato di salute), ai dispositivi di geolocalizzazione e di navigazione assistita. Tutti questi dispositivi sono in grado di raccogliere, registrare ed elaborare dati di utenti «spesso inconsapevoli», dati che consentono la ricostruzione di dettagliati profili basati sui comportamenti delle persone, sulle loro abitudini e perfino sulla loro salute, creando un monitoraggio particolarmente incisivo sulla vita privata, con potenziali condizionamenti della libertà individuale. Il Garante della Privacy ha pertanto deciso di avviare una consultazione pubblica al fine di valutare il fenomeno per individuare le «misure necessarie per assicurare agli utenti la massima trasparenza nell’uso dei loro dati personali e per tutelarli contro possibili abusi».
RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI
Nel sequestro e nella confisca del profitto del reato deve prescindersi da parametri di tipo prettamente aziendalistico (Cass., sez. III Pen., sent. 14 aprile 2015, n. 15249).
La Cassazione, sez. III Penale, con la pronuncia n. 15249/2015, ha chiarito che nella definizione ai fini del sequestro e della confisca del profitto del reato deve prescindersi in generale da parametri di tipo prettamente aziendalistico quali quelli del profitto lordo o profitto netto, tanto più se l’impresa è totalmente votata all’illecito: il profitto non si identifica con l’utile d’impresa o il reddito di esercizio né si sovrappone ad essi sicché non si può strutturalmente scorporare il costo sostenuto per ottenerlo, soprattutto se l’investimento, in quanto cosa destinata a commettere il reato e dunque a produrre il profitto, potrebbe essere di per sé oggetto di confisca – se l’impresa non è totalmente votata al delitto, allorquando il corrispettivo costituisca il compenso di un’attività che, ancorché acquisita illecitamente, non infici tuttavia la regolarità della prestazione sinallagmatica resa al terzo, di esso non potrà tenersi conto nella quantificazione.
SICUREZZA SUL LAVORO
L’ambiente di lavoro in cui operano stabilmente più lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi (Cass., sez. III Pen., sent. 24 aprile 2015, n. 17119).
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 17119, depositata il 24 aprile 2015 ha chiarito che se in un medesimo ambiente di lavoro operano stabilmente più lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da rapporti di appalto, di somministrazione o di altro tipo giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro ètenuto all’elaborazione del documento di valutazione del rischio. Qualora, all’esito dell’elaborazione del documento, dovessero risultare situazioni di pericolo, al datore di lavoro che non possa in altro modo intervenire per eliminarle non resta che impedire che in quei luoghi prosegua l’attività lavorativa dei propri dipendenti.
TRUST
Aver costituito un trust è irrilevante ai fini di potersi legittimamente opporre a un sequestro (Cass., sez. II Pen., sent. 16 aprile 2015, n.15804).
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3786/15, depositata 16 aprile 2015 ha chiarito che aver costituito un trust è irrilevante, ai fini di potersi legittimamente opporre a un sequestro, se quello strumento sia stato utilizzato al fine di sottrarre i beni alla confisca: non si può, infatti, né consentire né ammettere che il semplice utilizzo di un lecito istituto giuridico sia sufficiente ad eludere la rigida normativa prevista nel diritto penale a presidio di norme inderogabili di diritto pubblico. Anzi, da sempre l’atto gratuito a favore dei congiunti è considerato l’elemento indiziario più significativo e ex se sufficiente a far ritenere la simulazione dell’atto.
DI TUTTO UN PO’
DIRITTO DI FAMIGLIA
Il c.d. “Divorzio Breve” è legge.
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi” che introduce il divorzio breve.
Il lasso temporale scende a 12 mesi per la separazione giudiziale (ossia quando il divorzio viene richiesto da uno dei coniugi) e 6 mesi per quella consensuale (anche se in origine instaurata giudizialmente), indipendentemente dalla presenza o meno di figli.
INCENTIVI
Incentivi per i contratti di sviluppo.
Al fine di dare continuità all’attuazione della disciplina relativa ai contratti di sviluppo sono state ridefinite le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni in conformità con le disposizioni del nuovo regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo 2014 – 2020 che consentono la presentazione di programmi di sviluppo nei settori industriale, della tutela ambientale e del turismo.
I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete.
L’investimento minimo previsto per l’accesso è di 20 milioni di euro, ovvero 7,5 milioni di euro per i programmi riguardanti esclusivamente il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
La dotazione finanziaria iniziale dello strumento è di 250 milioni di euro rivenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 ed aventi un vincolo di ripartizione territoriale dell’80% al Mezzogiorno e del 20% alle regioni del Centro-Nord. All’iniziale dotazione si potranno aggiungere ulteriori risorse derivanti dalla programmazione comunitaria e nazionale per il periodo 2014-2020.
Il termine iniziale per la presentazione, da parte delle imprese interessate, delle istanze di accesso alle agevolazioni è stato fissato con decreto direttoriale 29 aprile 2015 alle ore 12.00 del 10 giugno 2015. I modelli da utilizzare per la presentazione dei progetti di investimento sono disponibili a partire dal 4 maggio 2015.
PROFESSIONISTI E IMPRESE
Il Registro Imprese parla inglese.
Il Registro delle Imprese è pronto per essere raccontato al mondo. Per favorire l’internazionalizzazione e facilitare i rapporti con l’estero, i certificati e le visure camerali vedranno affiancata alla loro versione italiana anche quella in lingua inglese, arricchendo così l’offerta dei documenti ufficiali che possono essere richiesti all’anagrafe delle imprese delle Camere di Commercio Italiane.
Il progetto si inserisce nell’ambito del cosiddetto decreto “Destinazione Italia” che punta a creare misure per favorire gli investimenti in Italia da parte delle imprese estere e dall’altra facilitare l’accoglienza delle imprese italiane nell’ambito delle economie straniere. Le imprese italiane, impegnate in attività di import-export, saranno così agevolate nel momento di fornire la documentazione richiesta dalle Autorità straniere. Vi sarà dunque la possibilità di ottenere un certificato in lingua inglese allo sportello della Camera di Commercio senza doversi avvalere di una traduzione giurata con un risparmio sia in termini di tempo che di costi.
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Il presente documento èuna nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie, né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un’analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.
SLT & Partners svolgerà una giornata di formazione per SNA in materia di responsabilità civile e assicurazione.
In Milano il 16 giugno 2015 Hotel Adi Doria - evento accreditato per la formazione degli agenti iscritti al RUI.