SOMMARIO

FEBBRAIO 2015

ALIMENTI

Piano straordinario Made in Italy da 260 milioni di euro (D.M. 26 febbraio 2015).

AMBIENTE

SISTRI: a che punto siamo?

ANTIRICICLAGGIO

Responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e autoriciclaggio (art. 25-octies d.lgs. 231/2001).

DIRITTO UE

La Corte chiarisce la nozione di «tariffe minime salariali» dei lavoratori distaccati (Corte Giust. UE, sent. 12 febbraio 2015, causa C-396/13).

DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELL’INTERNET

Diritto all’oblio: Approvato dall’autorità Garante il protocollo di verifica delle misure che Google adotterà per la tutela della privacy degli utenti italiani (Garante Privacy, Provv. n. 30 del 22 gennaio 2015).

DIRITTO DEL LAVORO

Il Jobs act è legge: ecco i punti principali dei decreti attuativi.

DIRITTO PENALE

Minaccia di effettuare un (finto) controllo fiscale nei confronti dell’attività commerciale se non gli avesse pagato una somma di denaro per evitarlo: è truffa, non estorsione (Corte Cass., sez. II Pen., sent. 24 febbraio 2015 n. 8170).

DIRITTO TRIBUTARIO

Con una sola operazione commerciale la società non può detrarre i costi sostenuti (Corte Cass., sez. Tributaria, sent. 25 febbraio 2015, n. 3746).

MARCHI E BREVETTI

L’uso altrui del marchio patronimico della società di capitali è illecito (Corte Cass., sez. I Civ., sent. 25 febbraio 2015, n. 3806/1).

SICUREZZA SUL LAVORO

Cala il sipario sul caso eternit (Corte Cass., sent. 23 febbraio 2015, n. 7941).

DI TUTTO UN PO’

INCENTIVI

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (circ. Agenzia Entrate n. 5/E del 19 febbraio 2015).

NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO

 

ALIMENTI

Piano straordinario Made in Italy da 260 milioni di euro (D.M. 26 febbraio 2015).

Il ministro dello Sviluppo ha firmato il decreto di attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia per il quale sono stati stanziati 260 milioni di euro. Di seguito gli obiettivi del piano.

1- Incrementare il volume dell’export, espandendo la presenza internazionale in particolare nei Paesi in cui il potenziale è maggiore. Si punta ad incrementare i flussi di export di beni e servizi di circa 50 miliardi di euro entro il triennio.

2- Aumentare il numero complessivo delle imprese esportatrici, ponendo in condizione le aziende potenzialmente esportatrici. Negli ultimi anni il numero medio di imprese che operano con l’estero si è aggirato intorno alle 200.000 unità: nell’ambito di tale numero, si ritiene che potrebbe crescere di circa 20.000 unità il numero delle imprese stabilmente esportatrici (tra le 70.000 potenziali).

3- Cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all’incremento della classe media nei mercati emergenti, sempre più orientata verso modelli di consumo vicini al modello di specializzazione produttiva dell’export italiano. Si stima una crescita della classe media mondiale di circa 800 milioni di persone nei prossimi 15 anni.

4- Accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri; si punta ad ottenere 20 miliardi di dollari di flussi aggiuntivi.

AMBIENTE

SISTRI: a che punto siamo?

La normativa in materia di rifiuti è stata più volte modificata attraverso una serie di disposizioni che hanno inciso su diversi profili della materia e su specifiche tipologie di rifiuti, anche al fine di adeguare la disciplina nazionale a quella europea. Diversi interventi hanno riguardato la disciplina relativa alla tracciabilità dei rifiuti.

Il D.M. 20 marzo 2013 ha stabilito i termini di riavvio progressivo del SISTRI per consentirne la messa a regime da marzo 2014. Successivamente il D.L. 150/2013 ha stabilito l’allungamento fino al 31 dicembre 2014 del periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti (c.d. doppio binario) e previsto l’applicazione delle sanzioni SISTRI solo a decorrere dal 1° gennaio 2015. Ulteriori disposizioni in materia sono state apportate dal c.d. decreto competitività (D.L. 91/2014) che all’art. 14 commi 2 e 2-bis, disciplina le modalità per adottare un intervento di semplificazione del SISTRI e fissa al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI disponendo, nel contempo, l’avvio delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio medesimo. L’art. 35, comma 10, del D.L. 133/2014 (c.d. “sblocca Italia”) riguarda invece l’affidamento della nuova concessione del SISTRI dal 2016, consentendo al Ministero dell’ambiente di avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle relative procedure.

ANTIRICICLAGGIO

Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e autoriciclaggio (art. 25-octies d.lgs. 231/2001).

Il legislatore con la legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha inserito nel d.lgs 231/2001 il nuovo art. 25-octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”, unendo tali fattispecie agli illeciti già previsti e puniti. Dal 1° gennaio 2015 è punito a titolo di autoriciclaggio (con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da cinquemila a venticinquemila euro)

“chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. La reclusione sarà da uno a quattro anni e la multa da

duemilacinquecento a dodicimilacinquecento euro “se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel

massimo a cinque anni”; sarà nuovamente applicata la più grave pena (di cui al primo comma dell’art. 648-ter) qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto commesso “con le condizioni e le finalità” relative alla fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso.

DIRITTO UE

La Corte chiarisce la nozione di «tariffe minime salariali» dei lavoratori distaccati (Corte Giust. UE, sent. 12 febbraio 2015, causa C-396/13).

La direttiva relativa al distacco dei lavoratori prevede che, in materia di tariffe minime salariali, le condizioni di lavoro e di occupazione garantite ai lavoratori distaccati siano fissate dalla normativa dello Stato membro ospitante e/o,

nel settore edile, dai contratti collettivi di applicazione generale nello Stato membro ospitante.

La Corte ricorda poi che la direttiva persegue un duplice obiettivo: da un lato, mira a garantire una leale concorrenza tra le imprese nazionali e quelle che svolgono una prestazione di servizi transnazionale; dall’altro, ha lo scopo di garantire ai lavoratori distaccati l’applicazione di un nucleo di norme imperative di protezione minima da parte dello Stato membro ospitante. La Corte sottolinea però che la direttiva non ha armonizzato il contenuto sostanziale di tali norme,

sebbene essa fornisca talune informazioni in merito: rileva allora che la direttiva fa espresso rinvio alla legislazione o alla prassi nazionale dello Stato membro ospitante per determinare le tariffe minime

salariali, purché tale definizione non abbia l’effetto di ostacolare la libera prestazione dei servizi tra gli Stati membri.

Da quanto precede la Corte giunge alla conclusione che le modalità di calcolo delle tariffe e i criteri ad esso applicati devono parimenti essere di competenza dello Stato membro ospitante.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che la direttiva non osta ad un calcolo del salario minimo su base oraria e/o a cottimo, basato sull’inquadramento dei lavoratori in gruppi retributivi, purché tale calcolo e tale inquadramento siano effettuati sulla base di norme vincolanti e trasparenti, accertamento questo che spetta al giudice nazionale.

DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELL’INTERNET

Diritto all’oblio: Approvato dall’autorità Garante il protocollo di verifica delle misure che Google adotterà per la tutela della privacy degli utenti italiani (Garante Privacy, provv. n. 30 del 22 gennaio 2015).

È stato approvato dal Garante per la Privacy il protocollo di verifica previsto nel provvedimento adottato nel luglio scorso nei confronti della società di Mountain View. Si passa pertanto dalla fase delle prescrizioni impartite dal Garante a Google a quella della loro realizzazione pratica, che dovrà essere ultimata entro il 15 gennaio 2016. Google adotterà tutte le misure a tutela della privacy degli utenti italiani prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali e, per la prima volta in Europa, dovrà assoggettarsi a verifiche periodiche che monitorino l’avanzamento dei lavori di adeguamento della propria piattaforma ad una normativa nazionale. Il documento prevede aggiornamenti trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori e la possibilità per l’Autorità di effettuare presso la sede americana di Google verifiche di conformità alla disciplina italiana delle misure in via di implementazione. In base al protocollo, l’Autorità potrà monitorare costantemente le modifiche che Google deve apportare ai trattamenti dei dati personali degli utenti che usufruiscono dei suoi servizi, tra cui il motore di ricerca, la posta elettronica, la diffusione di filmati (tramite YouTube) ed il social network proprietario.

DIRITTO DEL LAVORO

Il Jobs act è legge: ecco i punti principali dei decreti attuativi.

Nei prossimi giorni verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i primi due decreti attuativi del Jobs Act (Legge n. 183/2014), approvati in via definitiva nel Consiglio dei Ministri dello scorso 20 febbraio, disciplinanti il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e gli ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati che dovrebbero entrare in vigore tra il mese di marzo e quello di maggio.

Gli altri decreti attuativi della riforma del lavoro dovranno essere posti al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per i prescritti pareri perché diventino operativi, e riguardano il riordino delle tipologie contrattuali (con l’eliminazione delle co.co.pro. e dal 1° gennaio 2016 l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione personale con contenuto ripetitivo ed etero- organizzati dal datore di lavoro), la revisione della disciplina delle mansioni e le disposizioni sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro. Nei seguenti paragrafi le principali novità.

A. Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione della legge n. 183 del 2014.

Il Contratto a tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto prevista per marzo, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti).

Si applica anche ai contratti a tempo determinato o di apprendistato nei casi in cui vengano convertiti in contratto a tempo indeterminato (art. 1).

Quanto alla disciplina dei licenziamenti, per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori (art. 2).

Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”; negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti “licenziamenti ingiustificati”, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice (art. 3).

La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.

Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa (art. 6).

Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità) (art. 10).

In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali.

Per le piccole imprese tuttavia la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità (art. 9).

La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici.

B. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 183 del 2014 che dovrebbe entrare in vigore nel mese di maggio.

Il decreto introduce la NASPI, nuova assicurazione sociale per l’impiego. Vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della NASPI sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33.

La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.

L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta progressivamente del 3% al mese.

L’erogazione della NASPI è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

Viene introdotto in via sperimentale, per quest’anno, l’ASDI, assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la NASPI, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell’assegno, che sarà pari al 75% dell’indennità NASPI, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.

Per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c’è la l’indennità di disoccupazione DIS-COL (disoccupazione per i collaboratori).

Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento.

Il suo importo è rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

Sarà più semplice far passare il lavoratore da una mansione all’altra, compreso il cosiddetto demansionamento, in caso di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale. Nel testo c’è un passaggio dedicato alla “tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita”.

Il vecchio sussidio di disoccupazione sarà rapportato a quanti contributi il lavoratore ha versato. Chi ha la “carriera contributiva” più importante avrà diritto a una maggior durata dell’Aspi, anche oltre ai 18 mesi massimi fissati fino a ora. L’Aspi sarà esteso anche ai collaboratori, almeno finché queste figure professionali non saranno definitivamente cancellate dal contratto a tutele crescenti. Per chi si troverà nelle situazione più difficili, potrebbe essere introdotto un “secondo Aspi”.

Non si potrà più autorizzare la CIG in caso di cessazione definitiva di attività aziendale. Ci saranno nuovi limiti di durata sia per la cassa integrazione ordinaria (che ora è di due anni) sia per quella straordinaria (che è di quattro). L’obiettivo è di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori con tutele uniformi e legate alla storia contributiva del lavoratore.

Sarà estesa anche alle lavoratrici prive di contratto a tempo indeterminato, sarà fatto attraverso contratti di solidarietà “attivi” che dovrebbero permettere a tutti di conciliare meglio i tempi di lavoro e di vita.

Saranno rafforzato le politiche attive per favorire il venirsi incontro di domanda e offerta con la costituzione di un’agenzia nazionale per il lavoro, che nelle speranze del governo dovrebbe funzionare come nel modello tedesco.

DIRITTO PENALE

Minaccia di effettuare un (finto) controllo fiscale nei confronti dell’attività commerciale se non gli avesse pagato una somma di denaro per evitarlo: è truffa, non estorsione (Corte Cass., sez. II Pen., sent. 24 febbraio 2015 n. 8170).

La Suprema Corte con la sentenza del 24 febbraio 2015, n. 8170 ha precisato che la differenza tra il delitto di estorsione e quello di truffa aggravata dall’ingenerato timore di un pericolo immaginario si rinviene nel diverso elemento oggettivo, la cui sussistenza va apprezzata con giudizio ex post. Si ha estorsione nel caso in cui il danno viene prospettato come sicuro ad opera del soggetto agente se la vittima non cede alla richiesta minatoria. Ricorre la truffa se il danno immaginario viene indotto per il tramite di artifici e raggiri e l’agente non sia in grado di realizzare la minaccia del danno stesso.

DIRITTO TRIBUTARIO

Con una sola operazione commerciale la società non può detrarre i costi sostenuti (Corte Cass., sez. Tributaria, sent. 25 febbraio 2015, n. 3746).

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3746, del 25 febbraio 2015, ha affermato che una società creata solo con la finalità di dedurre dei costi non possa, con una sola operazione commerciale, detrarsi i costi sostenuti. n tema di reddito di impresa non sono , quindi, deducibili i costi sostenuti per la gestione di un immobile destinato esclusivamente al godimento personale dei soci e degli amministratori in forza di un regolare contratto di locazione.

Per la Corte di Cassazione le perdite di bilancio indicate e l’assenza di personale sono elementi che fanno scattare la presunzione dell’impresa creata al solo scopo di ottenere i benefici fiscali.

MARCHI E BREVETTI

L’uso altrui del marchio patronimico della società di capitali è illecito (Corte Cass., sez. I Civ., sent. 25 febbraio 2015, n. 3806/1).

In tema di marchio patronimico di società di capitali e quindi di proprietà industriale, un segno distintivo costituito da nome anagrafico e validamente registrato come marchio non può essere adottato, in settori merceologici identici o affini, come marchio e/o come denominazione sociale di altra impresa: così, si configura scorrettezza professionale in caso di inserimento, nella denominazione sociale, del cognome di uno dei soci coincidente col nome precedentemente incluso in un marchio già registrato da terzi, salvo vi sia una reale esigenza descrittiva inerente l’attività, i prodotti o i servizi offerti.

SICUREZZA SUL LAVORO

Cala il sipario sul caso eternit (Corte Cass., sent. 23 febbraio 2015, n. 7941).

Il caso in parola è il noto caso Eternit, il processo a carico dei responsabili della gestione della società Eternit S.p.A. che a partire dal 1952 avrebbero determinato il decesso di quasi 2mila operai lavoratori in stabilimenti italiani: sarebbe stata omessa la realizzazione di precauzioni, impianti – di ventilazione, di aspirazione e di protezione personale – e segnaletiche finalizzati a prevenire malattie od infortuni poi rivelatasi mortali, ai sensi degli artt. 434 c.p. (Procurato disastro) e 437 c.p. (Omessa applicazione dei dispositivi di sicurezza destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro).

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7941/15, depositata il 23 febbraio 2015 ha annullato senza rinvio ravvisando il decorso della prescrizione per tutte le imputazioni ed annullando di seguito il disposto risarcimento a favore delle parti civili costituite.

DI TUTTO UN PO’

INCENTIVI

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (circ. Agenzia Entrate n. 5/E del 19 febbraio 2015).

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 5/E diffusa il 19 febbraio 2015, ha fornito chiarimenti a tutto campo sul credito d’imposta introdotto dall’art. 18 del Decreto Competitività (d.l. n. 91/2014). È riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015.

NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO

L’ avvocato Nicola Tilli il 5 e 6 febbraio 2015 ha svolto per la Scuola di Specializzazione per le professioni Forensi dell’Università di Urbino lezioni in tema di “Legal compliance: le varie conformità normative in un quadro di integrazione 231, sicurezza sul lavoro, antiriciclaggio, codice privacy, ambiente” e di “La compliance antiriciclaggio e l’introduzione della normativa sulla voluntary disclosure”.

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L’avvocatessa Miriam Polini il 12 febbraio 2015 ha svolto per la Scuola di Specializzazione per le professioni Forensi dell’Università di Urbino una lezione sul tema La tutela normativa del Made in Italy.

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Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie, né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un’analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.