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SOMMARIO
ALIMENTI
Coltivazione OGM: pubblicata la legge che lascia libertà decisionale agli Stati UE (Dir. UE 2015/412).
AMBIENTE
Il Senato approva il d.d.l. sui delitti contro l’ambiente (d.d.l. n. 1345, “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambienteâ€).
ANTIRICICLAGGIO
Autoriciclaggio: voluntary disclosure obbliga all’adeguamento dei modelli organizzativi (art. 25-octies d.lgs. 231/2001).
DIRITTO UE
Abusi di mercato: La Corte chiarisce la nozione di informazione privilegiata (Corte Giust. UE, sent. 11 marzo 2015, causa C-628/13).
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELL’INTERNET
E-book e libri: no della UE alla imposta al consumo unica per entrambi (Corte Giust. UE, sentt. 5 marzo 2015, cause C-479/13, Commissione c. Francia, e C-502/13, Commissione c. Lussemburgo).
DIRITTO DEL LAVORO
Dalla Legge di stabilità al Jobs act: gli incentivi all’assunzione.
DIRITTO PENALE
Trattativa chiusa online, ma la merce non arriva: condannato il venditore che aveva anche cancellato l’account (Cass., sez. VI Pen., sent. 10 marzo 2015 n. 10136).
DIRITTO TRIBUTARIO
I costi sostenuti per la gestione di un immobile destinato esclusivamente ai soci sono indeducibili (Cass., Sez. Trib., sent. 25 febbraio 2015, n. 3746).
MARCHI E BREVETTI
Marchio patronimico, ditta, segni distintivi e confondibilità (Cass., sez. I civ., sent. 25 febbraio 2015, n. 3806).
RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI
Il modello da adottare ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non trova applicazione se la malattia della persona offesa non supera i 40 giorni (Cass., Sez. IV Pen., sent. 24 febbraio 2015, n. 8531).
SICUREZZA SUL LAVORO
Infortunio del lavoratore addetto ad un impianto di verniciatura automatico: imprudenza o responsabilità del datore di lavoro? (Cass., Sez. IV Pen., sent. 2 marzo 2015, n. 9193).
TRUST
aliquota dello 8% se il disponente conferisce in trust i beni immobili di cui è proprietario, nominando sé stesso come trustee (Cass., sez. VI Civ., ord. 24 febbraio 2015, n. 3735).
DI TUTTO UN PO’
FAMIGLIA
Solo 10 giorni di convivenza ma niente assegno di mantenimento (Cass., sez. VI civ., ord. 26 marzo 2015, n. 6164).
INCENTIVI
Doppia agevolazione per le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo e le formalizzano attraverso marchi, brevetti (l. 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Statoâ€, c.d. â€legge di stabilita’ 2015â€).
NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO
ALIMENTI
Coltivazione OGM: pubblicata la legge che lascia libertà decisionale agli Stati UE (Dir. UE 2015/412).
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione la direttiva UE 2015/412 del Parlamento Europeo e del Consiglio dello 11 marzo 2015 che modifica la direttiva 2001/18/CE circa la possibilità degli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
La direttiva raccomanda la necessità di includere anche motivazioni diverse rispetto alla sicurezza alimentare o ambientale come cause sufficienti per proibire la coltivazione di OGM sui territori dell’Unione (Stati membri o regioni).
I motivi sufficienti per proibire la coltivazione di OGM attengono a: a) obiettivi di politica ambientale; b) pianificazione urbana e territoriale; c) uso del suolo; d) impatti socio-economici; e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo l’articolo 26-bis; f) obiettivi di politica agricola; g) ordine pubblico.
La norma riconosce inoltre che andrà posta “particolare attenzione alla prevenzione di eventuali contaminazioni transfrontaliere a partire da uno Stato membro in cui la coltivazione sia autorizzata verso uno Stato membro limitrofo in cui sia vietataâ€.
AMBIENTE
Il Senato approva il d.d.l. sui delitti contro l’ambiente (d.d.l. n. 1345, “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambienteâ€).
Il Senato ha approvato il 4 marzo scorso il d.d.l. n. 1345, recante disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente. Il testo, già approvato dalla Camera, è stato modificato per cui torna ora alla Camera per l’approvazione definitiva.
Il d.d.l. introdurrebbe nel codice penale quattro nuovi reati:
il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis);
il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater);
il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività (art. 452-sexies);
il delitto di impedimento del controllo.
I termini di prescrizione per i reati ambientali sono raddoppiati.
È prevista una diminuzione dei due terzi delle pene in caso di ravvedimento operoso.
In sede di condanna o patteggiamento per reati ambientali sono previsti la confisca dei beni ed il ripristino dello stato dei luoghi.
ANTIRICICLAGGIO
Autoriciclaggio: voluntary disclosure obbliga all’adeguamento dei modelli organizzativi (art. 25-octies d.lgs. 231/2001).
Il legislatore con la legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha modificato la responsabilità amministrativa degli enti collettivi tramite l’inserimento nel d.lgs 231/2001 del nuovo art. 25-octies includendo l’autoriciclaggio nel «catalogo» dei reati che possono determinare una possibile responsabilità amministrativa in capo all’ente che lo commette.
I proventi da evasione fiscale od i risparmi da dichiarazione infedele si considerano «autoriciclati» se impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali.
Dal 1° gennaio 2015 l’ente è punito a titolo di autoriciclaggio con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da cinquemila a venticinquemila euro. Sembra perciò opportuno adeguare rapidamente ed efficacemente i modelli organizzativi e gestionali per la natura che essi rivestono di circostanza esimente, per cui in caso di condanna dei vertici l’ente non incorrerà in sanzioni.
DIRITTO UE
Abusi di mercato: La Corte chiarisce la nozione di informazione privilegiata (Corte Giust. UE, sent. 11 marzo 2015, causa C-628/13 ).
La Corte di Giustizia della dell’Unione europea con sentenza 11 marzo 2015, nella causa C-628/13, ha statuito che per prevenire qualsiasi abuso di informazioni privilegiate, l’informazione deve essere comunicata al pubblico anche se il suo detentore non sa quale influenza precisa essa avrà sui prezzi degli strumenti finanziari. In caso contrario, il detentore dell’informazione potrebbe allegare l’esistenza di un’incertezza per trarne profitto a discapito degli altri soggetti intervenienti sul mercato. Una direttiva UE (2003/6/CE del 28 gennaio 2003), relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, vieta l’abuso di informazioni privilegiate e obbliga gli emittenti di strumenti finanziari a rendere pubblica qualsiasi informazione privilegiata che li riguardi direttamente, vale a dire qualsiasi informazione avente carattere preciso che possa influire in maniera sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari. Un’altra direttiva, la 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6 per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, chiarisce che un’informazione si reputa precisa allorché consente di valutare se le circostanze o l’evento costituenti il suo oggetto possano avere un effetto sui prezzi degli strumenti finanziari. La Corte, con sentenza 11 marzo 2015 nella causa C-628/13, dichiara che dal tenore letterale delle direttive non risulta che le informazioni a carattere preciso siano unicamente quelle che permettono di stabilire in quale senso può variare il prezzo degli strumenti finanziari. Soltanto le informazioni vaghe o generiche, che non consentono di trarre alcuna conclusione riguardo al loro possibile effetto sui prezzi degli strumenti finanziari, possono essere considerate non precise. In proposito la Corte sottolinea che un investitore ragionevole può fondare la propria decisione d’investimento su informazioni che non necessariamente gli consentono di prevedere in un senso determinato la variazione del prezzo degli strumenti finanziari. Inoltre, l’accresciuta complessità dei mercati finanziari rende particolarmente difficile una stima esatta del senso nel quale può realizzarsi la variazione del prezzo degli strumenti finanziari. Se un’informazione potesse essere considerata precisa soltanto a condizione che consenta di stabilire il senso in cui avrà luogo la variazione del prezzo degli strumenti finanziari, il detentore dell’informazione potrebbe allegare l’esistenza di un’incertezza al riguardo per astenersi dal rendere pubbliche talune informazioni e trarne così profitto a discapito degli altri soggetti che intervengono sul mercato.
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELL’INTERNET
E-book e libri: no della UE alla imposta al consumo unica per entrambi (Corte Giust. UE, sentt. 5 marzo 2015, cause C-479/13, Commissione c. Francia, e C-502/13, Commissione c. Lussemburgo).
Il 5 marzo 2015 la Corte di Giustizia UE ha reso due pronunce “gemelle†in materia di tassazione di libri ed e-book. In breve, Francia e Lussemburgo hanno negli scorsi anni disposto l’abbassamento delle aliquote IVA sugli e-book rispettivamente al 5,5% ed al 3%: questo in violazione della direttiva 2006/112/CE con cui vengono date linee guida comunitarie per l’imposizione fiscale al consumo.
In particolare, la direttiva vieta in toto la possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte per la fornitura di servizi elettronici: secondo la Corte la vendita di e-book non si atteggia a cessione di beni, intesi nella loro accezione più materiale fatta propria dalla direttiva (art. 14), ma a fornitura di servizi elettronici poiché per la fruizione è necessario un ulteriore dispositivo non ricompreso nella vendita; al contrario sarebbe ben possibile il ribasso delle aliquote nei tradizionali libri su supporto fisico.
La decisione della Corte è di particolare attualità in Italia: la Legge di Stabilità 2015 prevede al momento la riduzione dell’aliquota sugli e-book dal 22% al 4%: si è fatto genericamente riferimento a tutte le pubblicazioni vendute su supporto fisico o mediante comunicazione elettronica, esponendosi dunque alla possibilità di violazione della normativa comunitaria.
DIRITTO DEL LAVORO
Dalla Legge di Stabilità al Jobs act: gli incentivi all’assunzione.
La legge di Stabilità 2015 ed il Jobs act prevodono una serie di incentivi all’assunzione.
La Legge di Stabilità 2015 prevede innanzitutto un esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015.
Questo riguarda tutti i lavoratori privi di occupazione a tempo indeterminato da almeno 6 mesi, o che non abbiano avuto rapporti di dipendenza a tempo indeterminato con l’impresa (comprese società collegate e controllate) nei tre mesi antecedenti all’entrata in vigore della legge (dal 29 settembre 2014) o per cui l’incentivo sia già stato usufruito.
L’agevolazione concerne l’esonero triennale (36 mesi) dal versamento dei contributi previdenziali, fino a un massimale annuo di € 8.060. Sono esclusi dall’esonero i premi ed i contributi dovuti all’INAIL. È possibile usufruire dell’incentivo anche in caso di
trasformazione del contratto da tempo determinato (o da precedente contratto a lavoro intermittente) a tempo indeterminato.
Quanto invece al Contratto di apprendistato possono essere assunti giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni.
La contribuzione per gli apprendisti è pari al 10%.
Per le aziende fino a 9 dipendenti viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni di contratto; per gli anni successivi al terzo la contribuzione è pari al 10%.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi. Per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2015, l’intero costo sostenuto dal datore di lavoro diventa deducibile dalla base imponibile IRAP.
Ancora, un credito di imposta viene riconosciuto a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo a prescindere dal fatturato. Sono previste agevolazioni fiscali per le imprese che assumono nuovi lavoratori per potenziare l’attività di ricerca anche avviando nuovi progetti.
Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato sottoscritti dal 1° gennaio 2015 viene ammessa in deduzione ai fini IRAP a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfettario riferibili sempre al costo del lavoro.
Infine, il decreto attuativo del Jobs Act sul contratto a tutele crescenti statuisce che «i datori di lavoro privati che procedano all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA» beneficiano dell’estinzione di tutte le violazioni contributive, assicurative e fiscali connesse all’eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro precedente.
DIRITTO PENALE
Trattativa chiusa online, ma la merce non arriva: condannato il venditore che aveva anche cancellato l’account (Cass., sez. VI Pen., sent. 10 marzo 2015 n. 10136).
La Suprema Corte con sentenza 10 marzo 2015 n. 10136 ha chiarito che in materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, quando sia posta in essere con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza dei reato di cui all’art. 640 c.p. a maggior ragione quando colui che ha proposto in vendita la merce in uno degli aggregatori di riferimento per la compravendita di merce, eBay, una volta fatto l’affare si cancella dal mercato web, come nel caso di specie è accaduto. Integra dunque il reato previsto dall’art. 640 c.p. la condotta fraudolenta di chi si accredita sul sito e pone in vendita un bene, ricevendone il corrispettivo senza procedere alla consegna e rendendo difficile la possibilità di risalire al venditore. Circa la sussistenza degli artifici e raggiri non illogicamente sono state valutate indizianti della truffa sia la cancellazione dell’account successiva alla conclusione della transazione che la reiterazione di fatti analoghi da parte dello stesso.
DIRITTO TRIBUTARIO
I costi sostenuti per la gestione di un immobile destinato esclusivamente ai soci sono indeducibili (Cass., Sez. Trib., sent. 25 febbraio 2015, n. 3746).
L’Amministrazione Finanziaria, a seguito della constatazione che in undici anni di attività le operazioni attive di una società si erano estrinsecate unicamente nella locazione di un immobile, emetteva avvisi di accertamento in cui disconosceva i costi illegittimamente dedotti per materie prime, servizi, ammortamenti, oneri di gestione, ristrutturazione, etc..
Proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la società accertata otteneva sentenza favorevole, con successiva conferma nel giudizio di secondo grado proposto dall’ente creditore. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale, constatato che l’oggetto sociale emergente dallo statuto ricomprendeva tutte le attività svolte dalla società (quali acquisto, ricostruzione e riadattamento di immobili, affitto, gestione, etc.) riteneva che la contribuente avesse svolto le attività previste dal suo oggetto senza infrangere alcuna disposizione normativa, in quanto l’attività sociale poteva limitarsi all’acquisto ed alla gestione di un unico immobile, altresì locato ai due soci con regolare contratto. A seguito di ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha accolto il motivo di impugnazione proposto dall’Amministrazione Finanziaria, limitandosi a richiamare in materia l’orientamento da tempo consolidato, secondo cui “un’operazione economica isolata non diretta al mercato, compiuta da una società commerciale, quand’anche l’atto costitutivo o lo statuto sociale prevedano che il sodalizio possa compiere operazioni di acquisto, ristrutturazione, vendita e locazione d’immobili di per sé sola non può valere a dare consistenza ad un’attività imprenditoriale capace di giustificare l’inerenza dell’operazione passiva dell’attività svolta”.
MARCHI E BREVETTI
Marchio patronimico, ditta, segni distintivi e confondibilità (Cass., sez. I civ., sent. 25 febbraio 2015, n. 3806).
La sentenza in esame trae origine da un conflitto tra segni distintivi di due imprese (in forma di società di capitali) operanti nel settore pubblicitario: la ricorrente con marchio comunitario, e la resistente con marchio in parte patronimico ed eponima ditta e denominazione sociale. Proprio la “parte†patronimica di quest’ultimo marchio ricomprendeva in sé il marchio della ricorrente, che lamentava dunque la confondibilità tra segni.
La ricorrente risultava soccombente in primo e secondo grado avanti al Tribunale ed alla Corte d’appello di Palermo; la Suprema Corte tuttavia cassa con rinvio la pronuncia della Corte d’appello.
Rilevano infatti i Giudici di cassazione che le corti territoriali avrebbero innanzitutto omesso di valutare che il conflitto non era limitato al raffronto tra i marchi ma anche a quello tra il marchio della ricorrente e la denominazione sociale – ditta dell’impresa (nonché all’insegna), cosa per sé vietata dal principio di unitarietà dei segni distintivi esplicitato a livello generale dall’art. 22 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (e più in piccolo dagli artt. 12 d.lgs. 30/2005, e 2564 e 2568 c.c.) .
Inoltre l’uso di un segno patronimico, non solo nel marchio ma anche nella denominazione sociale, è frutto di una scelta nel caso delle società di capitali come la resistente benché lo stesso sia stato “ereditato†dalla precedente forma giuridica rivestita: per le società di capitali non vi sono obblighi civilistici nella denominazione come invece accade per le società di persone; inoltre nel settore di riferimento l’uso del patronimico non è affatto necessitata dai servizi offerti ed anzi potrebbe rappresentare un elemento di confondibilità qualora avesse funzione distintiva e non meramente descrittiva, con ciò configurando pure astrattamente un illecito concorrenziale.
RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI
Il modello da adottare ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non trova applicazione se la malattia della persona offesa non supera i 40 giorni (Cass., Sez. IV Pen., sent. 24 febbraio 2015, n. 8531).
Il Tribunale di Varese condannava due società (in persona dei rispettivi legali rappresentanti) al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad € 15.480.000,00, in relazione all’illecito di cui all’art. 12, comma II, d.lgs. n. 231/2001. Il Giudice di primo grado infatt, aveva ritenuto gli amministratori delle società (quali soggetti in posizione apicale) responsabili del delitto di lesioni personali colpose ex art. 590, comma III, c.p. a danno di un loro dipendente, violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto non era stato adottato alcun preventivo modello di organizzazione e di gestione relativo ad una politica aziendale per la salute della sicurezza idoneo a prevenire il reato loro imputato. A seguito di ricorso per cassazione proposto da entrambe le società , la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di primo grado impugnata, in quanto non si era verificata a danno del lavoratore alcuna ipotesi di lesione grave ai sensi dell’art. 583 c.p. (malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni). Infatti, è stato chiarito come, in conformità all’art. 25-septies, comma III, d.lgs. 231/2001, la responsabilità giuridica dell’ente richieda con riferimento alla commissione del reato di lesioni colpose il verificarsi di un’ipotesi di lesione grave, ossia di una lesione comportante la determinazione di una malattia della durata superiore ai 40 giorni.
SICUREZZA SUL LAVORO
Infortunio del lavoratore addetto ad un impianto di verniciatura automatico: imprudenza o responsabilità del datore di lavoro? (Cass., Sez. IV Pen., sent. 2 marzo 2015, n. 9193).
In data 30 ottobre 2006 un lavoratore addetto ad un impianto di verniciatura automatico, ritenendo che la corsa dell’elevatore non fosse ben calibrata, al fine di regolare la giusta profondità , inseriva il braccio destro tra due pezzi dell’ingranaggio rimanendovi incastrato e procurandosi così gravi lesioni. Con sentenza del 07 maggio 2012, il Tribunale di Pesaro, pur imputando al lavoratore infortunato un comportamento imprudente, condannava il legale rappresentante della società (datore di lavoro) per il reato di lesioni colpose gravi, aggravato dalla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 35 del d.lgs. n. 626/1994 e art. 61 del d.P.R. n. 547/1955). Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Ancona in data 21 novembre 2013. Avverso quest’ultima decisione proponeva ricorso per cassazione la società imputata, in particolare eccependo (in uno dei sette motivi di ricorso) un vizio di motivazione in ordine al nesso causale: la Corte d’Appello avrebbe sottovalutato il comportamento gravemente imprudente del lavoratore, inosservante di specifiche direttive aziendali e tale da porsi ben oltre alla mera negligenza o imperizia nello svolgimento dell’attività lavorativa. La Suprema Corte, constatato il decorso del termine prescrizionale ai sensi della nuova formulazione dell’art. 157 c.p. (nella specie 7 anni e 6 mesi), ha dovuto dichiarare l’estinzione del reato. Ciononostante, i giudici di legittimità hanno evidenziato come l’obbligo del giudice di pronunciarsi sull’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito sia riscontrabile esclusivamente nel caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto ovvero della sua non attribuibilità emergano in modo incontrovertibile: ciò non era da ritenersi riscontrabile nel caso di specie, non potendo trovare applicazione l’art. 129, comma II, c.p.
TRUST
aliquota dello 8% se il disponente conferisce in trust i beni immobili di cui è proprietario, nominando sé stesso come trustee (Cass., sez. VI Civ., ord. 24 febbraio 2015, n. 3735).
Il corretto trattamento impositivo indiretto dell’atto di costituzione di un trust autodichiarato e “di garanziaâ€, richiede di assoggettare lo stesso ad imposizione in misura proporzionale, con l’aliquota residuale (e massima) dello 8%. Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, con l’ordinanza n. 3735 del 24 febbraio 2015. Va applicata l’imposta sulle successione e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di un vincolo di destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull’attribuzione di danaro, conferita in trust e destinata ad essere investita a beneficio di terzi. L’atto di dotazione di un trust paga l’imposta di donazione immediatamente e, quindi, non se ne rimanda l’applicazione al momento in cui il trustee distribuirà il patrimonio del trust ai beneficiari. Tale assunto, invece, è stato precisato dalla Corte di Cassazione , Sesta Sezione Civile, con la ordinanza n. 3737 del 24 febbraio 2015.
DI TUTTO UN PO’
FAMIGLIA
Solo 10 giorni di convivenza ma niente assegno di mantenimento (Cass., sez. VI civ., ord. 26 marzo 2015, n. 6164).
La Corte di Cassazione con ordinanza 2 dicembre 2014 – depositata il 26 marzo 2015, n. 6164 ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva di ottenere dall’ex marito l’assegno di mantenimento: la breve durata del matrimonio, solo dieci giorni di convivenza e meno di cento giorni dalla data del matrimonio al deposito del ricorso per separazione, non permetterebbe l’effettiva instaurazione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La Corte ha ribadito che in materia di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell’assegno ma non anche – salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi – sul riconoscimento dell’assegno.
INCENTIVI
Doppia agevolazione per le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo e le formalizzano attraverso marchi, brevetti
(l. 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Statoâ€, c.d. â€legge di stabilita’ 2015â€).
Doppia agevolazione per le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo e le formalizzano attraverso marchi, brevetti, etc. Si potrà infatti usufruire sia del credito d’imposta per R&S che del patent box. Entrambi gli strumenti sono stati introdotti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato†(legge di stabilità 2015).
L’unica condizione prevista per l’ottenimento del credito d’imposta è che si tratti di imprese.
Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono agevolabili, tra l’altro, le spese per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione UNESCO ISCED (International Standard Classification of Education).
Sono altresì agevolabili le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nonché le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università , enti di ricerca e organismi equiparati, competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne. Non sono invece agevolabili le spese per il personale (ausiliario e tecnico), costi relativi a immobili e terreni, costi per studi di fattibilità , altri costi di esercizio.
Quando inoltre al patent box, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, questo prevede che la quota di reddito e del valore della produzione che possa essere oggetto di agevolazione venga definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale eleggibile e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. Si fa riferimento con ciò ai costi fiscalmente rilevanti.
NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO
Il Prof. Avv. Serafino Ruscica, responsabile di Novastudia Milano e Novastudia Roma per la Formazione, ha svolto a Palermo una lezione per Scuola Nazionale dell’Amministrazione nell’ambito delle attività di formazione previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 per i dipendenti della Regione Sicilia. Il corso, in tema di prevenzione della corruzione, ha avuto ad oggetto:
– analisi delle aree di rischio obbligatorie: area acquisizione e progressione personale;
analisi delle aree di rischio obbligatorie: area affidamento di lavori, servizi e forniture.
* * *
Novastudia Milano e Novastudia Roma organizzano l’evento formativo “La compliance nei settori farmaceutico e biomedico” che si svolgerà a Roma in data del 9 aprile 2015. La scheda informativa e d’iscrizione all’evento è scaricabile sul sito www.novastudia.it
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Newsletter a cura di Novastudia Milano:
slt@novastudia.com
Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie, né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un’analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.
Novastudia Newsletter February 2015 (Ita Ver). To receive an Eng version write to slt@novastudia.com
SOMMARIO
FEBBRAIO 2015
ALIMENTI
Piano straordinario Made in Italy da 260 milioni di euro (D.M. 26 febbraio 2015).
AMBIENTE
SISTRI: a che punto siamo?
ANTIRICICLAGGIO
Responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e autoriciclaggio (art. 25-octies d.lgs. 231/2001).
DIRITTO UE
La Corte chiarisce la nozione di «tariffe minime salariali» dei lavoratori distaccati (Corte Giust. UE, sent. 12 febbraio 2015, causa C-396/13).
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELL’INTERNET
Diritto all’oblio: Approvato dall’autorità Garante il protocollo di verifica delle misure che Google adotterà per la tutela della privacy degli utenti italiani (Garante Privacy, Provv. n. 30 del 22 gennaio 2015).
DIRITTO DEL LAVORO
Il Jobs act è legge: ecco i punti principali dei decreti attuativi.
DIRITTO PENALE
Minaccia di effettuare un (finto) controllo fiscale nei confronti dell’attività commerciale se non gli avesse pagato una somma di denaro per evitarlo: è truffa, non estorsione (Corte Cass., sez. II Pen., sent. 24 febbraio 2015 n. 8170).
DIRITTO TRIBUTARIO
Con una sola operazione commerciale la società non può detrarre i costi sostenuti (Corte Cass., sez. Tributaria, sent. 25 febbraio 2015, n. 3746).
MARCHI E BREVETTI
L’uso altrui del marchio patronimico della società di capitali è illecito (Corte Cass., sez. I Civ., sent. 25 febbraio 2015, n. 3806/1).
SICUREZZA SUL LAVORO
Cala il sipario sul caso eternit (Corte Cass., sent. 23 febbraio 2015, n. 7941).
DI TUTTO UN PO’
INCENTIVI
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (circ. Agenzia Entrate n. 5/E del 19 febbraio 2015).
NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO
ALIMENTI
Piano straordinario Made in Italy da 260 milioni di euro (D.M. 26 febbraio 2015).
Il ministro dello Sviluppo ha firmato il decreto di attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia per il quale sono stati stanziati 260 milioni di euro. Di seguito gli obiettivi del piano.
1- Incrementare il volume dell’export, espandendo la presenza internazionale in particolare nei Paesi in cui il potenziale è maggiore. Si punta ad incrementare i flussi di export di beni e servizi di circa 50 miliardi di euro entro il triennio.
2- Aumentare il numero complessivo delle imprese esportatrici, ponendo in condizione le aziende potenzialmente esportatrici. Negli ultimi anni il numero medio di imprese che operano con l’estero si è aggirato intorno alle 200.000 unità : nell’ambito di tale numero, si ritiene che potrebbe crescere di circa 20.000 unità il numero delle imprese stabilmente esportatrici (tra le 70.000 potenziali).
3- Cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all’incremento della classe media nei mercati emergenti, sempre più orientata verso modelli di consumo vicini al modello di specializzazione produttiva dell’export italiano. Si stima una crescita della classe media mondiale di circa 800 milioni di persone nei prossimi 15 anni.
4- Accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri; si punta ad ottenere 20 miliardi di dollari di flussi aggiuntivi.
AMBIENTE
SISTRI: a che punto siamo?
La normativa in materia di rifiuti è stata più volte modificata attraverso una serie di disposizioni che hanno inciso su diversi profili della materia e su specifiche tipologie di rifiuti, anche al fine di adeguare la disciplina nazionale a quella europea. Diversi interventi hanno riguardato la disciplina relativa alla tracciabilità dei rifiuti.
Il D.M. 20 marzo 2013 ha stabilito i termini di riavvio progressivo del SISTRI per consentirne la messa a regime da marzo 2014. Successivamente il D.L. 150/2013 ha stabilito l’allungamento fino al 31 dicembre 2014 del periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti (c.d. doppio binario) e previsto l’applicazione delle sanzioni SISTRI solo a decorrere dal 1° gennaio 2015. Ulteriori disposizioni in materia sono state apportate dal c.d. decreto competitività (D.L. 91/2014) che all’art. 14 commi 2 e 2-bis, disciplina le modalità per adottare un intervento di semplificazione del SISTRI e fissa al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI disponendo, nel contempo, l’avvio delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio medesimo. L’art. 35, comma 10, del D.L. 133/2014 (c.d. “sblocca Italiaâ€) riguarda invece l’affidamento della nuova concessione del SISTRI dal 2016, consentendo al Ministero dell’ambiente di avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle relative procedure.
ANTIRICICLAGGIO
Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e autoriciclaggio (art. 25-octies d.lgs. 231/2001).
Il legislatore con la legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha inserito nel d.lgs 231/2001 il nuovo art. 25-octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggioâ€, unendo tali fattispecie agli illeciti già previsti e puniti. Dal 1° gennaio 2015 è punito a titolo di autoriciclaggio (con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da cinquemila a venticinquemila euro)
“chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosaâ€. La reclusione sarà da uno a quattro anni e la multa da
duemilacinquecento a dodicimilacinquecento euro “se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel
massimo a cinque anniâ€; sarà nuovamente applicata la più grave pena (di cui al primo comma dell’art. 648-ter) qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto commesso “con le condizioni e le finalità †relative alla fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso.
DIRITTO UE
La Corte chiarisce la nozione di «tariffe minime salariali» dei lavoratori distaccati (Corte Giust. UE, sent. 12 febbraio 2015, causa C-396/13).
La direttiva relativa al distacco dei lavoratori prevede che, in materia di tariffe minime salariali, le condizioni di lavoro e di occupazione garantite ai lavoratori distaccati siano fissate dalla normativa dello Stato membro ospitante e/o,
nel settore edile, dai contratti collettivi di applicazione generale nello Stato membro ospitante.
La Corte ricorda poi che la direttiva persegue un duplice obiettivo: da un lato, mira a garantire una leale concorrenza tra le imprese nazionali e quelle che svolgono una prestazione di servizi transnazionale; dall’altro, ha lo scopo di garantire ai lavoratori distaccati l’applicazione di un nucleo di norme imperative di protezione minima da parte dello Stato membro ospitante. La Corte sottolinea però che la direttiva non ha armonizzato il contenuto sostanziale di tali norme,
sebbene essa fornisca talune informazioni in merito: rileva allora che la direttiva fa espresso rinvio alla legislazione o alla prassi nazionale dello Stato membro ospitante per determinare le tariffe minime
salariali, purché tale definizione non abbia l’effetto di ostacolare la libera prestazione dei servizi tra gli Stati membri.
Da quanto precede la Corte giunge alla conclusione che le modalità di calcolo delle tariffe e i criteri ad esso applicati devono parimenti essere di competenza dello Stato membro ospitante.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che la direttiva non osta ad un calcolo del salario minimo su base oraria e/o a cottimo, basato sull’inquadramento dei lavoratori in gruppi retributivi, purché tale calcolo e tale inquadramento siano effettuati sulla base di norme vincolanti e trasparenti, accertamento questo che spetta al giudice nazionale.
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELL’INTERNET
Diritto all’oblio: Approvato dall’autorità Garante il protocollo di verifica delle misure che Google adotterà per la tutela della privacy degli utenti italiani (Garante Privacy, provv. n. 30 del 22 gennaio 2015).
È stato approvato dal Garante per la Privacy il protocollo di verifica previsto nel provvedimento adottato nel luglio scorso nei confronti della società di Mountain View. Si passa pertanto dalla fase delle prescrizioni impartite dal Garante a Google a quella della loro realizzazione pratica, che dovrà essere ultimata entro il 15 gennaio 2016. Google adotterà tutte le misure a tutela della privacy degli utenti italiani prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali e, per la prima volta in Europa, dovrà assoggettarsi a verifiche periodiche che monitorino l’avanzamento dei lavori di adeguamento della propria piattaforma ad una normativa nazionale. Il documento prevede aggiornamenti trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori e la possibilità per l’Autorità di effettuare presso la sede americana di Google verifiche di conformità alla disciplina italiana delle misure in via di implementazione. In base al protocollo, l’Autorità potrà monitorare costantemente le modifiche che Google deve apportare ai trattamenti dei dati personali degli utenti che usufruiscono dei suoi servizi, tra cui il motore di ricerca, la posta elettronica, la diffusione di filmati (tramite YouTube) ed il social network proprietario.
DIRITTO DEL LAVORO
Il Jobs act è legge: ecco i punti principali dei decreti attuativi.
Nei prossimi giorni verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i primi due decreti attuativi del Jobs Act (Legge n. 183/2014), approvati in via definitiva nel Consiglio dei Ministri dello scorso 20 febbraio, disciplinanti il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e gli ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati che dovrebbero entrare in vigore tra il mese di marzo e quello di maggio.
Gli altri decreti attuativi della riforma del lavoro dovranno essere posti al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per i prescritti pareri perché diventino operativi, e riguardano il riordino delle tipologie contrattuali (con l’eliminazione delle co.co.pro. e dal 1° gennaio 2016 l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione personale con contenuto ripetitivo ed etero- organizzati dal datore di lavoro), la revisione della disciplina delle mansioni e le disposizioni sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro. Nei seguenti paragrafi le principali novità .
A. Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione della legge n. 183 del 2014.
Il Contratto a tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto prevista per marzo, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti).
Si applica anche ai contratti a tempo determinato o di apprendistato nei casi in cui vengano convertiti in contratto a tempo indeterminato (art. 1).
Quanto alla disciplina dei licenziamenti, per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori (art. 2).
Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestatoâ€; negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti “licenziamenti ingiustificatiâ€, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice (art. 3).
La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.
Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità . Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa (art. 6).
Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità ) (art. 10).
In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali.
Per le piccole imprese tuttavia la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità (art. 9).
La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici.
B. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 183 del 2014 che dovrebbe entrare in vigore nel mese di maggio.
Il decreto introduce la NASPI, nuova assicurazione sociale per l’impiego. Vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della NASPI sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33.
La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.
L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta progressivamente del 3% al mese.
L’erogazione della NASPI è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.
Viene introdotto in via sperimentale, per quest’anno, l’ASDI, assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la NASPI, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità . La durata dell’assegno, che sarà pari al 75% dell’indennità NASPI, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.
Per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c’è la l’indennità di disoccupazione DIS-COL (disoccupazione per i collaboratori).
Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento.
Il suo importo è rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.
Sarà più semplice far passare il lavoratore da una mansione all’altra, compreso il cosiddetto demansionamento, in caso di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale. Nel testo c’è un passaggio dedicato alla “tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita”.
Il vecchio sussidio di disoccupazione sarà rapportato a quanti contributi il lavoratore ha versato. Chi ha la “carriera contributiva” più importante avrà diritto a una maggior durata dell’Aspi, anche oltre ai 18 mesi massimi fissati fino a ora. L’Aspi sarà esteso anche ai collaboratori, almeno finché queste figure professionali non saranno definitivamente cancellate dal contratto a tutele crescenti. Per chi si troverà nelle situazione più difficili, potrebbe essere introdotto un “secondo Aspi”.
Non si potrà più autorizzare la CIG in caso di cessazione definitiva di attività aziendale. Ci saranno nuovi limiti di durata sia per la cassa integrazione ordinaria (che ora è di due anni) sia per quella straordinaria (che è di quattro). L’obiettivo è di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori con tutele uniformi e legate alla storia contributiva del lavoratore.
Sarà estesa anche alle lavoratrici prive di contratto a tempo indeterminato, sarà fatto attraverso contratti di solidarietà “attivi” che dovrebbero permettere a tutti di conciliare meglio i tempi di lavoro e di vita.
Saranno rafforzato le politiche attive per favorire il venirsi incontro di domanda e offerta con la costituzione di un’agenzia nazionale per il lavoro, che nelle speranze del governo dovrebbe funzionare come nel modello tedesco.
DIRITTO PENALE
Minaccia di effettuare un (finto) controllo fiscale nei confronti dell’attività commerciale se non gli avesse pagato una somma di denaro per evitarlo: è truffa, non estorsione (Corte Cass., sez. II Pen., sent. 24 febbraio 2015 n. 8170).
La Suprema Corte con la sentenza del 24 febbraio 2015, n. 8170 ha precisato che la differenza tra il delitto di estorsione e quello di truffa aggravata dall’ingenerato timore di un pericolo immaginario si rinviene nel diverso elemento oggettivo, la cui sussistenza va apprezzata con giudizio ex post. Si ha estorsione nel caso in cui il danno viene prospettato come sicuro ad opera del soggetto agente se la vittima non cede alla richiesta minatoria. Ricorre la truffa se il danno immaginario viene indotto per il tramite di artifici e raggiri e l’agente non sia in grado di realizzare la minaccia del danno stesso.
DIRITTO TRIBUTARIO
Con una sola operazione commerciale la società non può detrarre i costi sostenuti (Corte Cass., sez. Tributaria, sent. 25 febbraio 2015, n. 3746).
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3746, del 25 febbraio 2015, ha affermato che una società creata solo con la finalità di dedurre dei costi non possa, con una sola operazione commerciale, detrarsi i costi sostenuti. n tema di reddito di impresa non sono , quindi, deducibili i costi sostenuti per la gestione di un immobile destinato esclusivamente al godimento personale dei soci e degli amministratori in forza di un regolare contratto di locazione.
Per la Corte di Cassazione le perdite di bilancio indicate e l’assenza di personale sono elementi che fanno scattare la presunzione dell’impresa creata al solo scopo di ottenere i benefici fiscali.
MARCHI E BREVETTI
L’uso altrui del marchio patronimico della società di capitali è illecito (Corte Cass., sez. I Civ., sent. 25 febbraio 2015, n. 3806/1).
In tema di marchio patronimico di società di capitali e quindi di proprietà industriale, un segno distintivo costituito da nome anagrafico e validamente registrato come marchio non può essere adottato, in settori merceologici identici o affini, come marchio e/o come denominazione sociale di altra impresa: così, si configura scorrettezza professionale in caso di inserimento, nella denominazione sociale, del cognome di uno dei soci coincidente col nome precedentemente incluso in un marchio già registrato da terzi, salvo vi sia una reale esigenza descrittiva inerente l’attività , i prodotti o i servizi offerti.
SICUREZZA SUL LAVORO
Cala il sipario sul caso eternit (Corte Cass., sent. 23 febbraio 2015, n. 7941).
Il caso in parola è il noto caso Eternit, il processo a carico dei responsabili della gestione della società Eternit S.p.A. che a partire dal 1952 avrebbero determinato il decesso di quasi 2mila operai lavoratori in stabilimenti italiani: sarebbe stata omessa la realizzazione di precauzioni, impianti – di ventilazione, di aspirazione e di protezione personale – e segnaletiche finalizzati a prevenire malattie od infortuni poi rivelatasi mortali, ai sensi degli artt. 434 c.p. (Procurato disastro) e 437 c.p. (Omessa applicazione dei dispositivi di sicurezza destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro).
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7941/15, depositata il 23 febbraio 2015 ha annullato senza rinvio ravvisando il decorso della prescrizione per tutte le imputazioni ed annullando di seguito il disposto risarcimento a favore delle parti civili costituite.
DI TUTTO UN PO’
INCENTIVI
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (circ. Agenzia Entrate n. 5/E del 19 febbraio 2015).
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 5/E diffusa il 19 febbraio 2015, ha fornito chiarimenti a tutto campo sul credito d’imposta introdotto dall’art. 18 del Decreto Competitività (d.l. n. 91/2014). È riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015.
NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO
L’ avvocato Nicola Tilli il 5 e 6 febbraio 2015 ha svolto per la Scuola di Specializzazione per le professioni Forensi dell’Università di Urbino lezioni in tema di “Legal compliance: le varie conformità normative in un quadro di integrazione 231, sicurezza sul lavoro, antiriciclaggio, codice privacy, ambiente†e di “La compliance antiriciclaggio e l’introduzione della normativa sulla voluntary disclosureâ€.
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L’avvocatessa Miriam Polini il 12 febbraio 2015 ha svolto per la Scuola di Specializzazione per le professioni Forensi dell’Università di Urbino una lezione sul tema La tutela normativa del Made in Italy.
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Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie, né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un’analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.