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SOMMARIO

ALIMENTI

L’etichettatura non deve indurre il consumatore in errore suggerendo la presenza di un ingrediente che in realtà è assente (Corte Giust. Ue, sent. 4 giugno 2015 C-195/14).

AMBIENTE

Ecoreati: pubblicata in G.U. la legge ‘Dei delitti contro l’ambiente’ (L. 2 maggio 2015 n. 68 in G.U. 28 maggio 2015 n. 122).

DIRITTO UE

La Corte di Giustizia UE si pronuncia sull’OMT (Corte Giust. UE, sent. causa C-62/14 Gauweiler e altri ).

DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELL’INTERNET

L’azienda può controllare il lavoratore grazie a un falso profilo su Facebook (Cass., sent., 27 maggio 2015, n. 10955).

DIRITTO DEL LAVORO

La Cassazione si esprime sulla forma del licenziamento (Cass., sent., 03 giugno 2015, n. 11479).

DIRITTO PENALE

Investimento in autostrada di un pedone che non indossa il giubbotto catarifrangente: omicidio colposo? (Cass., Pen., Sez. IV, sent. 05 giugno 2015 1 n. 24217).

DIRITTO TRIBUTARIO

Agevolazioni prima casa: l’arresto del contribuente configura una causa di forza maggiore (Comm. Trib. Prov.le di Milano, 18^ Sez., sentenza 13.04.2015, n. 4210, pubblicata il 11.05.2015).

MARCHI E BREVETTI

Lego, marchio comunitario tridimensionale (Trib. Ue, sent., 16 giugno 2015, cause T-395/14 e T-396/14 Best Lock (Europe) Ltd. / UAMI – Lego Juris del).

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI

Modello 231 e reati societari: il nuovo art 25-ter (L. 27 maggio 2015 n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”).

SICUREZZA SUL LAVORO

La responsabilità del Sindaco per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (Cass., Sez. IV Pen., sent. 12 – 27 maggio 2015, n. 22415).

TRUST

Trust inefficace se in danno ai creditori (Trib. Bologna, sent. 23 aprile 2015 n. 1357).

DI TUTTO UN PO’

DIRITTO DI FAMIGLIA

Maternità: pubblicato il decreto che amplia le tutele (D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” in G.U. 24 giugno 2015 n. 144).

INCENTIVI

Voucher Internazionalizzazione: al via il primo bando per PMI e reti impresa .

PROFESSIONISTI E IMPRESE

DURC on line: al via dal 1° luglio (Circolare MISE, n. 19 dell’8 giugno 2015).

NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO

ALIMENTI

L’etichettatura non deve indurre il consumatore in errore suggerendo la presenza di un ingrediente che in realtà è assente (Corte Giust. Ue, sent. 4 giugno 2015 C-195/14).

La corte di Giustizia DELL’Ue CON sentenza 4 giugno 2015 C-195/14, HA CHIARITO CHE anche se l’elenco degli ingredienti è esatto ed esaustivo, può, tuttavia, essere inadeguato a correggere in maniera sufficiente l’impressione errata o equivoca risultante dall’etichettatura. I Giudici del Lussemburgo rammentano che il diritto dell’Unione impone che: “l’etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l’acquirente, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l’identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l’origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento dello stesso”. Di conseguenza, l’acquirente deve disporre di un’informazione corretta, imparziale e obiettiva che non lo induca in errore. L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori. L’etichettatura di un prodotto alimentare non può presentare un carattere ingannevole.

AMBIENTE

Ecoreati: pubblicata in G.U. la legge ‘Dei delitti contro l’ambiente’ (L. 2 maggio 2015 n. 68 in G.U. 28 maggio 2015 n. 122).

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 la legge del 22 maggio 2015 n. 68 che introduce il Titolo VI-bis del codice penale, titolato “Dei delitti contro l’ambiente”. Le disposizioni inserite riguardano: inquinamento ambientale (articolo 452-bis), morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-ter), disastro ambientale (articolo 452-quater), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452- sexies), nonché impedimento del controllo (articolo 452- septies) e omessa bonifica (articolo 452-terdecies). Per l’inquinamento ambientale e il disastro ambientale è prevista la punibilità anche nella forma colposa (452-quinquies) con le pene previste per i delitti dolosi diminuite da un terzo a due terzi.

DIRITTO UE

La Corte di Giustizia UE si pronuncia sull’OMT (Corte Giust. UE, sent. causa C-62/14 Gauweiler e altri ).

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza nella causa C-62/14 Gauweiler e altri ha chiarito che il programma di acquisto di titoli di Stato sui mercati secondari non eccede le attribuzioni della BCE in materia di politica monetaria e non viola il divieto di finanziamento monetario degli Stati membri. Nel caso di specie, la Corte era chiamata a pronunciarsi circa la delicata e complessa questione della compatibilità del programma OMT con i Trattati. Più precisamente, veniva chiesto alla Corte, se tale programma non costituisse piuttosto una misura di politica economica, estranea quindi al mandato della BCE, anziché una misura di politica monetaria, e se la misura in questione rispettasse il divieto di finanziamento monetario sancito dall’articolo 123, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Per La Corte di Giustizia dell’Unione europea, dunque, il programma OMT adottato dalla BCE, quale risulta dalle caratteristiche tecniche illustrate nel comunicato stampa, non viola il principio di proporzionalità e, pertanto, può essere considerato legittimo, a condizione che, qualora venga messo in atto, siano rigorosamente rispettati i requisiti relativi all’obbligo di motivazione e alla proporzionalità e tale attuazione avvenga con modalità temporali tali da consentire in modo effettivo la formazione di un prezzo di mercato dei titoli di Stato.

DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELL’INTERNET

L’azienda può controllare il lavoratore grazie a un falso profilo su Facebook (Cass., sent., 27 maggio 2015, n. 10955).

La Corte di Cassazione con sentenza del 27 maggio 2015 n. 10955 ha esaminato il caso di un’azienda che aveva creato un falso profilo su facebook, al fine di controllare se un proprio lavoratore (addetto ad una pressa) durante l’orario di lavoro utilizzasse il proprio smartphone per chattare sui social network con fini non lavorativi. Una volta appurato che, oltre ad altre mancanze, il dipendente effettivamente aveva ripetutamente perso tempo sui social network durante l’orario di lavoro, era scattato il licenziamento per giusta causa. Il caso, giunto all’esame della Suprema Corte ha permesso di prendere in esame uno strumento di controllo del lavoratore che, seppur indiretto, potrebbe forse porsi in contrasto con la normativa dettata dallo Statuto dei lavoratori in materia di sorveglianza.

La Corte, in primo luogo, ha ritenuto che il controllo del lavoratore fosse legittimo perché diretto non a verificare l’attività lavorativa svolta dal dipendente, bensì la tenuta di una condotta idonea a ledere il patrimonio aziendale, minando la sicurezza degli impianti: il lavoratore, infatti, era un operaio addetto ad una pressa, che aveva lasciato più volte incustodita, con evidenti rischi per gli impianti e la sicurezza e causando anche blocchi della produzione. In secondo luogo, la Corte ha rilevato che l’attività di controllo dell’impresa non ledeva i principi di buona fede e di correttezza nel rapporto di lavoro, considerato che la creazione del falso profilo Facebook aveva rappresentato una mera occasione per il lavoratore, alla quale egli aveva prontamente aderito.

DIRITTO DEL

LAVORO

La Cassazione si esprime sulla forma del licenziamento (Cass., sent., 03 giugno 2015, n. 11479).

La Corte di Cassazione con sentenza n. 11479/2015, del 03 giugno 2015 ha esaminato il tema della forma del licenziamento, partendo dal caso di un’azienda che aveva licenziato un proprio lavoratore mediante la lettura di un verbale di licenziamento che non era stato da esso sottoscritto per ricevuta. La mancata sottoscrizione dall’azienda veniva spiegata con il rifiuto del lavoratore di firmare per ricevuta il licenziamento, mentre il dipendente affermava che non gli era mai stato consegnato alcun licenziamento per iscritto. La Corte ha dovuto accertare se nel caso in esame il requisito della forma scritta può ritenersi integrato dalla lettura al lavoratore di un documento scritto che venga firmato solo dai funzionari aziendali che intimano il licenziamento, i quali dichiarino di aver letto al dipendente il contenuto di tale scritto.

La Cassazione ha escluso tale possibilità: considerata la regola della necessaria forma scritta del licenziamento, infatti, ha ritenuto che tale requisito non potesse essere integrato da un documento del quale non è provata la redazione per iscritto in un momento anteriore al licenziamento né, al contempo, la consegna al lavoratore, per la mancanza della firma di quest’ultimo sul verbale. A sanare il vizio di forma del licenziamento non sarebbe poi sufficiente la prova per testimoni della consegna dello stesso al lavoratore, perché nel nostro ordinamento essa sarebbe ammessa solo nel caso in cui l’azienda potesse provare che il documento è andato perduto senza sua colpa (come previsto dall’art. 2724 co. III c.c.): nel caso di specie, però, tale prova non era stata fornita.

D’altra parte, qualora il lavoratore effettivamente si fosse rifiutato di sottoscrivere il licenziamento, sarebbe stato sufficiente inviargli la comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale permette di fornire agevolmente la prova della consegna, evitando qualsiasi contestazione.

Il licenziamento, dunque, è stato dichiarato nullo.

DIRITTO PENALE

Investimento in autostrada di un pedone che non indossa il giubbotto catarifrangente: omicidio colposo? (Cass., Pen., Sez. IV, sent. 05 giugno 2015 1 n. 24217).

Con la sentenza del 05 giugno 2015 1 n. 24217 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un automobilista che di notte, a seguito di un incidente nella corsia di sorpasso dell’autostrada, senza indossare il giubbotto catarifrangente, scendeva dalla propria auto e si intratteneva a conversare con l’altro occupante del mezzo, appoggiandosi a quest’ultimo, di fatto arrivando ad occupare la linea di mezzeria tra la corsia nella quale si trovava il suo veicolo e quella di destra, libera.

Sopraggiungeva (a 90 km/h con limite di 130 km/h) nella corsia di destra un altro automobilista che, travolgeva in prossimità della linea di mezzeria il pedone che moriva sul colpo.

L’automobilista veniva sottoposto a processo per omicidio colposo, con l’accusa di non aver adottato tutte le cautele necessarie nella guida (tra le quali l’uso dei fari abbaglianti e l’ulteriore diminuzione della velocità): in primo grado il Tribunale di Nocera Inferiore assolveva l’imputato, mentre la Corte d’Appello di Salerno lo condannava.

La Suprema Corte, esaminando il caso sopra descritto, ha rilevato che:

a) l’automobilista correttamente al momento dell’investimento percorreva la corsia di destra che risultava libera da veicoli (quello incidentato, infatti, si trovava nella corsia di sorpasso);

b) l’automobilista era riuscito ad effettuare una manovra di emergenza, modificando la traiettoria ed evitando l’impatto con l’automobile incidentata;

c) l’art.141 co. I e II del codice della strada impone di moderare la velocità e di adottare tutte le condotte di guida idonee ad evitare problemi per la sicurezza: da tale norma, però, non può desumersi la circostanza che l’automobilista avrebbe dovuto ridurre ulteriormente la propria velocità di marcia (90km/h con limite di 130km/h), in quanto in tale caso avrebbe costituito intralcio alla circolazione, violando l’art. 141c co. VI del medesimo codice;

d) la vittima aveva tenuto una condotta massimamente imprudente: si tratteneva infatti a conversare con il passeggero rimasto all’interno del proprio veicolo, posizionandosi accanto a quest’ultimo in corrispondenza della linea di mezzeria; la vittima, peraltro, si trovava in punto non visibile e non indossava il giubbotto catarifrangente, omettendo altresì di adottare qualsiasi cautela finalizzata a rendersi visibile.

Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di condanna.

DIRITTO TRIBUTARIO

Agevolazioni prima casa: l’arresto del contribuente configura una causa di forza maggiore (Comm. Trib. Prov.le di Milano, 18^ Sez., sentenza 13.04.2015, n. 4210, pubblicata il 11.05.2015).

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso presentato dagli Avvocati Nicola Tilli e Mattia Tacchini, con il quale venivano impugnati gli avvisi di liquidazione, il ruolo e la cartella di pagamento emessi nei confronti di un loro assistito che, a causa dell’avvenuto arresto dopo circa 8 mesi dalla registrazione dell’atto di compravendita di un bene immobile da adibirsi a prima casa, non aveva ivi trasferito la propria residenza nei termini di legge (18 mesi dalla registrazione dell’atto di acquisto) per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.

La necessità di impugnare, in un’unica sede, gli avvisi di liquidazione assieme al ruolo ed alla cartella di pagamento traeva origine dalla nullità della notifica degli avvisi medesimi, in quanto notificati presso il domicilio fiscale del contribuente (nel frattempo detenuto in carcere) e successivamente ritirati presso il centro postale (ivi in giacenza) dalla madre (familiare non convivente), sprovvista di apposita delega per il ritiro. Il ricorrente, infatti, veniva a conoscenza dell’esistenza degli avvisi di liquidazione solamente tramite la loro successiva consegna in carcere, ad opera di un familiare, accompagnati dalla cartella di pagamento, emessa nel frattempo dall’Agente addetto alla riscossione. Pertanto, si insisteva nel ricorso affinché venisse pronunciata la nullità delle notifiche medesime; si chiedeva altresì che venisse riconosciuta, nel caso di specie, l’istituto della “forza maggiore”, in quanto il contribuente era stato impossibilitato a trasferire la propria residenza nei termini di legge a causa di un evento imprevedibile, sopraggiunto inaspettatamente alla stipula dell’atto di compravendita e, oltretutto, sovrastante la sua volontà.

Depositato il ricorso nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord S.p.A. si costituivano in giudizio, entrambe depositando controdeduzioni. In particolare, l’Amministrazione Finanziaria chiedeva il rigetto del ricorso, dal momento che non era minimamente invocabile, nel caso di specie, l’istituto della “forza maggiore”, in quanto l’arresto del contribuente doveva considerarsi una diretta conseguenza del reato da lui commesso.

All’udienza fissata per la trattazione della sospensione degli atti impugnati, l’On.le Collegio adito sospendeva l’efficacia del titolo esecutivo costituito dal ruolo emesso dall’Ente creditore; successivamente, veniva svolta pubblica udienza, durante la quale i difensori di parte ricorrente insistevano perché venisse ritenuto sussistente l’istituto della “forza maggiore”, dal momento che, così come richiesto dalla Suprema Corte, il contribuente aveva provato l’effettivo momento della sua insorgenza (l’arresto per custodia cautelare), il suo protrarsi e l’impedimento assoluto (per il tempo residuo a disposizione) per l’ottenimento della residenza anagrafica.

Con sentenza n. 4210 del 13.04.2015 (depositata in data 11.05.2015), la 18^ Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato in ogni suo motivo.

In primis, l’On. Collegio ha accolto l’eccezione di nullità della notifica degli avvisi di liquidazione: la madre del contribuente, in quanto familiare non convivente, non era legittimata al ritiro di atti personali del figlio senza specifica delega da lui rilasciata.

Nel merito, si è considerata legittima la sussistenza dell’istituto della “forza maggiore” nel caso di specie: il contribuente a causa dell’arresto era stato impossibilitato oggettivamente a trasferire, nei termini di legge, la propria residenza per usufruire delle agevolazioni prima casa.

– Si sottolinea come la Commissione Tributaria Provinciale di Milano abbia drasticamente invertito, con la sentenza in commento, l’orientamento dominante seguito da tutte le altre Commissioni Tributarie nazionali. Si ricorda infatti che la Commissione Tributaria Provinciale di Savona, con sentenza del 24.08.2011, n. 105, ha espressamente statuito che “La detenzione in carcere non è causa di forza maggiore per evitare la decadenza dai benefici, in quanto la misura cautelare discende dal comportamento del contribuente”. Motivazione del tutto opposta a quella espressa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, ciò a dimostrazione di una maggiore tutela riservata dai giudici, nel corso degli anni, ai contribuenti, constatato l’ingente periodo di crisi economica che da anni interessa il nostro Paese.

MARCHI E

BREVETTI

Lego, marchio comunitario tridimensionale (Trib. Ue, sent., 16 giugno 2015, cause T-395/14 e T-396/14 Best Lock (Europe) Ltd. / UAMI – Lego Juris del).

Il Tribunale dell’Unione Europea con le Sentenze nelle cause T-395/14 e T-396/14 Best Lock (Europe) Ltd. / UAMI – Lego Juris del 16 giugno 2015, confermando le decisioni pronunciate dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, ha ritenuto ammissibile la registrazione della forma delle figurine Lego come marchio comunitario tridimensionale. Il 23 giugno 2010 la società Lego Juris aveva ottenuto la registrazione di marchio comunitario tridimensionale presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno – UAMI (marchi, disegni e modelli), ai sensi del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario. La Best-Lock (Europe), una società concorrente che utilizza figurine simili, aveva chiesto di dichiarare la nullità di detti marchi. L’UAMI aveva respinto le domande di nullità proposte dalla Best Lock. Quest’ultima si è, dunque, rivolta al Tribunale dell’Unione europea al fine di far annullare le decisioni pronunciate dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno. Con le sue sentenze del 16 giugno 215, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto i ricorsi della Best Lock e confermato, quindi, le decisioni di registrazione della forma delle figurine Lego come marchio comunitario. Il Tribunale ha dichiarato irricevibile, anzitutto, la censura secondo cui la forma del prodotto sarebbe imposta dalla sua stessa natura, in quanto la Best Lock non ha dedotto alcun argomento a sostegno di tal asserto e non ha sviluppato alcuna argomentazione diretta a dimostrare che le considerazioni dell’UAMI al riguardo siano errate. Inoltre per quanto concerne la censura, secondo cui la forma del prodotto sarebbe necessaria per ottenere un risultato tecnico, il Tribunale ha osservato che alla forma degli elementi caratteristici delle figurine non appare collegato alcun risultato tecnico, né risulta derivarne, in quanto tali elementi non consentono comunque l’assemblaggio con mattoncini da costruzione incastrabili. Infine, nulla consente di ritenere che la forma delle figurine sia necessaria per permettere l’assemblaggio con mattoncini da costruzione incastrabili. Il Tribunale conclude, dunque, sostenendo che le caratteristiche della forma delle figurine non sono necessarie per ottenere un risultato tecnico.

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI

Modello 231 e reati societari: il nuovo art 25-ter (L. 27 maggio 2015 n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”).

La legge 27 maggio 2015 n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, in vigore dal 14 giugno 2015, modifica, tra l’altro, l’art 25-ter del d.lg. 231/2001. A carico dell’ente sono applicabili: per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dal (nuovo) art 2621 c.c. la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dal (nuovo) art 2621-bis c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dal (nuovo) 2622 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

SICUREZZA SUL

LAVORO

La responsabilità del Sindaco per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (Cass., Sez. IV Pen., sent. 12 – 27 maggio 2015, n. 22415).

Con la sentenza 2 – 27 maggio 2015, n. 22415 la Suprema Corte ha chiarito che nelle pubbliche amministrazioni, nel cui novero rientrano ovviamente gli enti locali, la qualifica di datore di lavoro, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è riconosciuta al dirigente dotato di poteri di gestione e titolare di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa.

La suddetta figura va specificamente individuata dall’organo di direzione politica. E’ da escludere, pertanto, che si possa ascrivere al Sindaco, anche se di un Comune di modeste dimensioni, quale organo politico, ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche. Deve attribuirsi a chi compete la relativa responsabilità, quando risulti individuato il dirigente con qualifica di datore di lavoro. Va però sottolineato che il vertice politico dell’ente locale può riassumere la responsabilità, laddove risulti che il Sindaco stesso, essendo a conoscenza della situazione antigiuridica inerente alla sicurezza dei locali e degli edifici in uso all’Ente territoriale, abbia omesso di intervenire, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio.

TRUST

Trust inefficace se in danno ai creditori (Trib. Bologna, sent. 23 aprile 2015 n. 1357).

Gli atti di dotazione del fondo in Trust eseguiti con lo scopo di eludere le pretese di un credito, anche se non ancora definito, sono inefficaci nei confronti dei potenziali creditori.

Questo quanto ribadito dal Tribunale di Bologna nella sentenza n. 1357/2015 nella quale viene affermata l’inefficacia degli atti di dotazione del fondo, laddove si verifichino i presupposti per proporre l’azione revocatoria ordinaria, ancorché le ragioni del credito non siano state ancora accertate giudizialmente.

Il Tribunale rileva che, occorre verificare se, nella concreta fattispecie, esistano tutti i requisiti richiesti dal Codice Civile perché possa essere esperita l’azione revocatoria ordinaria. Precisa, inoltre, il Tribunale che, la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al Giudice di Merito ed è incensurabile in sede di Legittimità, se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici.

DI TUTTO UN PO’

DIRITTO DI FAMIGLIA

Maternità: pubblicato il decreto che amplia le tutele (D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” in G.U. 24 giugno 2015 n. 144).

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 il Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, che prevede “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” , che mira a tutelare a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

Le norme del decreto di cui agli artt. 2-3, 5, 7-10 e 13-16 e 24, si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015.

Fra le misure di maggior impatto che rilevano nell’analisi del d.lgs. n. 80/2015 vi sono quelle che attengono alla estensione dei diritti genitoriali nella fruizione dei congedi parentali.

Si amplia ai primi 12 anni di vita del bambino (anziché ai primi 8 anni) il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale.

Viene elevato conseguentemente ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione, nonché sposta fino all’ottavo anno di vita del bambino la fruizione dell’indennità in caso di redditività individuale minima.

L’art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 80/2015 conferma la possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria, rinviando la disciplina concreta alla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, ma prevedendo che, in assenza di determinazioni contrattuali collettive, ogni genitore lavoratore può scegliere la fruizione su base oraria, in misura non superiore alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) che ha preceduto immediatamente quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

INCENTIVI

Voucher Internazionalizzazione: al via il primo bando per PMI e reti impresa .

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il primo bando per l’accesso ai voucher per l’internazionalizzazione per PMI e reti di impresa.

Le domande potranno essere presentate dal 22 settembre al 2 ottobre 2015. In particolare, i voucher contribuiscono ai costi per l’inserimento in azienda, per almeno sei mesi, di un “Temporary Export Manager”, cioè un professionista con il compito di garantire il supporto alle imprese nelle attività di ingresso e crescita sui mercati esteri.

L’assegnazione delle risorse avviene attraverso due bandi, di cui il primo, appena pubblicato dal MISE, con uno stanziamento di 10 milioni di euro. L’avviso riguarda la concessione di voucher di importo pari a 10mila euro, a fronte di una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di almeno 3mila euro.

Nell’ambito del secondo bando, invece, oltre ai voucher da 10mila euro per le imprese che presentano per la prima volta la domanda di aiuto, saranno previsti anche contributi da 8mila euro, con una quota di cofinanziamento di almeno 5mila euro, per le imprese già ammesse al primo avviso e che intendono richiedere nuovamente l’agevolazione.

Il Ministero procederà all’assegnazione dei voucher secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.

PROFESSIONISTI E IMPRESE

DURC on line: al via dal 1° luglio (Circolare Mise, n. 19 dell’8 giugno 2015).

A decorrere dal 1° luglio 2015 a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 2015 la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

L’esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento denominato “Durc On Line” .

Con la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad illustrare i contenuti del Decreto e a fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari alla sua corretta applicazione.

NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO

Lo studio SLT&Partners Milano in data 23 giugno 2015 ha organizzato

un convegno in house in materia

di “Legal Compliance e integrazione delle conformità aziendali”.

* * *

Gli Avv.ti Nicola Tilli, Giovanni Nosengo e Mattia Tacchini in data 16 giugno 2015 presso il Grand Hotel Adi Doria di Milano, in collaborazione con SNA (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione), hanno tenuto un corso in materia di “Responsabilità civile del libero professionista”.

* * *

Gli Avv.ti Nicola Tilli, Andrea Siligardi, Giovanni Nosengo e Mattia Tacchini in data 23 -24 giugno 2015 presso l’Atahotel Executive di Milano, in collaborazione con Istituto Internazionale di Ricerca,

hanno tenuto un convegno

in materia di

“Welfare assicurativo”.

* * *

Pubblicato in Youtube il video dell’intervento del Prof. Avv. Serafino Ruscica,

responsabile di Novastudia Formazione, sulla relazione svolta in data 19 marzo 2015 presso la Sala Atti

Parlamentari del Senato della Repubblica in materia di

“Dolo eventuale e colpa cosciente dopo la sentenza delle Sezioni Unite”.

* * *

Newsletter a cura di Novastudia Milano:

milano@novastudia.com

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie, né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un’analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.


Serafino Ruscica and Nicola Tilli with IIR will teach a course on public contracts for PosteItaliane Group.

Serafino Ruscica and Nicola Tilli for Nova Studia Milan, on behalf of IIR (Istituto Internazionale di Ricerca), will teach a course on public contracts, from June to September 2015 for PosteItaliane Group.


SLT&Partners - Nova Studia Milano: legal compliance event.

SLT&Partners - Nova Studia Milan will organize in June, 23rd 2015, an in-house event for his clientele for updating on legal compliance, at Milan's office via Quadronno n. 4.


Nicola Tilli, Giovanni Nosengo and Mattia Tacchini with SNA: a course on professional liability.

On June 16th 2015, at Grand Hotel Adi Doria in Milan, Nicola Tilli, Giovanni Nosengo and Mattia Tacchini, in collaboration with SNA (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione), the most representative Italian association of insurance agents, will teach a course on professional liability. The course will examine the freelancers' liability, their assurance contract and its issues, and is aimed at insurance intermediaries and other sector operators.


Bruno Caterina member of Ordine degli Avvocati di Milano's Events Commission.

Bruno Caterina, member of SLT&Partners - Novastudia Milan, has been nominated member of the Events Commission of Ordine degli Avvocati di Milano by the Council of the Order itself.

The Events Commission connects Ordine degli Avvocati di Milano based in Milan with all those individuals and groups socially and culturally active who are eager to join forces with the Order to create partnerships and events.

To Bruno Caterina, our best wishes and compliments.


Fabio Zanati Board Member of CRA Binasco.

In April 2015, Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco, one of Italy's oldest and most trusted banks, renewed its Executive Board of nine members.

Fabio Zanati, an SLT&Partners - Nova Studia Milan member, has been chosen as one of those nine Board members. To him, our best wishes and compliments.


Novastudia Newsletter April 2015 (Ita Ver). To receive an Eng version write to slt@novastudia.com

SOMMARIO

ALIMENTI

Ogm: confermato anche dalla giurisprudenza il divieto di coltivazione del mon810 (Cass., sez. III Pen., sent. 16 aprile 2015, n. 15834).

AMBIENTE

L’appaltatore è, di regola, il produttore del rifiuto (Cass., sez. III Pen., sent. 26 marzo 2015 n. 12971).

ANTIRICICLAGGIO

Riciclaggio: è sufficiente il mero trasferimento fra conti correnti dei fondi provenienti da reato (Cass., sez. II Penale, sent. 13 marzo 2015, n. 10746).

DIRITTO UE

L’assicuratore è obbligato a comunicare informazioni supplementari al cliente (Corte Giust. UE, Sez. V, sent. 29 aprile 2015, causa C-51/13).

DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELL’INTERNET

Il reato informatico si verifica nel luogo dell’accesso abusivo (Cass., SS.UU. Penali, sent. 24 aprile 2015, n. 17325).

DIRITTO DEL LAVORO

Ai fini della liquidazione equitativa del danno da demansionamento, il giudice deve tener conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti (Cass., sez. Lavoro, sent. 28 aprile 2015, n. 8581).

DIRITTO PENALE

La custodia cautelare in carcere come extrema ratio (Legge 16 aprile 2015, n. 47, “modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari”, in G.U. n. 94 del 23 aprile 2015 ).

DIRITTO TRIBUTARIO

Accertamento fiscale: la Lista Falciani è utilizzabile come prova dell’evasione (Cass., sez. VI Civile – T, ord. 28 aprile 2015, n. 8606).

MARCHI E BREVETTI

Merce visibilmente falsa, la fiducia che il consumatore ripone nel bene non subisce alcun nocumento (Cass., sez. II Pen., sent. 8 aprile 2015 n. 14090/15).

PRIVACY

Internet delle cose e i potenziali rischi per la tutela della privacy (Comunicato Garante Privacy 28 aprile 2015).

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI

L’ambiente di lavoro in cui operano stabilmente più lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi (Cass., sez. III Pen., sent. 24 aprile 2015, n. 17119).

SICUREZZA SUL LAVORO

La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante (Cass., sent. 27 gennaio 2015, n. 3786).

TRUST

Aver costituito un trust è irrilevante ai fini di potersi legittimamente opporre a un sequestro (Cass., sez. II Pen., sent.16 aprile 2015, n.15804).

DI TUTTO UN PO’

DIRITTO DI FAMIGLIA

Il c.d. “Divorzio Breve” è legge.

INCENTIVI

Incentivi per i contratti di sviluppo.

PROFESSIONISTI E IMPRESE

Il Registro Imprese parla inglese.

ALIMENTI

Ogm: confermato anche dalla giurisprudenza il divieto di coltivazione del mon810 (Cass., sez. III Pen., sent. 16 aprile 2015, n. 15834).

La Corte di Cassazione con sentenza n. 15834 depositata il 16 aprile 2015 ha confermato il provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di Pordenone che disponeva il sequestro preventivo di due terreni utilizzati per la coltivazione di mais OGM 810, in relazione al reato di cui all’art. 4, co. 8, d.L. 91/2014. Il Tribunale di Pordenone, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame interposta nell’interesse dell’indagato, con ordinanza del 22 settembre 2014, disponeva a sua volta il mantenimento della misura cautelare in atto.

Gli ermellini hanno confermato divieto di coltivazione mon810 sostenendo che la direttiva 2001/18 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio fissa la normativa che presiede alle forme di utilizzo e di circolazione degli OGM, che persegue la finalità di garantire la tutela dell’ambiente, della vita e della salute degli uomini, degli animali e delle piante, assicurando che la immissione in campo aperto e la vendita dei prodotto autorizzato non possano essere impedite, posto che, fino a prova contraria, tale prodotto non va considerato un pericolo.

Gli Stati membri possono opporsi alla circolazione dei soli organismi non autorizzati e ad essi è vietato impedire o anche soltanto limitare la immissione in commercio o nell’ambiente di un OGM tranne nei casi previsti dalla c.d. “clausola di salvaguardia” (art. 23). È prevista, infatti, la possibilità per gli Stati comunitari di adottare tutte le misure opportune:

– per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati (OGM) in altri prodotti (c.d. misure di coesistenza);

– per evitare la presenza dei primi in altre colture, come quelle convenzionali o biologiche;

– prevenire l’impatto della eventuale commistione, che impedirebbe ai produttori e ai consumatori di scegliere tra produzione convenzionale e geneticamente modificata;

prevenire la potenziale perdita economica che verrebbe indotta dalla presenza involontaria di OGM in altri prodotti.

AMBIENTE

L’appaltatore è, di regola, il produttore del rifiuto (Cass., sez. III Pen., sent. 26 marzo 2015 n. 12971).

La Corte di Cassazione con sentenza depositata il 26 marzo 2015 n. 12971 ha chiarito che il committente non ha alcun potere giuridico di impedire l’evento del reato di abusiva gestione dei rifiuti commesso dall’appaltatore, poiché ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori nel suo interesse ai sensi dell’articolo 1662 c.c., ad esempio verificando la conformità dei materiali utilizzati a quelli pattuiti o l’esecuzione delle opere a regola d’arte ma non gli è consentito di interferire sullo svolgimento dei lavori a tutela degli interessi ambientali, salvo nel caso in cui questi coincidano col suo interesse contrattuale. Ha la facoltà di controllare la qualità dei materiali utilizzati per il riempimento del terreno ma non il potere (né certamente l’obbligo) di chiedere all’appaltatore se è abilitato allo smaltimento dei rifiuti e, tanto meno, di impedire all’appaltatore non autorizzato di smaltire i rifiuti che lui utilizza per lo svolgimento dell’appalto. In tema di reati ambientali, l’appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, è, di regola, il produttore del rifiuto. Su di lui gravano, quindi, i relativi oneri, pur potendosi verificare casi in cui, per la particolarità dell’obbligazione assunta, o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull’attività dell’appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto.

ANTIRICICLAGGIO

Riciclaggio: è sufficiente il mero trasferimento fra conti correnti dei fondi provenienti da reato (Cass., sez. II Penale, sent. 13 marzo 2015, n. 10746).

La Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 10746/2015 depositata il 13 marzo ha chiarito che non occorre l’accertamento giudiziale del reato presupposto, essendo bastevole quello incidentale del giudice procedente. Né impedisce l’integrazione del reato ex art. 648-bis c.p. l’intervenuta archiviazione a carico dei quattro indagati per i reati fiscali presupposti, trattandosi questi di provvedimenti non suscettibili di giudicato e, dunque, non di sentenze irrevocabili – le quali, per ciò solo, se assolutorie, impedirebbero la sussistenza del reato conseguente di riciclaggio. Con riferimento al flusso finanziario che conduce i fondi di provenienza delittuosa verso conti correnti ubicati in territorio straniero, la Cassazione ritiene che, per incardinare la giurisdizione italiana non occorre il superamento della soglia del tentativo ex art. 56 c.p. – idoneità ed univocità del tentativo – in territorio nazionale: più semplicemente occorre che venga realizzata in territorio nazionale parte della condotta poi concretizzata o perfezionata in terra straniera.

DIRITTO UE

L’assicuratore è obbligato a comunicare informazioni supplementari al cliente (Corte Giust. UE, Sez. V, sent. 29 aprile 2015, causa C-51/13).

Gli Stati membri possono imporre alle imprese di assicurazioni sulla vita di comunicare informazioni diverse da quelle previste dall’allegato II e dall’art. 31 della Direttiva 92/96 sulla base di principi generali di diritto interno, quali gli «standard aperti e/o norme non scritte», purché i dati richiesti siano chiari, precisi e necessari alla comprensione effettiva da parte del contraente degli elementi essenziali dell’impegno e garantiscano (all’assicurazione) una sufficiente certezza del diritto, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. La base giuridica interna di questo onere deve rispettare i requisiti imposti dall’art. 31 §.3.

DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELL’INTERNET

Il reato informatico si verifica nel luogo dell’accesso abusivo (Cass., SS.UU. Penali, sent. 24 aprile 2015, n. 17325).

Il quesito posto alle Sezioni Unite era il seguente: “Se, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’art. 615-ter, cod. pen., sia quello in cui si trova il soggetto che si introduce nel sistema o, invece, quello nel quale è collocato il server che elabora e controlla le credenziali di autenticazione fornite dall’agente”.

Per le SS.UU. va affermato il seguente principio di diritto:

“Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’art. 615-ter cod. pen., è quello nel quale si trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente”.

DIRITTO DEL LAVORO

Ai fini della liquidazione equitativa del danno da demansionamento, il giudice deve tener conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti (Cass., sez. Lavoro, sent. 28 aprile 2015, n. 8581).

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza n. 8581 depositata il 28 aprile 2015 ha affermato che ai fini della liquidazione equitativa del danno da demansionamento, il giudice deve tener conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti, compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l’autonomia e la distinzione degli stessi. Deve perciò provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, quindi, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.

DIRITTO PENALE

La custodia cautelare in carcere come extrema ratio (Legge 16 aprile 2015, n. 47, “modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari”, in G.U. n. 94 del 23 aprile 2015 ).

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015 ed entrerà in vigore lo 8 maggio 2015, la legge 16 aprile 2015, n. 47, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari. La custodia cautelare in carcere potrà essere disposta in casi eccezionali e soltanto quando, dopo un’attenta e rigorosa valutazione, il giudice riterrà le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, inadeguate.

DIRITTO TRIBUTARIO

Accertamento fiscale: la Lista Falciani è utilizzabile come prova dell’evasione (Cass., sez. VI Civile – T, ord. 28 aprile 2015, n. 8606).

La Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 8605 e 8606 del 28 aprile 2015 si è pronunciata per la prima volta sulla questione relativa all’utilizzabilità dei dati bancari tratti dalla c.d. “Lista Falciani” come elementi probatori su cui fondare una rettifica fiscale. Gli atti si fondavano sulle movimentazioni del conto corrente esistente presso una banca svizzera ed intestato al contribuente: la particolarità di tali dati bancari risiede nel fatto che essi sono stati illecitamente sottratti alla banca svizzera da un suo dipendente, a questo sequestrati da parte dell’Autorità Giudiziaria francese e infine trasmessi all’Amministrazione finanziaria italiana dalla omologa autorità francese attraverso i canali di collaborazione previsti dalla Direttiva n. 77/799/CEE e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Francia.

I contribuenti ritenenevano inutilizzabili i dati bancari della cosiddetta “Lista Falciani” perché acquisiti attraverso una condotta illecita. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento dell’evasione fiscale può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dalla Amministrazione in violazione di un diritto del contribuente. Sono perciò utilizzabili, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario, senza che assuma rilievo l’eventuale reato commesso dal dipendente stesso e la violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari (che non gode di tutela nei confronti del fisco). Spetterà quindi al giudice di merito, in caso di contestazioni fiscali mosse al contribuente, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro con le difese del contribuente.

MARCHI E BREVETTI

Merce visibilmente falsa, la fiducia che il consumatore ripone nel bene non subisce alcun nocumento (Cass., sez. II Pen., sent. 8 aprile 2015 n. 14090/15).

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 14090, depositata lo 8 aprile 2015 ricorda che

integra il delitto ex art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di oggetti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana. La norma tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, bensì la fede pubblica, da intendersi come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio.

Afferma che il reato disciplinato dall’art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) è un reato di pericolo e per la sua configurazione non serve la realizzazione dell’inganno; di conseguenza non ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

PRIVACY

Internet delle cose e i potenziali rischi per la tutela della privacy (Comunicato Garante Privacy 28 aprile 2015).

La possibilità per gli oggetti di “dialogare” ed interagire tra loro attraverso sensori, senza l’intervento umano e mediante reti di comunicazione elettronica, presenta indubbi vantaggi per la vita di tutti i giorni: si tratta di sistemi di interconnessione che spaziano dalla domotica ai wearable (dispositivi indossabili, anche al fine di comunicare informazioni sullo stato di salute), ai dispositivi di geolocalizzazione e di navigazione assistita. Tutti questi dispositivi sono in grado di raccogliere, registrare ed elaborare dati di utenti «spesso inconsapevoli», dati che consentono la ricostruzione di dettagliati profili basati sui comportamenti delle persone, sulle loro abitudini e perfino sulla loro salute, creando un monitoraggio particolarmente incisivo sulla vita privata, con potenziali condizionamenti della libertà individuale. Il Garante della Privacy ha pertanto deciso di avviare una consultazione pubblica al fine di valutare il fenomeno per individuare le «misure necessarie per assicurare agli utenti la massima trasparenza nell’uso dei loro dati personali e per tutelarli contro possibili abusi».

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI

Nel sequestro e nella confisca del profitto del reato deve prescindersi da parametri di tipo prettamente aziendalistico (Cass., sez. III Pen., sent. 14 aprile 2015, n. 15249).

La Cassazione, sez. III Penale, con la pronuncia n. 15249/2015, ha chiarito che nella definizione ai fini del sequestro e della confisca del profitto del reato deve prescindersi in generale da parametri di tipo prettamente aziendalistico quali quelli del profitto lordo o profitto netto, tanto più se l’impresa è totalmente votata all’illecito: il profitto non si identifica con l’utile d’impresa o il reddito di esercizio né si sovrappone ad essi sicché non si può strutturalmente scorporare il costo sostenuto per ottenerlo, soprattutto se l’investimento, in quanto cosa destinata a commettere il reato e dunque a produrre il profitto, potrebbe essere di per sé oggetto di confisca – se l’impresa non è totalmente votata al delitto, allorquando il corrispettivo costituisca il compenso di un’attività che, ancorché acquisita illecitamente, non infici tuttavia la regolarità della prestazione sinallagmatica resa al terzo, di esso non potrà tenersi conto nella quantificazione.

SICUREZZA SUL LAVORO

L’ambiente di lavoro in cui operano stabilmente più lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi (Cass., sez. III Pen., sent. 24 aprile 2015, n. 17119).

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 17119, depositata il 24 aprile 2015 ha chiarito che se in un medesimo ambiente di lavoro operano stabilmente più lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da rapporti di appalto, di somministrazione o di altro tipo giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro è tenuto all’elaborazione del documento di valutazione del rischio. Qualora, all’esito dell’elaborazione del documento, dovessero risultare situazioni di pericolo, al datore di lavoro che non possa in altro modo intervenire per eliminarle non resta che impedire che in quei luoghi prosegua l’attività lavorativa dei propri dipendenti.

TRUST

Aver costituito un trust è irrilevante ai fini di potersi legittimamente opporre a un sequestro (Cass., sez. II Pen., sent. 16 aprile 2015, n.15804).

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3786/15, depositata 16 aprile 2015 ha chiarito che aver costituito un trust è irrilevante, ai fini di potersi legittimamente opporre a un sequestro, se quello strumento sia stato utilizzato al fine di sottrarre i beni alla confisca: non si può, infatti, né consentire né ammettere che il semplice utilizzo di un lecito istituto giuridico sia sufficiente ad eludere la rigida normativa prevista nel diritto penale a presidio di norme inderogabili di diritto pubblico. Anzi, da sempre l’atto gratuito a favore dei congiunti è considerato l’elemento indiziario più significativo e ex se sufficiente a far ritenere la simulazione dell’atto.

DI TUTTO UN PO’

DIRITTO DI FAMIGLIA

Il c.d. “Divorzio Breve” è legge.

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi” che introduce il divorzio breve.

Il lasso temporale scende a 12 mesi per la separazione giudiziale (ossia quando il divorzio viene richiesto da uno dei coniugi) e 6 mesi per quella consensuale (anche se in origine instaurata giudizialmente), indipendentemente dalla presenza o meno di figli.

INCENTIVI

Incentivi per i contratti di sviluppo.

Al fine di dare continuità all’attuazione della disciplina relativa ai contratti di sviluppo sono state ridefinite le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni in conformità con le disposizioni del nuovo regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo 2014 – 2020 che consentono la presentazione di programmi di sviluppo nei settori industriale, della tutela ambientale e del turismo.

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete.

L’investimento minimo previsto per l’accesso è di 20 milioni di euro, ovvero 7,5 milioni di euro per i programmi riguardanti esclusivamente il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

La dotazione finanziaria iniziale dello strumento è di 250 milioni di euro rivenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 ed aventi un vincolo di ripartizione territoriale dell’80% al Mezzogiorno e del 20% alle regioni del Centro-Nord. All’iniziale dotazione si potranno aggiungere ulteriori risorse derivanti dalla programmazione comunitaria e nazionale per il periodo 2014-2020.

Il termine iniziale per la presentazione, da parte delle imprese interessate, delle istanze di accesso alle agevolazioni è stato fissato con decreto direttoriale 29 aprile 2015 alle ore 12.00 del 10 giugno 2015. I modelli da utilizzare per la presentazione dei progetti di investimento sono disponibili a partire dal 4 maggio 2015.

PROFESSIONISTI E IMPRESE

Il Registro Imprese parla inglese.

Il Registro delle Imprese è pronto per essere raccontato al mondo. Per favorire l’internazionalizzazione e facilitare i rapporti con l’estero, i certificati e le visure camerali vedranno affiancata alla loro versione italiana anche quella in lingua inglese, arricchendo così l’offerta dei documenti ufficiali che possono essere richiesti all’anagrafe delle imprese delle Camere di Commercio Italiane.

Il progetto si inserisce nell’ambito del cosiddetto decreto “Destinazione Italia” che punta a creare misure per favorire gli investimenti in Italia da parte delle imprese estere e dall’altra facilitare l’accoglienza delle imprese italiane nell’ambito delle economie straniere. Le imprese italiane, impegnate in attività di import-export, saranno così agevolate nel momento di fornire la documentazione richiesta dalle Autorità straniere. Vi sarà dunque la possibilità di ottenere un certificato in lingua inglese allo sportello della Camera di Commercio senza doversi avvalere di una traduzione giurata con un risparmio sia in termini di tempo che di costi.

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Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie, né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un’analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.