Il 2025 segna la fine del whistleblowing come mera formalità: tre sentenze del Tribunale di Milano, del Tribunale di Bergamo e della Corte di Cassazione hanno trasformato il Decreto Legislativo 24/2023 in uno strumento sostanziale di riequilibrio dei rapporti di lavoro.

Con la sentenza n. 1680/2025, il Tribunale di Milano ha applicato per la prima volta la presunzione relativa di ritorsione: quando il licenziamento segue la segnalazione nel tempo, l’onere della prova si sposta e spetta al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento è del tutto estraneo alla segnalazione. Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 951/2025, ha riconosciuto un presunto danno morale (25.000 euro) a un whistleblower esposto a un ambiente ostile, senza richiedere valutazioni mediche forensi, riconoscendo così l’impatto esistenziale dell’isolamento.

Infine, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1880/2025, ha ribadito il limite oggettivo della tutela: il divieto di misure ritorsive non si applica quando il rapporto viene utilizzato per scopi essenzialmente personali o per rivendicazioni legate esclusivamente al rapporto di lavoro. Un esempio tipico è il caso di un dipendente che, a fronte di un licenziamento per scarso rendimento o di un trasferimento legittimo, presenta un “rapporto” basato esclusivamente su conflitti interni per rendersi di fatto intoccabile. Se il contenuto riguarda solo dinamiche interpersonali o decisioni manageriali sgradite, senza segnalare atti illeciti previsti dalla legge o violazioni del Modello 231, la tutela del whistleblower non si applica: manca il presupposto oggettivo della difesa della legalità.